Bonus Idrico 2021 per ristrutturazione del bagno: come funziona, a chi si applica, quanto vale e come sfruttare l’agevolazione

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo cosa significa BONUS idrico 2021, quanto vale il contributo economico introdotto dal testo definitivo della nuova legge di Bilancio 2021 o Nuova Manovra Finanziaria. Vediamo in sintesi in cosa consiste il nuovo contributo economico previsto per la ristrutturazione dei sanitari e delle rubinetterie delle case dei contribuenti italiani residenti in Italia. Vediamo qual è la sua definizione, quali i requisiti richiesti, a quali lavori di manutenzione si riferisce, come e quanto potremmo ottenere in termini di risparmio effettivo sfruttando questa nuova agevolazione.

Novità dalla Legge di Bilancio 2021

La manovra finanziaria 2021 prevede dal primo gennaio 2021 il bonus bagno, o anche ribattezzato da alcuni bonus cessi :-) o bonus idrico o bonus sanitari.

Questo bonus economico consiste nella possibilità di beneficiare di un bonus economico del valore di mille euro per tutti gli interventi di “sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”.

Le disposizioni di cui ai commi 61-65, introdotte dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandandosi la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Più nello specifico la nuova manovra finanziaria approvata nel 2020 e in vigore dal 2021 prevede un apposito “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

La finalità del fondo è quella di perseguire il risparmio di risorse idriche ed il successivo comma 62 specifica le finalità.

Si prevede quindi di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; gli interventi possono avvenire:

  • su edifici esistenti
  • su parti di edifici esistenti
  • o su singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

– la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

– la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato, al comma 64, che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

Dal punto di vista del perimetro soggettivo di applicazione non vi sono limitazioni in termini di valore assunto dall’indicatore ISEE per cui potranno accedere tutte le persone fisiche, purchè residenti in Italia.

Si ricorda che disposizioni sono recate anche in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio dai commi 58-60 del disegno di legge di bilancio, modificati nel corso dell’esame alla Camera, alla cui scheda si rinvia. Sul tema si veda anche la Circolare 24/E, in particolare il paragrafo 6, relativo alla cumulabilità.

Cumulabilità del contributo con le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

La disposizione in esame non appare specificare se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.

Riporto il paragrafo 6 della circolare citata che recita “Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione

Decreto attuativo entro 60 giorni

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata dal comma 65 ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il bonus si applica ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia. Il contributo non aumenta il valore dell’indicatore ISEE e non è soggetto a tassazione IRPEF.

In linea generale oramai saprete che avete diritto alle detrazioni previste per:

Spesso, non avendo troppi soldi a disposizione per sostenere il costo di una intera ristrutturazione si decide di fare solo delle singole parti e devo dire che il bagno la fa da padrone in queste scelte.

In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività alcuna possiamo dire che l’articolo 16 del Tuir ci da modo di affermare che gli interventi si rifacimento di un bagno devono rispettare alcune condizioni per essere detraibili. Sono dell’avviso che infatti la sostituzione di un singolo elemento possa dare luogo ad accertamenti d parte dell’agenzia delle entrate. Nel caso quindi della semplice sostituzione di un singolo elemento del bagno siano questi i sanitari, ma anche del lavabo o della vasca da bagno o box doccia non possano dar luogo alla detrazione fiscale mentre nel caso di intervento mirato alla ristrutturazione dell’intero bagno da avviare mediante una scia, Cila o altro documento che il vostro architetto riterrà sufficiente per poter affermare che trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia.

Non ho competenze tecniche in materia ma se l’architetto dovesse sostenere che per cambiare un box doccia o una vasca sia necessario una DIA o altra dichiarazione similare e che trattasi di intervento di ristrutturazione allora potreste godere delle agevolazioni fiscali nella misura naturalmente ordinaria, attualmente fissata nel 50% purché la spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe che vi verranno segnalate negli articoli sopra citati.

A tal proposito vi segnalo un articolo dedicato alle autorizzazioni per gli interventi di manutenzione.

Anche laddove sia effettuato per attenuare un vincolo o meglio una barriera architettonica secondo me non ci sono i presupposti per portarlo in detrazione come intervento di ristrutturazione per abbattere le barriere architettoniche.

Naturalmente se cliccate sulle parole sopra trovate gli articoli di approfondimento sui singoli temi con risposte a quesiti e chiarimento per l’utilizzo delle agevolazioni.

Pronto Decreto attuativo 3 marzo 2021 per lo sfruttamento delle misure a sostegno del risparmio energetico attraverso la sostituzione dei sanitari.

Casi particolari: sostituzione solo di alcune parte del bagno o della cucina.

7 Commenti

  1. Buongiorno vorrei sapere come si può procedere per ottenere questo bonus quale numero di telefono oppure sito possiamo contattare? Grazie

  2. Buongiorno, a gennaio 2021 ho comprato un box doccia di un valore di 900€. Posso accedere al bonus idrico? Grazie

  3. Buonasera, ma il bonus é in percentuale rispetto alla spesa totale oppure é al 100% della spesa entro i 1000,00 euro? Grazie

  4. Buonasera, a chi va richiesto il bonus idrico di 1.000€, quale documentazione è necessaria e come fare la richiesta?
    Grazie

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