Aggiornato il 4 Maggio 2023
La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie in sintesi
È possibile portare in detrazione dall’imposta lorda IRPEF così come previsto dall’art. 16-bis del TUIR – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici- imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 e come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 viene prevista la proroga della Detrazione Fiscale IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “bonus facciate” per il rifacimento delle facciate degli edifici.
Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo bonus facciate. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali).
- Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari
- Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
- Introduzione per il 2020 di una detrazione fiscale ai fini IRPEF dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“Bonus facciate“). Quest’ultimo insieme alle detrazioni per il risparmio energetico durerà almeno fino al 2023 e sarà aumentato fino al 110% potenziando anche le fattispecie che consentono la cessione del credito da parte degli acquirenti che non hanno capienza per poter ridurre le proprie imposte con il credito derivante dal bonus.
Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali costant
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (e 2015 con la Legge Stabilità 2015) con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; prorogate anche con la Legge di stabilità 2016 per tutto l’anno 2016, 2017 e 2018
- 36% (Regime ordinario che tutti conoscevamo), con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2019 (o 2017 se passa la legge di stabilità).
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
Nel 2018 possiamo quindi sfruttare detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute tramite bonifico parlante dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
o il 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Elenco dei lavori che godono delle detrazioni fiscali
Tenete a mente questi elenchi perchè sono molto importanti ed andranno condivisi con il geometra o architetto per individuare cosa dovrà scrivere nella SCIA o CILA prima di iniziare a fare i lavori e vi dirà anche se rientrate in una di quelle tipologie. E’ importante perchè non è titolato a saperlo il commercialista che fa un altro mestiere ma il tecnico che vi sta seguendo dovrebbe saperlo.
Le agevolazione sulle singole unità abitative, ossia sulle singole case sono consentite limitatamente agli Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e più precisamente
Le macro classi di attività in cui si distinguono in:
- Manutenzione Straordinaria
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di
- materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
- Restauro e risanamento conservativo
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
- Ristrutturazione edilizia
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- Manutenzione ordinaria su parti condominiali
- Ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- Lavori di ristrutturazione finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
- Interventi per il risanamento e risparmio energetico
- Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
Ulteriori precisazioni e chiarimenti possono portare a capire meglio quali sono le caratteristiche che questi lavori devono avere per portare allo sfruttamento del beneficio fiscale. Riassumendo quindi:
- di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
L’elenco dei lavori quindi per cui è possibilre fruire della detrazione fiscale sono essenzialmente riconducibili a queste fattispecie normate:
Lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e che sono conosciute più comunemente come spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Sono detraibili anche gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Poi ci sono quelli che riguardano i condomini che sono indicati alle lett. a), b), c) e d) dello stesso articolo visto. Sono detraibili anche tutti i lavori per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi così come disciplinato dal DL 201 del 2011.
Ma ce ne sono tanti altri come quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni viva voce, gli schermi a tocco o touchscreen, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
Rientrano anche gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante) come per esempio l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano
Vi sono anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Come esempio l’egenzia riporta, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Consulta un esempio di elenco messo a disposizione dall’agenzia delle entrate riguardante l’elenco dei lavori di casa che godono delle agevolazioni fiscali.
Le spese che consentono la detrazione fiscale
Altri costi Detraibili insieme ai lavori di ristrutturazione
Oltre alle spese per gli interventi è possibile sommare anche le altre spese che si sostengono generalmente come quelle che trovate indicate nel seguito:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Il beneficio si fruisce in più rate
Nella pratica per il calcolo della detrazione fiscale ai fini irpef sulle spese derivante dalle spese di ristrutturazione prenderete l’importo sostenuto, calcolate il 36% (o oggi il 50%) o il 55% se parliamo del rispamrio energetico e dividetelo per il numero di anni che vi spettano ed avrete il risparmio effettivo annuo derivante dal sostenimento del costo di ristrutturazione agevolato.
Per risparmio si intende proprio quanto pagherete meno di imposte a fine anno rispetto a quelle che avreste dovuto pagare. La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni diventa stabile e non più soggetta a scadenze, la ripartizione rimane in 10 rate annuali (5 rate per gli ultrasettantacinquenni o con età maggiore di 65 anni e 3 rate per gli ultraottantenni o over 80 anni oramai non più prevista se non per coloro che vi avevano ricorso anni fa e stanno finendo di detrarre le rate) e il tetto massimo restano 96 mila euro o 48.000 euro quando finirà questa possibilità di agevolazione allargata che però vanno riferiti all’unità immobiliare e non più esclusivamente alla persona fisica che ha sostenuto il costo dei lavori. La possibilità di fruire di deroghe alla regola delle 10 rate è stata soppressa dal DL 201/2011 per cui vale solo per quella che ne hanno iniziato a fruire e stanno terminando il periodo di detrazione.
