Pensione Reversibilità: In Quali casi spetta alla Moglie, Convivente o figli

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A chi spetta la pensione di reversibilità tra la ex moglie, la convivente i figli. Quali sono i soggetti a cui spetta e come si effettua il calcolo della quota spettante dal momento.

Cosa succede alla pensione di reversibilità nel caso di separazione o divorzio e come si divide tra i figli ed ex moglie. Capita sovente che a lasciarci le penne sia prima il marito e spesso questi non ha messo a posto o definito la propria situazione coniugale, in certi casi anche volutamente.

Vi sono infatti casi in cui non ci si divorzia proprio per consentire alla ex moglie di prendere la pensione di reversibilità in caso di decesso o anche il caso che vede l’ex moglie rivendicare  propri diritti sulla pensione dopo la separazione giudiziale. I casi possono essere diversi per cui vale la pena fornire qualche chiarimento utile in risposta alle domande dei lettori su casi particolari che sono più comuni di quello che potrebbe sembrare.

Pensione Reversibilità per la moglie o ex moglie

Come chiarito nell’articolo dedicato alla Pensione di reversibilità questa spetta in primis alla moglie o marito superstite alla data del pensionamento e ai figli, se in vita.

Ne avrà diritto tuttavia anche la moglie che risulta separata legalmente. Contrariamente a quello che si possa pensare ha diritto alla pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato ma a condizione che non si sia sposata nuovamente e sia titolare dell’assegno periodico di mantenimento o divorzile.

Vicende successive alla morte: Nuovo matrimonio

Nel caso in cui il coniuge superstite convoli a nozze nuovamente avrà diritto alla pensione solo e avrà diritto solo ad un assegno una tantum pari a due annualità di pensione di reversibilità (art. 3 D.Lgs. 18 gennaio 1945, n. 39), compresa la tredicesima mensilità.

Reversibilità ai figli

Per avere diritto alla pensione i figli devono essere minorenni mentre per gli studenti frequentanti la scuola media secondaria superiore o professionale la pensione di reversibilità spetterà fino a all’età di 21 anni. I figli maggiorenni avranno diritto alla pensione di reversibilità solo se inabili al lavoro, studenti e carico fiscalmente del defunto in quanto non indipendenti economicamente.

Nel caso di studenti universitari la pensione spetterà fino a massimo l’età di 26 anni semprechè siano in corso legale di studi.

La pensione di reversibilità spetterà a tutti i figli del defunto anche se nati da precedenti matrimoni indipendentemente che i figli siano naturali o adottivi, figli naturali riconosciuti ovvero giudizialmente dichiarati.

La pensione spetterà anche nel caso di figli nati dopo il decesso purchè entro 300 giorni dallo stesso.

Quota Percentuale pensione di reversibilità per moglie e figli

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • 60% per il coniuge senza figli;
  • 80% per il coniuge con un figlio;
  • 100% per il coniuge con due o più figli.

Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti Percentuale
  • un figlio
70%
  • due figli
80%
  • tre o più figli
100%
  • un genitore
15%
  • due genitori
30%
  • un fratello o sorella
15%
  • due fratelli o sorelle
30%
  • tre fratelli o sorelle
45%
  • quattro fratelli o sorelle
60%
  • cinque fratelli o sorelle
75%
  • sei fratelli o sorelle
90%
  • sette fratelli o sorelle
100%

Da quando scatta la pensione di reversibilità

La pensione dovrebbe arrivare dopo il primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius.

Alla moglie spetta il 60% della pensione che sarebbe spettata al marito, ma se vi sono uno o più figli allora la quota aumenta.

Nel caso di coniuge avente diritto e un figlio si avrà diritto all’80% della pensione. Nel caso di coniuge avente diritto e due o più figli si avrà diritto al 100% della pensione.

Come spiegato nell’articolo dedicato dedicato alla pensione di reversibilità per i conviventi si deve dire che con la legge sulle unioni civili – Legge del 20 maggio 2016, n. 76 – il convivente superstite ha diritto.

 

 

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