Bonus Asilo Nido 2022 2023 INPS: Domanda, Requisiti e Chiarimenti

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contributo INPS per asilo nido materna

Potete Leggere il nuovo articolo dedicato al Bonus Asilo Nido 2022 – 2023 con i nuovi importi mensili concessi a chi fare domanda dimostrando di rispettare i requisiti richiesti e descritti in sintesi nel seguito.

Nel seguito i requisiti personali e reddituali per l’accesso, le modalità di presentazione della domanda anche mediante il nuovo software dell’INPS e l’importo massimo concesso come beneficio, nonché anche eventuali chiarimenti in risposta alle vostre domande.

Sotto vediamo di rispondere alle seguenti domande:

  • Cos’è il bonus Asilo nido
  • Quanto vale
  • Come viene erogato
  • Come richiederlo
  • La domanda
  • La documentazione da presentare

Bonus Asilo Nido: come funziona e cos’è

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legg 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un bonus mensile, corrisposto in 11 mensilità dell’importo di circa 3 mila euro annui e finalizzato al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati.

Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:

a) contributo asilo nido: pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati

b) contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione: utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche

La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il beneficio. Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica.
Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun bambino.

Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2021, la domanda per il 2022 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti.

BONUS ASILO NIDO: COS’E’? E DI COSA SI TRATTA

Il bonus asilo nido è un contributo economico erogato dall’INPS, calcolato fino a un importo massimo di 3.000 euro annui da erogare sulla base del valore sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Il beneficio può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:

  1. a beneficio di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido) Art. 3 DPCM 17 febbraio 2017;
  2. a beneficio di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016, di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno solare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione) Art.4 DPCM 17 febbraio 2017.

BONUS ASILO NIDO: a chi spetta

Al genitore di minori nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 che ha sostenuto il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato. Al genitore convivente di minori nati/adottati dal 1° gennaio 2016, con età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate da pediatra di libera scelta.

Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria: i cittadini in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per i cittadini non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
  • relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

BONUS ASILO NIDO: Quanto Vale

Per il Bonus asilo nido (art. 3 DPCM 17 febbraio 2017). L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non

Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budgetannuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro(importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.

Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a euro 1.500 annui (136,37 euro mensili), fermo restando che qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus viene erogato per far fronte all’onere delle rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati.

Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc. baby parking) per i quali i regolamenti degli enti locali, prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Nel caso in cui si intenda accedere al bonus in oggetto il richiedente dovrà pertanto evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Il richiedente dovrà inoltre indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2022. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà pertanto di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già prenotati, anche se in riferimento allo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato. Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda potrà essere “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce. (Esempio: al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento ad ogni mensilità).

La documentazione dovrà indicare:

  • la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
  • il CF del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Per il contributo previsto per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (Art.4 DPCM 17 febbraio 2017)

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.

Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Il premio verrà erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione, direttamente al genitore richiedente che sia convivente con il minore.

Domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Enti di Patronato -attraverso i servizi offerti dagli stessi (per domande patrocinate si auspica che preventivamente sia stata verificata la presenza dei CF, genitore richiedente e minore, nell’archivio anagrafico unico dell’INPS).

Nel caso in cui è prevista la presenza di legale rappresentante, il PIN (SPID o CNS) del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.

Nella domanda il richiedente dovrà prioritariamente indicare a quale dei due benefici intende accedere. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 1, co. 355, della Legge 232 del 2016, come indicato dall’art. 1, co. 343, della Legge 160 del 2019 (che per il 2022 è pari a euro 553,8 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

E’ opportuno evidenziare infine che in sede di presentazione della domanda è necessario avere a disposizione i seguenti dati:

  • eventuali indirizzi mail e contatti alternativi a quelli già registrati al momento dell’assegnazione del PIN;
  • la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
  • il CF del genitore richiedente e relativi dati anagrafici;
  • il CF del minore e relativi dati anagrafici;
  • Attestazione del pediatra per domande da Art. 4.