Nuove possibilità per la detrazione fiscale ai fini irpef sui costi di ristrutturazione
Gli interventi detraibili fiscalmente dall’irpef si allargano però, sono infatti compresi, oltre quelli previsti dalla normativa vigente anche gli interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, o tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, aggiungendo quindi alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature, ecc. (la detrazione chiaramente spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile), le spese per lavori di ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione su immobili destinati alla vendita.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il bonus fiscale i costi di ristrutturazione ai fini della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio si applica anche agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e comunque entro il 30 giugno 2013. La detrazione sugli interventi eseguiti spetta all’acquirente o assegnatario dell’immobile. Il beneficio si calcola sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione (e non può comunque superare l’importo massimo di 48 mila euro).
Stesso discorso per l‘eliminazione delle barriere architettoniche, che godranno anch’esse della detrazione fiscale del 36% interventi volti al conseguimento del risparmio energetico (con detrazione 55% dall’Irpef) o al contenimento dell’inquinamento acustico, le misure di sicurezza statica e antisismica e tutti gli interventi posti in essere incrementare la sicurezza domestica (prescritti o meno dalla legge).
Realizzazione di pertinenze quali box o garage
Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l’abitazione ed il box o garage. In caso di acquisto di nuovo box l’agevolazione è prevista anche per il promissario acquirente se risulti dalla stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato. La detrazione spetta ugualmente anche se si acquistino contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione, sia che lo si faccia con un unico atto notarile, sia che si stipulino 2 separati atti, fermo il fatto che il pagamento avvenga con bonifico, il costo sia attestato dall’impresa costruttrice e dal preliminare registrato emerga il vincolo di pertinenza.
Anche per il box già costruito si ha diritto all’agevolazione fiscale prevista al pari di quello che succede ai fini irpef per i cosi di ristrutturazione, ma limitatamente alle sole spese necessarie per la sua realizzazione che siano certificate dal venditore e fermo restando il necessario vincolo pertinenziale.
Nuova agevolazione acquisto o ristrutturazione BOX, posti auto, garage sia privati sia condominiali
A tal proposito ho scritto una guida dedicata proprio alla nuova detrazione fiscale per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto sia privati sia condominiali.
Come fruire del beneficio fiscale della detrazione sui costi di ristrutturazione: Semplificazioni operative
La novità rilevante consiste nel fatto che non si è più tenuti all’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (grazie al Decreto Sviluppo D.Lgs. 13 maggio 2011, n.70) ai fini dell’utilizzo del beneficio fiscale in quanto bisognerà indicarlo, nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, i dati catastali identificativi dell’immobile o, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a dover chiarire quali saranno i documenti da conservare ed esibire a cura del contribuente in caso di richiesta da parte degli uffici di controllo.
Non vi sarà quindi anche l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire. Non sarà più richiesta nemmeno la previsione di di inserire l’evidenza del costo della manodopera separato dal resto delle voci che la compongono nella fattura.
Viene mantenuta anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, mentre non sono più soggette a scadenza la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale e l’Iva al 4% sui beni acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (prima casa o non) ed edifici assimilati.
Tenete sempre tutta la documentazione
Nulla cambia rispetto agli obblighi di conservazione della documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione se non si vuole incorrere in un controllo che potrebbe determinare il disconoscimento delle agevolazioni fiscali per cui tenetevi le fatture e le ricevute dei bonifci bancari con cui avrete sono certo proceduto a saldare le fatture dei fornitori e se del caso anche eventuali comunicazioni alla ASL competente qualora richiesto dalla legge insieme alla dichiarazione di assunzione di responsabilità della stessa in merito agli obblighi in materia di sicurezza (se previsto in base alla tipologia di interventi effettuati).
Chi può usufruire del bonus?
