Bonus Mamma INPS da 800 euro per Nascita Figlio, Adozione, Affidamento: Domanda e Requisiti

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Il Bonus Mamma consiste nell’erogazione dall’INPS di un assegno una tantum di 800 euro a titolo di premio peri superamento del settimo mese di gravidanza (dall’ottavo mese)  o all’adozione di un bambino.
Il Bonus è partito dal 1° gennaio 2017 e per presentare la richiesta è necessario predisporre una serie di documentazioni che vedremo nel seguito oltre a verificare la presenza di alcuni requisiti non tanto stringenti.

Chi può accedere al Bonus

Sul fronte dell’adozione invece sarà necessario avere la sentenza definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

E’ ammesso al beneficio anche il genitore che ha un figlio in affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Si dovrà esser residenti in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria. Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 )

Quante volte vale

il Bonus Mamma (o Bonus Bebè come altri lo chiamano) è concesso per ogni figlio nato, adottato o a in affido per cui potrete richiederlo più volte. Non vi è una graduatoria e nemmeno un fondo disponibile per cui non c’è nessun click day o possibilità di venire superati. Il rischio al più potrebbe essere quello di vederlo riconosciuto a chi non spetta.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

L’importo dell’assegno è di 800 euro e all’atto della domanda sarà necessario anche individuare le modalità con cui si desidera ricevere l’importo: bonifico domiciliato presso ufficio postale, accredito su conto corrente bancario, accredito su conto corrente postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Si tratta dello stesso modello che userete poi in futuro per richiedere il bonus dell’Asilo Nido.

Qui trovate i due moduli da compilare

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Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del redditoZIP 71Kb
Compila
Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del redditoPDF 80Kb
Le modalità di pagamento previste sono: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su c/c bancario; accredito su c/c postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN.
Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro, limite previsto dalla normativa vigente.
Il Bonus è cumulabile anche con altre forme di incentivo, sostegno o indennità  sia pubblico sia privato anche se in teoria dovrebbe concorrere alla formazione dell’ISEE in quanto rispetto a chi non lo ha percepito rappresenta comunque un componente economico aggiuntiva rispetto alle proprie.

Presentazione Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato o tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile oppure rivolgendosi ad uno dei patronati o intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/elenco-patronati-inps-2017-regione/32087/

Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.
L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.
Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.

DOCUMENTAZIONE

Certificazione dello stato di gravidanza

a) Certificazione dello stato di gravidanza:

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • presentazione del certificato di gravidanza rilasciato da medico SSN i medico convenzionato ASL in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”.

  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL.

  • indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;

  • per le sole madri non lavoratrici: in alternativa al certificato di gravidanza è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

B) Altra documentazione

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
Quanto sopra indicato vale anche per le situazioni di non riconoscimento, abbandono o affidamento esclusivo al padre o decesso della madre.

  • Permesso di soggiorno: i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (cfr. circolare n.39/2017 e la n.61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).

  • Parto già avvenuto: la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento.

  • adozione/affidamento nazionale: per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia: obbligo di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento):in alternativa facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

  • adozione/affidamento internazionale. Per attestare la data di ingresso in Italia: obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali- CAI – (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione): in alternativa facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa è possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione. Per attestare la data ingresso in famiglia: obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia.

  • Adozione pronunciata nello stato estero: obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

  • Abbandono/affido esclusivo al padre: obbligo di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dell’autorità competente (tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento): in alternativa facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Tassazione Irpef del Bonus

L’assegno non corrisponde ad un reddito tassabile in capo al contribuente che lo percepisce per cui è netto. Non sarà soggetto tanto meno ad addizionali comunali o regionali né a contribuzione INPS.

Cosa ne pensate

Sicuramente un ottimo provvedimento che aiuta le neo famiglia a sostenere le prime ingenti spese che un figlio porta con sè non solo per le cure mediche ma anche per il materiale (passeggini, pannolini, biberon, prodotti, cibo, etc) che il bambino richiede e che sono indispensabili.

Non vedo tanto di buon occhio la possibilità dell’autocertificazione di cui sopra. Non parlo tanto del bonus mamma quanto più in generale dello strumento dell’autocertificazione per tutto ciò attiene alla possibilità di accedere a incentivi, ammortizzatori sociali, bonus, graduatorie di scuole etc. Ritengo presti il fianco a dichiarazioni false che sarebbero successivamente difficili da accertare rischiano di compromettere il diritto ai contribuenti che, in assenza, avrebbero accesso al contributo. L’autocertificazione, da strumento di semplificazione a mio avviso in questo caso mina la finalità reale del bonus nascita.

Novità 2021

Vi ricordo che la legge di bilancio 2020 e quella 2021 hanno di fatto sostituito questa agevolazione con il nuovo Assegno unico per Figli e Famiglia

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-fiscale-asilo-nido-calcolo-e-indicazione-nella-dihciarazione-dei-redditi/37739/

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