Il Decreto collegato alla legge di bilancio 2019 introduce un nuovo riscatto di laurea agevolato forfettario ai fini della pensione per i contribuenti che vogliono andare prima in pensione ma occhio ai requisiti e alle caratteristiche di questo nuovo istituto che viene introdotto insieme alla famosa quota 100 dalla Manovra Finanziaria. Vediamo se esiste effettivamente convenienza e quali potrebbero essere i casi in cui conviene il riscatto di laurea agevolato.
La Manovra finanziaria introduce infatti la quota 100 con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età per andare in pensione con la possibilità del riscatto degli anni di laurea ad un costo ridotto. Vediamo qui come funziona, effettuiamo degli esempi di calcolo del riscatto, quanto costano veramente considerando che sono detraibile dall’imposta Irpef pre il soggetto che li versa. cerchiamo anche di fare delle previsioni semplici sulla sua convenienza anche in relazione al momento in cui avete iniziato a versare i contributi INPS.
Ricordiamo infatti che dal primo gennaio 2019 scatta come requisito minimo il versamento di almeno 38 anni di contributi previdenziali e un requisito anagrafico minimo di 62 anni.
In conclusione potrebbe essere utile riscattare gli ani di laurea non solo per un aumento del proprio assegno mensile (anche se su questo avrei qualche riflessione aggiuntiva da fare in merito alla remunerabilità del versamento in luogo di un versamento che seppur rischioso, su un orizzonte temporale così lungo potrebbe dare risultati ben più importanti di questo.
Tuttavia potrebbe non essere un tema relativo all’incremento del valore dell’assegno ma più che altro un elemento fondamentale ai fini del raggiungimento del numero minimo di annualità contributive INPS.
Riscatto del corso di laurea a pagamento: come funziona
Chi può richiedere il riscatto degli anni di laurea: ambito soggettivo di applicazione
- lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria
- lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione separata INPS per anni di laurea successivi al 1996
Conviene veramente il riscatto di laurea agevolato?
La pensione anticipata invece si ha quando si hanno almeno 42 anni di contributi indipendentemente dal requisito anagrafico. Partendo dal presupposto che prima dei 18 anni non si lavora o comunque è molto raro possiamo dire che prima dei 60 anni non si andrà in pensione per un lavoratore normale (non parla dei bancari per esempio che vanno prima). Se vi siete laureati in tempo, per esempio a 22 anni, per arrivare al versamento di 42 anni di contributi arriverete a 64 anni di età prima di poter andare in pensione ma avrete il beneficio di andare 2 anni prima rispetto a coloro che andranno con la pensione di vecchiaia che dovranno attendere i 66 anni.
Ma non sono solo 2 anni di anticipo per la pensione in quanto tra 20/30 anni la finestra per andare in pensione non sarà più 66 anni ma potrà arrivare anche a 68, 69 o anche 70 in quanto aumenta in base alle aspettative di vita. Questo si traduce nella possibilità di andare prima in pensione anche con 4 o 5 anni di anticipo rispetto a chi sceglie la pensione di vecchiaia. Il problema è che se fate la simulazione INPS della pensione potete anche optare per la pensione anticipata ed il sistema vi farà il calcolo. Come potrete vedere tra la pensione anticipata e quella di vecchiaia c’è una differenza tra la pensione di vecchiaia (maggiore) e quella anticipata (più bassa) per cui nella valutazione della convenienza dovrete prendere anche questo parametro.
Infine dovete considerare che su un orizzonte temporale così lungo le riforme delle pensioni potrebbero essere pressochè una decina se continuiamo di questo passo per cui a mio modesti avviso il riscatto di laurea lo farei considerando glie elementi qui sopra descritti e spalmerei il costo sul massimo delle rate in modo che la rata venga piuttosto bassa e non modifichi realmente la vostra capacità di acquisto. Un domani sarete sempre favoriti e andrete prima di coloro che non l’hanno utilizzato.
Quando conviene il riscatto degli anni di laurea
Quanto costa il riscatto degli anni di laurea ordinario e forfettario
Esistono due metodi di calcolo che si differenziano in base a due periodi differenti:
- riscatto prima del 1996
- riscatto dopo il 1996
- riscatto prima del 2012 se si hanno 18 anni di contributi entro il 1996 comprensivi del periodo di riscatto
Per i punti 1 e 3 si farà riferimento dal metodo della riserva matematica mentre per il punto 2 si adotta un metodo percentuale basato sull’applicazione del 33-34% dell’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane come vedremo nell’esempio successivo semplificato.
Riscatto di laurea senza agevolazione o Ordinario: come funziona e quanto costa
Il riscatto di laurea può essere richiesto sempre ma in modo ordinario e non agevolato come potreste fare ora. Per avere un’idea di quanto potrebbe costare quello ordinario basta fare una semplice operazione. Si trasformano gli anni di laurea in anni contributivi per cui se si vuole trasformare per esempio l’intero corso di laurea di 4 anni dovremmo versare all’INPS 4 anni di contributi previdenziali. Immaginate che si aggirino tra una voce e l’altra intorno per semplicità a poco più di un terzo di un terzo della vostra retribuzione annua RAL. Per cui se supponiamo per esempio che guadagnate 40 mila euro annue, il riscatto di laurea costerà sui 13.200 euro annue. L’importo da pagare viene moltiplicato per 4 anni per cui arriviamo al totale di 52.800 euro (rateizzabili) laddove lo dovessimo richiedere senza agevolazione.