Possono usufruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed al contempo risultano proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione o titolari di diritti reali sugli stessi, inclusi pertanto il proprietario, l’affittuario e l’usufruttuario ma anche i loro familiari o conviventi nel caso siano loro a farsi carico delle spese.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti che versano l’Irpef sia che siano residenti o meno nel territorio dello Stato e che sono proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
La detrazione fiscale è valida anche per i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile semprechè paghino le spese e le fatture siano intestate anche a loro.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione
In caso di comproprietà la detrazione spetterà a tutti i soggetti solo se si specifichi in fattura l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti. Ci si chiede se anche le società ne potrebbe ro fruire. La mia risposta è che seppur la norma, almeno quella sul risparmio energetico recita che le agevolazioni fiscali sono fruibili ai fini irpef ed ires v’è da segnalare che anche gli acquisti effettuati per il tramite di società sono in linea teroica fruibili ma sempre relativamente alla persone fisica che ne è socia o che imputa il reddito per trasparenza. A titolo di esempio potranno fruirne anche le SNC, le ditte oltrechè professionisti e ovviamente le persone fisiche, vere destinatarie del provvedimento agevolativo fiscale.
Dove si indica nel 730 il beneficio fiscale
Una volta abolita la comunicazione da fare al veccchio centro di Pescara dove venivano analizzate quasi tutte le richieste di rimborso dei crediti di imposto e di questo genere di agevolazioni fiscali, la detrazione del 36% e del 55% andrà indicata nel 730 e più precisamente nel quadro E, sezione III – B.
Vendita dell’immobile e trasferimento della detrazione
A differenza di quanto accadeva prima quando in caso di trasferimento tra vivi il diritto alla detrazione passava di diritto all’acquirente, ora il venditore può decidere di mantenere le detrazioni fiscali sulle spese sostenute anche se non più proprietario ma lo dovrà riportare nell’atto notarile ossia nel rogito. Tuttavia la detrazione fiscale ai fini Irpef ricordatevi che deve essere un valore sotto forma di diritto ad un credito di imposta ossia potremo definirlo un rimborso sui costi di ristrutturazione (anche se detto in modo improprio da un punto di vista tecnico) che ha un suo valore e che può essere quantificato ai fini della definizione del prezzo di compravendita dell’immobile. La detrazione fiscale irpef sulla ristrutturazione infatti continua a spettare al soggetto che ha sostenuto il costo effettivo per i lavori perché la norma recita proprio che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Questo lo trovate nell’articolo 1 comma 7 della legge 449 del 1997.
Dove inserirlo nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico
Dal 2012 è stato abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati a centro Operativo di pescara per lasciare spazio ad una procedura più snella che prevede la sola indicazione degli estremi catastali dell’immobile nel quadro E del 730 , l’anno di sostenimento del costo comprensivo dei dati catastali dell’immobile ossia il foglio, la sezione, la particella catastale, il subalterno il codice fiscale eventuali situazioni particolari in cui versa l’immobile, il numero delle rate in cui è stata suddivisa la spesa.
L’indicazione andrà effettuata nel quadro E del 730 dal rigo 51 o nel quadro RP del modello Unico sempre da l rigo 51 perché dovete considerare che a livello di detrazione delle spese c’è una rispondenza tra i due modelli.
Benefici per gli over 75 anni e over 80
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che coloro che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare: coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo; coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2011 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2011, 2012 e 2013.
Per le ristrutturazioni ante 2012, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino.
Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal primo gennaio 2012.
Aggiornamento e chiarimenti dall’agenzia delle entrate grazie a Mauro: In merito alla detrazione del 36% su immobile rogitato il 5 Ottobre 2011, la circolare 25/E dell’ADE al paragrafo 1.2 chiarisce che dal 17/09/2011 se nel rogito non vi è un accordo volto a mantenere la detrazione, la stessa passa in automatico al compratore. Inoltre credo anche la quota relativa al 2011 (mod 730/2012) spetti per intero al compratore in quanto proprietario al 31/12 (circolare 19/E paragrafo 1.8).
Trasferimento della detrazione fiscale e altri casi particolari
Tuttavia vi segnalo anche l’articolo proprio dedicato al trasferimento della detrazione dei lavori di ristrutturazione. Può accadere infatti sia che stiate vendendo una abitazione che avete da poco ristrutturato e non vogliate trasferire le detrazioni fiscali, sia il caso in cui non abbiate reddito imponibile capiente per sfruttare la detrazione fiscale e vogliate trasferirla a qualcun altro che ne avrebbe la possibilità.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.
