Aggiornato il 28 Aprile 2023
Non sempre è necessaria la presenza di almeno due testimoni per redigere e rendere valido un testamento affinché non si espongano le disposizioni testamentarie e possibilità impugnazioni per vizi di legittimità o di nullità.
Quando i testimoni sono obbligatori nella redazione del testamento
Nella stesura del testamento olografo non servono testimoni e rappresenta la classica forma di testamento in cui il futuro de cuius redige un testamento di proprio pugno e lo nasconde a casa.
Per la redazione del testamento pubblico presso il Notaio servono due testimoni con adeguate caratteristiche specificate nel seguito.
Per il testamento segreto che nella forma è uguale al testamento pubblico solo che il contenuto viene consegnato al Notaio in una busta sigillata e deporrà avere le stesse caratteristiche del testamento olografo.
La domanda che ci si pone è chi può fare il testimone per un testamento quali siano i requisiti che debba avere per non esporre il redattore all’impugnazione o all’annullamento.
Il codice civile individua esattamente le caratteristiche le qualità deve avere un testimone per poter fornire la propria testimonianza e non rappresentare o costituire una causa di impugnazione o illegittimità del testamento.
Il primo chiarimento che dopo riguarda l’età anagrafica minima per poter dare la propria testimonianza per la stesura di un testamento. Il testimone infatti dovrà aver compiuto 18 anni.
Interdetti o inabilitati
Dal punto di vista delle qualità personali il testimone deve essere assolutamente capace di intendere e volere. Sono quindi esclusi i soggetti interdetti. I soggetti interdetti sono così classificati da provvedimento giudiziale pronunciato con sentenza del Tribunale che ha appurato la presenza di una forma di infermità di mente che impedisce al soggetto di esprimere liberamente e consapevolmente una volontà, oppure abitualità dell’infermità intesa come malattia mentale non in grado di guarire. Lo stesso per i soggetti che non sono capaci di gestire i propri interessi personali economici o extrapatrimoniali) o anche i soggetti che hanno bisogno di un’adeguata protezione. L’interdizione può essere pronunciata anche nei confronti del minorenne di 18 anni o pronunciata prima e a valere sugli anni successivi al compimento del diciottesimo anno.
Proseguendo nel ragionamento non potranno fare testimoni nemmeno le persone analfabete oppure che non sanno leggere o scrivere o che non conoscono la lingua italiana. Logicamente questa causa di impugnazione dovrà essere verificata in una fase successiva da parte del giudice. In pratica si dovrà verificare che si abbiano le piene capacità mentali e fisiche per poter comprendere e apporre la propria firma sul testamento in qualità di testimone.
Affinché si abbiano le piene capacità fisiche non si dovrà essere ciechi, sordi o muti. Non potranno fungere da testimoni nemmeno cittadini stranieri non residenti in Italia.
Indipendenza rispetti agli effetti delle disposizioni testamentarie
Il testimone deve essere terzo rispetto agli effetti diretti ed indiretti che deriverebbero dal porre in essere le disposizioni testamentarie. In tal modo non dovranno ho meglio potranno essere testimoni gli eredi né i soggetti legatari.
Non potrà essere testimone nemmeno la moglie, il marito oppure i figli
Per approfondire che sono gli eredi legatario potete verificare leggendo l’articolo gratuito dedicato alla definizione di queste due categorie che trovate in seguito. Non si dovrà essere parenti o affini di tutti i soggetti coinvolta nel testamento per cui qualora si tratti di testamento pubblico alla presenza di un notaio del notaio stesso almeno fino al terzo grado su parenti collaterali e di qualunque grado se parenti in linea retta. Anche i coniugi oppure conviventi di questi soggetti saranno esclusi.
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