Esempio calcolo riscatto laurea 2019 2020
- Contributo Minimale INPS Gestione artigiani e commercianti 2018 = 15.710,00 euro
- Aliquota INPS Lavoratori dipendenti 33%
- Calcolo Riscatto forfettario = contributo minimale x aliquota > 15.710,00 X 33% = 5.184,30.
Requisiti da rispettare
Fattispecie particolari: inoccupati
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).
Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).
Periodi di studio universitario compiuti all’estero
Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.
In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.
Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).
Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.
Rateizzazione del riscatto forfettario della laurea ai fini della pensione
Deduzione dei contributi: quanto risparmio
Ai sensi dell’articolo 51 comma 2. lettera del Tuir non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità’ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
La deduzione è disciplinata dall’articolo 10, co.1 lettera e) del Tuir che prevede “e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche’ quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi’ deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; “
Nella circolare qui di seguito vi sono tutti i chiarimenti utili alla presentazione della domanda e al meccanismo di funzionamento. E’ scritta bene e di facile comprensione per cui vi consiglio vivamente di leggerla.
http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/testo-circolare-inps-riscatto-laurea-36/42211/
Novità Decretone 2019
Nel seguito le novità introdotte dal Decretone 2019
Articolo 20
(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)
Il comma 1 è stato modificato prevedendo che i periodi riscattabili siano quelli compresi fra il primo e l’ultimo anno con contributi accreditati, anziché quelli compresi fra la data del primo e quella dell’ultimo contributo accreditato. Inoltre i periodi riscattati sono parificati a periodi di lavoro.
Al riguardo, si rileva che le modifiche hanno l’effetto di incrementare i periodi riscattabili, poiché la relativa finestra temporale risulta ampliata sia nell’anno della prima sia in quello dell’ultima contribuzione, ferma restando comunque la previsione per cui possono essere riscattati al massimo cinque anni, anche non continuativi. Tale effetto potrebbe determinare maggiori oneri rispetto alle previsioni iniziali della RT, sia pur di limitata entità. In merito alla parificazione dei periodi così riscattati a periodi di lavoro, andrebbe chiarito se da tale parificazione derivino effetti onerosi in virtù di anticipazioni temporali o di maggiorazioni economiche nel godimento di benefici o nell’esercizio di diritti per il cui riconoscimento sono fissati, a legislazione vigente, requisiti legati all’ampiezza dei periodi nei quali è stata svolta attività lavorativa.
Il comma 6 è stato modificato eliminando il limite massimo di età di 45 anni per il riscatto degli anni di laurea successivi al 31 dicembre 2015 (e quindi ope legis computabili con il metodo di calcolo contributivo) secondo le modalità agevolate previste dal medesimo comma 6, che rapportano l’onere contributivo al minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990.
Al riguardo, si rileva che l’eliminazione del limite massimo di età di 45 anni per l’accesso al riscatto della laurea agevolato di cui al presente comma sembra inficiare l’assunto della RT iniziale, ai sensi del quale la norma non avrebbe determinato effetti finanziari negativi (i.e. prestazioni più elevate e anticipate) nel primo decennio di applicazione, quasi certamente proprio in rapporto all’età, relativamente giovane, espressamente richiesta per l’operazione di riscatto. La modifica apportata potrebbe infatti indurre soggetti prossimi alla pensione e laureatisi in tarda età a riscattare gli anni di laurea secondo le nuove modalità, accedendo al trattamento pensionistico già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ossia entro l’orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dalla vigente normativa contabile. Appare pertanto necessaria un’integrazione della RT, pur trattandosi probabilmente di oneri molto contenuti.
Legge riferimento riscatto anno di laurea
- Articolo 4 del D. Lgs. 184/1997
- Articolo 1 comma 77 della Legge n. 244/2007
- Articolo 2- novese del D.L. 30/1974
- La fonte normativa prevista per il calcolo è l’articolo 2 del D.lgs. 184/1997, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter
Con riferimento a “il versamento dell’assegno vale solo ai fini del raggiungimento del requisito ma non contribuisce all’incremento dell’assegno che percepirete al momento di andare in pensione. In pratica la quota che pagate è riferita solamente alla possibilità di andare prima in pensione maturandone i requisiti sulle annualità contributive” ho chiesto chiarimenti all’INPS. Sulla base della circolare INPS 6/2020 mi è stato assicurato che, considerando una posizione solo contributiva, quanto viene versato vale sia ai fini dell’anzianità contributiva che per la misura dell’assegno con la particolarità che matura la rivalutazione, prevista per il montante, a partire dalla data di presentazione della domanda di riscatto agevolato. Potete chiarire l’affermazione? Grazie.
su altri siti leggo che con circolare n. 106 INPS stabilisce che l’anzianità contributiva acquisita con riscatto è utile tanto ai fini dell’anzianità quanto della determinazione dell’assegno