Consulta l’Elenco dei principali lavori di ristrutturazione di casa con le detrazioni fiscali stilato dall’amministrazione finanziaria.
Consulta l’Elenco delle detrazioni fiscali sui lavori condominiali stilato dall’amministrazione finanziaria.
Costruzione del BOX o posto auto
Leggi a tal proposito la guida alla detrazione fiscale per la costruzione del box o posto auto pertinenziale
Chiarimenti e consigli utili
Demolizione e ricostruzione: per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2011).
Riferimenti normativi delle modifiche
Legge numero 449 del 1997
Decreto sviluppo numro 138 del 2011 articoli 12 e ss.
I commenti a questo articolo sono CHIUSI, per segnalare correzioni utili, aggiornamenti normativi e altre informazioni utili agli altri lettori di Tasse-Fisco, scrivere a info @ tasse-fisco.com
Caro TASSEFISCO, consiglierò questo sito a molti di sicuro. Per usare parole povere intendi dire che avendo io sostenuto la spesa di acquisto della casa con box pertinenziale, quindi proprietario al 31/12/2011 ho diritto a detrarre la rata relativa all’anno 2011 nella dich. redditi 2012, giusto?
La detrazione si ha nell’anno di sostenimento della spesa. Grazie per averc scritto e consigliaci a tuoi amici
Grazie a te. Un’ultima domanda: essendo proprietario al 31/12/2011 allora ho diritto alla detrazione relativa all’anno fiscale 2011 (mod. 730/20122 o unico 2012), giusto???
Ciao mauro e grazie del prezoso contributo!
Mia moglie, casalinga senza redditi, ha avuto in eredità la casa dei genitori nella quale vorrebbe effettuare ristrutturazioni e ottenere il bonus fiscale del 50%. E’ possibile che sia io, marito, con reddditi ma senza la proprietà dell’immobile, ad ottenere l’agevolazione fiscale del 50% sul mio 730? Grazie
Roberto
In merito alla detrazione del 36% su immobile rogitato il 5 Ottobre 2011, la circolare 25/E dell’ADE al paragrafo 1.2 chiarisce che dal 17/09/2011 se nel rogito non vi è un accordo volto a mantenere la detrazione, la stessa passa in automatico al compratore. Inoltre credo anche la quota relativa al 2011 (mod 730/2012) spetti per intero al compratore in quanto proprietario al 31/12 (circolare 19/E paragrafo 1.8)
Buongiorno,
sto acquistando la mia prima casa [e’ una casa nuova] con box di pertinenza e volevo usufruire della detrazione fiscale del 36%. Richiedendola alla societa’ da cui sto acquistando mi e’ stato detto che non e’ possibile richiederla perche’ loro non sono la societa’ costruttrice, ma la societa’ che ha rilevato un lotto di appartamenti con box dalla societa’ costruttrice quando le due societa’ si sono divise dalla joint-venture con cui hanno costruito. Leggendo un po’ di cose in giro, pero’ non mi torna la questione e leggendo questo articolo ancora meno, nel senso che invece io la detrazione sembra che possa richiederla o sbaglio? Riesce a darmi delucidazioni in tal senso? Grazie mille.
Si e per di più con aliquota ordinaria.
Ho un appartamento di mia proprieta in Italia, ci abito un mese l’anno. lavoro all’estero. prendo la paga fuori dell’Italia e pago le tasse all’estero.
devo pagare anchio la la tassa sulla casa?
Grazie dell’attenzione.
Volevo sapere se la sostituzione di n. 7 persiane di legno con altrettante di alluminio, in una abitazione dà diritto alla detrazione del 36%
Grazie
Carissimo tasse e fisco, innanzitutto devo complimentarmi per la celerità nei commenti…:)
Oggi sono stato contattato dall’ADE che mi ha detto che effettivamente vi era una situazione “strana” però mi hanno inoltrato la circolare nr 19 di Giugno che chiarisce al paragrafo 1.6 e 1.8 che in assenza di indicazioni prevale la disciplina previgente. Cosa ne pensi?
Concordo con lei e per quel diverso trattamento di quei mesi. Il problema a mio avviso del call center è proprio questo e mi stupisce che dentro non c’è nessuno che lo capisca. A me è capitato in passato spesso che davano risposte diverse a seconda di quello che ti capitava per cui ho smesso di contattarli.