In particolare per :

  1. Permesso di soggiorno:
    • autocertificano il possesso di tale titolo
    • Numero permesso di soggiorno
    • autorità che lo ha rilasciato
    • data di rilascio.
    • termine di validità
  2. adozione/affidamento preadottivo nazionale:
    • data della sentenza definitiva o data provvedimento
    • data ingresso in famiglia
    • Numero sentenza
    • data trascrizione del provvedimento o data decorrenza dell’affidamento
    • autorità che ha emesso il provvedimento (tribunale)
  3. adozione internazionale:
    • data ingresso in famiglia e/o data provvedimento
    • numero provvedimento
    • provincia dove è stato trascritto il provvedimento
    • comune dove è stato trascritto il provvedimento
  4. affidamento preadottivo internazionale:
    • autorità che ha emesso il provvedimento
    • numero provvedimento
    • data provvedimento
    • Data ingresso in famiglia

per i dati sopra riportati sarà possibile all’atto dell’allegazione file presentare documentazione attestante quanto dichiarato

Documentazione da allegare

1. Al momento della domanda:

Per i richiedenti il beneficio di cui all’art 4 (contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione): è obbligatorio allegare al momento della domanda “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta” che attesti che il minore è impossibilitato a frequentare gli asili nido in quanto affetto da gravi patologie croniche, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017

Per i richiedenti il beneficio di cui all’art.3 (contributo asilo nido): è obbligatorio allegare al momento della domanda la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

2.Successivamente alla presentazione della domanda:

Dovrà essere caricata tramite apposita sezione “Allegati Domande”, entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 1° aprile dell’anno successivo, la documentazione di spesa relativa ai mesi successivi al primo. Gli allegati dovranno avere una dimensione massima di 1 MB e avere i formati PDF, jpeg, jpg, jpe, png, tiff, bmp, gif

L’Istituto si riserva di verificare l’effettiva sussistenza degli ulteriori requisiti autocertificati in domanda.

Per le domande di bonus nido (beneficio di cui all’Art. 3 del DPCM febbraio 2017), sono disponibili funzionalità che consentono di effettuare variazioni sui mesi originariamente richiesti.

Tali funzionalità sono utilizzabili fino alla data termine prevista per la presentazione della documentazione di spesa accessibile dal menu “Allegati Domanda”.

Le due funzionalità sono: “Sostituzione Mensilità Richieste” e “Rinuncia Mensilità Richieste”, entrambe accessibili dal portale seguendo il percorso “Variazioni Domanda\Invia Richiesta\Motivo Richiesta di Variazione”.

Tutte le richieste di variazione effettuate per ciascuna domanda sono consultabili su portale seguendo il percorso “Variazioni Domanda\Consultazione Richieste”.

Per maggiori dettagli consultare il messaggio INPS N° 3007 Del 05 agosto 2019.

Gestione della domanda

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria. Ai fini della maggiorazione sulla base dell’ISEE, con riferimento al bonus ex articolo 3 del DPCM, i requisiti saranno oggetto di verifica mensile sulla base dell’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese precedente a quello del pagamento. Per il bonus di cui all’articolo 4 del DPCM (contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione), la verifica avviene in base all’ISEE minorenni all’ultimo giorno del mese che precede la domanda.

Per quanto riguarda la documentazione allegata e gli ulteriori requisiti, l’istruttoria della domanda è svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti. A conclusione della presentazione della domanda verrà data visione di un riepilogo dei dati immessi all’atto del salvataggio il sistema produrrà un numero di protocollo come notifica di operazione avvenuta. A seguire, la domanda sarà presa in gestione dalla sede competente, che viene resa nota all’utente durante le fasi di presentazione. L’utente potrà prendere visione dello stato in cui versa la domanda tramite la funzionalità “Consultazione Domanda” compresa la fase dello stato dei singoli pagamenti.

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento previste sono: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su c/c bancario; accredito su c/c postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti diversi da bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice Iban.

Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere intestato al genitore minorenne/incapace.

