Il pagamento in contanti da persone straniere è soggetto ad un limite superato il quale si potrebbe incorrere nella sanzione per riciclaggio il cui importo ed i profili sono sia di tipo amministrativo e possono diventare anche di profilo penale.
Vediamo come comportarci quindi nel caso di riscossione di un provento, incasso, ricavo, fattura da parte di un cliente straniero che si reca in Italia come potrebbe essere per le vacanze o anche per l’acquisto di un prodotto o per la prestazione di un servizio.
Il limite del pagamento in contanti che può essere fatto da stranieri è 15.000 euro. Parliamo di pagamento per cui non parliamo di onorari o ricavi ma di incasso per cui ci basiamo su un criterio di cassa.
Come qualcuno di voi sicuramente si sarà accorto il limite è totalmente diverso dal limite di pagamenti in contanti fissato in Italia. I limiti previsti dalla legge in vigore per l’utilizzo del denaro contante in Italia da parte di persone cittadine italiane e residenti in Italia invece è diverso.
Domanda: Perchè il limite è diverso tra Italiani e Stranieri
Non esiste una relazione illustrativa che ci spieghi perchè e la ratio della legge tuttavia posso immaginare che il legislatore è più attento al denaro contante che esce dall’Italia e quindi che molto probabilmente non sarà più speso nel territorio nazionale. UN pò come avviene negli aeroporti dove all’arrivo ci sono molti meno controlli che rispetto alle partenze soprattutto da parte della guardia di Finanza. E’ come se il legislatore favorisse la circolazione di moneta contante in Italia o meglio ragionasse con criteri diversi qualora si tratta di denaro in entrata in Italia. Questo indipendentemente dalla provenienza. Potrebbe essere denaro proveniente da conti off shore che non hanno pagato imposte all’estero o anche essere denaro sporco proveniente da attività illecite. Eppure il limite resta di oltre il 700% più alto rispetto al limite imposto per le persone fisiche italiane.
Cosa si intende per stranieri
Possiamo dividere l’insieme di soggetti in due grandi categorie. Residenti in Italia e e cittadini europei non residenti in Italia o persone fisiche residenti in Territori extra UE o extracomunitari.
Limite utilizzo del contante
Già ci siamo occupati delle notevoli modifiche che si sono succedute tra negli anni passati e delle novità e modifiche sulle modalità di circolazione dei contanti. Limiti che si sono prima ridotti, poi alzati, poi di nuovo abbassati.
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Cos’è il Limite all’utilizzo del contante
Parliamo di “limite” in quanto è un obbligo che investe sia colui che effettua il pagamento in contante sia colui che lo riceve. Per colui che lo effettua è fatto divieto di effettuare pagamento per importo superiori alla soglia che diremo nel seguito. Non saranno valide operazioni frazionati in più importi tese a eludere la norma in quanto questo configura comunque un illecito.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Tale soglia viene verificata considerando tutte le sedi dell’intermediario.
Questo non significa che non si potranno effettuare pagamenti al di sopra della soglia ma che per importo superiori sarà necessario effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia tramite assegni circolari o bonifici bancari o assegni recanti la clausola “NON TRASFERIBILE“.
Abbiamo visto come dal primo luglio 2020 il limite è sceso a 2.000 euro e dal primo gennaio 2021 scenderà a mille euro. Questo per dal 1 luglio 2020 (scenderà a 1.000 fra un anno).
Per approfondire tutte le novità introdotte dall’ultima finanziaria potete leggere l’articolo di approfondimento che trovate nel seguito:
Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista una apposita deroga disciplinata dall’articolo 3 del decreto legge del 2 marzo 2012 n.16. Nel seguito puoi consultare da solo il testo di legge: Decreto-legge del 02_03_2012 n. 16
L’articolo 3 recita che per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato Italiano, il limite per il trasferimento di denaro contante è elevato a 15.000 euro.
La deroga dei pagamenti tuttavia è soggetta ad alcun adempimenti da effettuare a carico del venditore del bene o del servizio acquistato. In questo caso invero parliamo di servizi in quanto legati al turismo.
Al momento del pagamento quindi il venditore o prestatore del servizio dovrà assicurarsi mediante fotocopia del documento di identità e anche una apposita autocertificazione sottoscritta dal cliente, cessionario o committente del servizio in cui egli dichiari di non essere residente in Italia e di non essere cittadino italiano.
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Successivamente il denaro contante ricevuto andrà versato immediatamente (ossia il primo giorno lavorativo successivo) presso una banca o altro operatore finanziario autorizzato in un conto corrente il cui titolare effettivo sia lo stesso fornitore, cedente o prestatore che ha effettuato il servizio.
Per fornitore intendo:
- commercianti al minuto
- negozi o esercizi commerciali
- vendite a domicilio
- vendite per corrispondenza
- distributori automatici
- ambulanti
- prestazioni alberghiere
- somministrazioni di alimenti e bevande
- mense aziendali
- prestazioni di trasporto di persone o cose
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
- operazioni esenti Iva ex art. 10 del D.P.R. 633/1972
- attività turistiche come viaggi, visite guidate organizzate agenzie di viaggi
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, televisive o radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Lo stesso inoltre dovrà “identificarsi” preventivamente inviando apposita comunicazione anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate in cui deve indicare anche il conto corrente che intende utilizzare.
Quest’ultimo adempimento come potrete immaginare, soprattutto ultimamente diviene abbastanza oneroso per il cedente che potrebbe incontrare difficoltà ad effettuarlo.
Sanzioni e multe per violazione obbligo pagamenti in contanti
La multa relativa all’eventuale mancato rispetto della legge valutaria espone i trasgressore al sequestro amministrativo fino al 40% dell’importo eccedente il limite oltre all’applicazione di una sanzione pari al 40% del valore eccedente la soglia con un minimo di 300 euro. Tuttavia potrà pagare una ammenda pari al 5% del valore eccedente con un minimo di 200 euro al momento della trasgressione ed evitare il sequestro semprechè l’importo eccedente non sia superiore a 250 mila euro e non sia stata commessa uguale violazione dei 365 giorni precedenti.
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