Concordo, l’atto è del 5 Ottobre 2011. Ma l’ADE mi aveva prima risposto (1 mese fa) che il 2011 spettava al venditore e poi dal 2012 a me. Poi in una seconda mail mi rispondeva che “forse” non era così e che anche loro aspettavano un chiarimento, io ho fatto notare la guida fiscale e allora mi hanno detto che dovevano controllare. Il problema a detta di molti è che la nuova norma (in vigore nel periodo dell’atto) diceva che il venditore aveva facoltà di tenere o lasciare il diritto…ma la mia domanda è stata, come per tutti: perchè se non specificato resta al venditore? L’ADE ha risposto che al tempo aspettavano un chiarimento da parte dell’ADE stessa che è arrivato…praticamente mi sembra di capire che da Settembre 2011 (DL138/11) a Gennaio 2012 chi ha fatto atti come il mio ha subito un trattamento diverso da tutti quelli prima e tutti quelli dopo il chiarimento. Resta un mistero.
Ok, la guida però consideri che è del febbraio 2012 e il suo attto si è perfezionato quando era vigente una norma diversa.Concorda?
Grazie per la risposta, ma in pratica se lei fosse il mio commercialista farebbe detrarre le rimanenti annualità a me compratore ai venditori (atto notarile del 5/10/11). In molti siti sull’argomento si diceva che si attendeva un chiarimento dell’agenzia delle entrate che, stando a vedere la guida fiscale 2012 di Febbraio 2012 è stato fatto, infatti scrive che se non diversamente specificato il diritto passa al compratore. Grazie
Io penso quello che leggo sulla legge che qui riporto “Le parole “oppure possono essere trasferite” sono state così sostituite alla precedente “spettano” dall’art. 2, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e l’entrata in vigore è del 17 settembre 2011. Inoltre Le parole “possono essere utilizzate” sono state così sostituite alle precedenti “non utilizzate in tutto o in parte” dall’art. 2, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sempre in vigore dal 17 settembre 2011. Per cui si tratta di riscrivere l’articolo ante modifica se l’atto è intervenuto prima di tale data e verificare quale fosse il comportamento. IL testo attuale è quello da lei riportato ossia In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
io ho acquistato casa con atto a ottobre 2011 con box pertinenziale sul quale vi era in atto detrazione da parte del venditore. Nulla è stato scritto nel rogito e ora loro dicono che la detrazione spetta a loro in quanto la Legge 449/97 (come modificato dall’art. 2 co. 12-bis del DL 138/2011) dice all’art. 7 “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare””.
La legge 201/2011 chiarisce che il venditore può tenere il diritto se lo specifica ma dice anche che è valido dal 1°Gennaio 2012. L’agenzia delle entrate una volta dice che spetta me, una volta dice che spetta al venditore, ma la loro guida fiscale “febraio 2012” e l’annuario fiscale 2012 dicono che spetta al compratore se non specificato nell’atto…cosa ne pensate voi???
il bonifico deve essere effettuato dal conto dell’intestatario della casa?se viene effettuato da altra persone il pagamentop ma la casa non è sua cosa si fa?potrà godere della detrazione l’intestatario anche se il pagamento non è stato effettuato dal suo conto personale?
Buongiorno
da anni compilo la dichiarazione congiunta con mia moglie e dal 2007 scarico le spese per il box (15.000 in totale) al 50% con mia moglie. Ho notato nel compilare il 730-12 che anche eliminando i dati di mia moglie dal rigo E41 l’importo finale a credito non varia, se invece scarico io al 100% il credito aumenta di circa 300 euro. Vi chiedo cortesemente informazioni, grazie
DETRAZIONE per il BOX: ok il rigo E 51 per i dati catastali , ma DOVE si mette la cifra ??
Grazie
io devo dichiarare nel 730 la detrazione per il box pertinenziale.
ho ricevuto dichiarazione del costruttore del valore di realizzo comprensivo di manodopera. Nel 730, quale valore devo dichiarare? quello comprensivo?
oppure il valore dedotto del costo della manodopera?
grazie
mmm, risponderei consecutivi perchè non ricordo siano previste situazioni di riporto della detrazione negli anni successivi, ma provo a dare un ulteriore sguardo alla norma.
la ripartizione rimane in 10 rate annuali
domanda:
Devono essere 10 anni consecutivi oppure si possono saltare degli anni per mancanza di reddito e poi riprendere successivamente.
Grazie
Grazie, e non sai gli altri :-)
OTTIMO
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