La legge di Bilancio approvata il 28 Dicembre 2017 ha prorogato anche per il 2018 l’incentivo fiscale per l’acquisto di strumenti musicali, introdotto nel 2017 , consistente in un credito di imposta pari al 65% del prezzo pagato comprensivo di Iva fino ad un massimo di 2.500 euro.
Intanto vi do il riferimento normativo dove potete trovare la disciplina riguardante qualora abbiate intenzione e siate interessati all’acquisto di uno strumento musicale per voi o vostro figlio. Il Bonus Musicale è stata introdotto lo scorso anno dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 984, l. n. 208/2015) e prorogato dalla recente Legge di Bilancio 2018 approvata a fine dicembre 2017.
La possibilità di sfruttare questo incentivo richiede il rispetto di alcuni requisiti che nel seguito vi spiego con l’ausilio di alcuni esempi pratici e fornendovi dei chiarimenti necessari per rispondere alle vostre domande.
Requisiti richiesti dalla norma
Elenchiamo i requisiti richiesti dalla normativa sul Bonus Musicale.
Prima di tutto abbiamo visto che l’acquisto deve essere effettuato nel 2018 per cui il pagamento del costo, che solitamente avviene alla consegna dello strumento musicale deve avvenire entro il 31 dicembre 2018 per poter essere utilizzato.
La modalità di fruizione del beneficio fiscale in questo caso è diversa dalle altre.
Il credito di imposta infatti viene concesso al rivenditore in base allo sconto concesso all’acquirente dello strumento musicale.
Non è il classico credito IRPEF che viene detratto fiscalmente ed inserito nella dichiarazione dei redditi 730 (pre compilato e non non fa differenza) o modello Unico.
Trattandosi di credito di imposta concesso al negoziante non rileva il fatto per esempio che non abbiate delle imposte Irpef da versare a debito in quanto a tutti gli effetti l’incentivo vi darà la possibilità, nel caso in cui abbiate per il prossimo anno imposte da versare Irpef pari a zero, un credito che potrete richiedere comunque a rimborso all’Erario.
A voi persone fisiche sarà concesso uno sconto sul prezzo di vendita.
Lo strumento musicale deve essere nuovo per cui non potrete comprarlo sulle piattaforme classiche di acquisto di beni usati o di seconda mano.
Anche laddove il bene usato sia venduto da un negozio che vende anche beni nuovi non sarò possibile acquistarne uno usato da loro e richiedere il credito di imposta Irpef.
La finalità della norma naturalmente è quella di agevolare lo sviluppi di arti e professionisti di questo genere ma anche di sostenere i mercato.
Chi può richiedere l’incentivo
Potranno presentare domanda per la fruizione del bonus solo gli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.
Lo strumento deve essere coerente con il corso frequentato
Quanto vale
Lo sconto vale il 65% del prezzo di vendita applicato inizialmente dal rivenditore e nel limite di 2.500 euro. Il bonus vale per l’acquisto di un solo strumento almeno così sembrerebbe evincersi dalla norma. Non è prevista una rateizzazione del beneficio
Come si prende l’incentivo
Decreto attuativo Bonus Musicale 2017-2018
Calcolo Bonus
Vi sono poi altri chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate che già nel 2017 ha dovuto spiegare come andava applicato il decreto attuativo che regolava le modalità di richiesta del bonus. Parliamo della circolare n. 15/E/2016.
Codice tributo 6865 per credito di imposta rivenditore
CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI – ARTICOLO 1,COMMA 984-LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
Il codice è utilizzabile solo per indicare un importo a credito da compensare ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso.
Riferimento Normativo: Legge N. 208 del 28/12/2015 Art. 1 Comma 984 Visualizza Risoluzione
ESEMPIO 1: importo a credito
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno di sostenimento della spesa: | 2018 |
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE – IVA
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codice tributo |
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rateazione/regione/prov./mese rif. |
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anno diriferimento |
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importi a debitoversati |
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importi a creditocompensati |
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SALDO (A – B) |
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(1) |
6865 |
(2) |
(3) |
2018 |
(4) |
(5) |
6.000,00 |
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codice ufficio |
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codice atto |
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TOTALE |
A |
(6) |
B |
(7) |
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(8) |
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(9) |
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(10) |
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Campi del modello F24 | come compilare il campo |
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(1) codice tributo: | indicare 6865 |
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: | non compilare |
(3) anno di riferimento: | Anno di sostenimento della spesa, nell’esempio 2018 |
(4) importi a debito versati: | non compilare |
(5) importi a credito compensati: | indicare l’importo a credito, nell’esempio 6.000,00 |
(6) TOTALE A: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a debito |
(7) TOTALE B: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario |
(8) SALDO (A – B): | indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B) |
(9) codice ufficio: | non compilare |
(10) codice atto: | non compilare |
Se lo strumento costa meno del valore del bonus,bisogna necessariamente pagare un importo in più?