BONUS ASILO NIDO IMPORTANTE DA RICORDARE

  • Per i bambini che compiono tre anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda è possibile richiedere il rimborso delle sole mensilità comprese tra Gennaio e Agosto.
    Secondo la vigente normativa gli asilo nido accolgono bambini tra i 3 e i 36 mesi di età. La frequenza dell’ asilo nido, pertanto, termina alla chiusura delle attività nel periodo estivo dell’anno in cui il bambino raggiunge i tre anni di età.
  • AI FINI DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DELL’ASILO (Art3), LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DAL GENITORE CHE SOSTIENE IL PAGAMENTO DELLA RETTA
  • A partire dal 19/11/2018 è stata integrata, nell’ambito dell’applicazione “Inps mobile”, una nuova funzionalità che consente di procedere all’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del “Bonus asilo nido per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati” (art.3 DPCM) mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento.
    Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget per le quali non potrà essere dato luogo al pagamento.
  • E’ disponibile la consultazione delle “Comunicazioni al cittadino” inviate dalla sede di competenza, al cittadino per il tramite di SMS e PEC. L’accesso è disponibile dalla sezione “Consultazione Domande” alla colonna “Comunicazioni al cittadino”. Nella stessa sezione è altresì disponibile la “Legenda Stati domanda” che spiega le fasi di lavorazione delle domande.
  • Nella sezione “Consultazione Pagamenti” è disponibile la “Legenda Stati Pagamenti” che spiega le fasi di lavorazione dei pagamenti.

Scheda Informativa: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Bonus Asilo Nido)

Rimborso spese assistenza a domicilio

L’estensione del beneficio ai bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche impediscono la frequenza all’asilo nido potrà essere fruita dietro presentazione della domanda sul portale dell’INPS dall’apposita area personale a cui si accede sempre dietro indicazione di USER ID e codice PIN.

Ricordo che se non lo avete richiesto è fondamentale farlo.
La procedura non è velocissima ma vedete che vi potrà servire per tantissimi servizi. Aggiungo, perchè ci tengo a dirlo quando resto piacevolmente sorpreso, che il sito dell’INPS è stato fatto da esseri pensanti, è facile ed intuitivo da utilizzare. Ci ho messo davanti mia madre di 80 anni ed è  riuscita a destreggiarsi senza farmi prendere un attacco isterico… per cui segno che il sito funziona!

La richiesta del rimborso delle spese dovrà essere effettuata allegando  la dichiarazione del medico di famiglia e della documentazione medica attestante la presenza delle patologie croniche che impediscono la frequenza.

Cumulabilità dei Bonus

Il Bonus Asili nido non è cumulabile con altri bonus (tipo il bonus bebè o baby sitterper fare un esempio). Dovrete pertanto capire la convenienza a richiedere l’uno o l’altro in funzione delle spese sostenute e del contributo erogato, oltre alla probabilità di penderlo. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).

Assegnazione del Bonus Asilo Nido

Si dovrà andare nella sezione creata ad hoc nell’area riservata del sito dell’INPS e andare sulla sezione “Allegati Domande” dove dovrete allegare la documentazione sopra richiamata. Se state invece solo integrando basterà fornire in allegato la documentazione e lr ricevute relative ai 3 mesi in questione.

Se la vostra documentazione è stata precedentemente respinta in passato dovrete andare nella sezione “invio richiesta di variazione” e utilizzare il pulsante “allega nuovo documento su respinta”.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità  l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

BONUS Famiglie e Basso reddito

E se non riesco a prendere il bonus asilo nido come faccio a risparmiare lo stesso?

Consulta l’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese per l’asilo

Chiarimenti e Riferimenti normativi

Sito INPS
Articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016
Circolare INPS n. 88 del 2017
Circolare n. 14 del 2018
Messaggio INPS n. 952 del 2018

Circolare n° 27 del 14-02-2020

1 commento

  1. Buongiorno, in merito a quanto riportato nell’articolo “Bonus Asilo Nido 2019 INPS: Domanda, Requisiti e Chiarimenti” al paragrafo “Scadenza per la presentazione della domanda telematica” in cui si parla di proroga per la presentazione delle domande per l’anno 2018 “Per l’anno scolastico 2018 l’INPS ha reso noto che sarà possibile presentare le domande entro il 31 marzo 2019” sapreste indicarmi cortesemente i riferimenti del documento emesso dall’INPS in cui si cita tale notizia?

    Grazie in anticipo.

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