In questa sede principalmente affrontiamo l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dei benefici fiscali a seguito della legge sulle unioni civili e le coppie di fatto, legati alle ristrutturazioni straordinarie sugli immobili, per le giovani coppie e per i mobili e gli arredi ( e anche gli elettrodomestici) per verificare se queste potranno essere estese anche ai conviventi, titolari e non del diritto di proprietà sull’immobile.
A chi spetta la detrazione fiscale per le spese di recupero del patrimonio edilizio
L’articolo 16 del Tuir consente di portare in detrazione fiscale ai seguenti soggetti:
- proprietario
- inquilino nel caso di locazione
- nudo proprietario
- comodatario in caso di comodato
- altri titolari di diritti reali
- familiare convivente (dove vi ricordo la definizione di familiare ai fini fiscali e grado di parentela)
Differenze tra Matrimonio, Unione civile e coppie di fatto
Ricordiamo inoltre per chi come me o altri potrebbe non saperlo, che esiste una differenza tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto in quanto il matrimonio è disciplinato dall’articolo 29 della costituzione e dal codice civile, l’unione civile è rappresentata da una unione tra persone dello stesso sesso, sposate e non, mentre la convivenza di fatto è un’unione civile caratterizzata dalla presenza di due soggetti che hanno maggiore età e sesso differente che non sono vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o da un’unione civile, e che trova la sua disciplina proprio nella nuova Legge 76 del 2016 sulla convivenza. Nei prossimi articolo avremmo modo di approfondire ulteriormente anche altri aspetti di questa nuova ed interessante legge.
Convivente non proprietario dell’immobile
Il cosiddetto convivente more uxorio potrà sostenere infatti dopo l’entrata in vigore della norma costi e spese di ristrutturazione per l’immobile nel quale ha la propria abitazione principale (a tal proposito vi segnalo la differenza tra abitazione principale e residenza anagrafica perché sono diverse e spesso fate confusione) anche se non proprietario della casa in quanto ne ha comunque la disponibilità.
Questa conclusione a cui arriva l’Agenzia delle Entrate secondo me ha due importanti aspetti: da una parte rappresenta un passo in avanti rispetto alla precedente impostazione che voleva la presenza di un contratto di comodato obbligatorio pena l’impossibilità di accedere al beneficio fiscale come presupposto per dimostrare la formale disponibilità del bene immobile. Questo infatti veniva chiarito dalla circolare n. 121 del 1997 che poggiandosi sul passato assetto normativo concludeva sull’esigenza di avere un contratto di comodato registrato laddove il convivente non fosse stato un familiare ossia un parente entro il terzo grado o affine entro il secondo.
Con la Legge 76 del 2016 si fa un passo in avanti perché vengono estesi alcuni diritti anche ai conviventi che non sono sposate ossia il cosiddetto conviventi more uxorio.
Se non erro stiamo parlando di oltre 1 milione e mezzo di coppie di fatto non unite civilmente in matrimonio in Italia che stanno avendo un notevole incremento cui potremmo aggiungere quelli che non sono dichiarate come tali come anche quelle dello stesso sesso.
In conclusione anche l’agenzia delle entrate è d’accordo nel ritenere che il convivente more uxorio che paga le spese di ristrutturazione di casa gode della detrazione fiscale tanto della manutenzione straordinaria, quanto di quella ordinaria se relativa al condominio tanto di quella sul risparmio energetico o il bonus mobili e arredi e di questo non possiamo che essere tutti felici.
Esempio di benefici fiscali attivi ad oggi
Per fare un esempio anche il bonus fiscale per le giovani coppie introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 che consiste, lo ricordiamo anche se vi consiglio di andare all’articolo linkato per i dovuti approfondimenti, nella detrazione del 50 per cento, in dieci rate uguali, per un massimo di 16 mila euro potrà essere esteso quindi anche ai coniugi o conviventi more uxorio anche di stesso genere da almeno tre anni, per l’acquisto di nuovi arredi per la casa da adibire ad abitazione principale a patto che uno dei soggetti non abbia superato i 35 anni di età.
Agevolazione simile, ma non cumulabile con questo è quella chiamata Bonus fiscale Mobili e Arredi e anche elettrodomestici di classe A+ oppure A per i forni.
Con questa nuova legge in linea teorica i due bonus potrebbero essere sfruttati ugualmente laddove diretti ad arredare due abitazioni differenti e non necessariamente abitazione principali in quanto il primo bonus mobili e arredi (non quello per le giovani coppie) è legato al fatto che vi siano delle spese di ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ricostruzione o anche interventi per il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi agevolati .
Riflessioni
Al di là della posizioni favorevoli o no che potrete avere sulla legge in sé la riflessione, già fatta in occasione del bonus per le giovani coppie prima della Legge 76 del 2016 anche in questa occasione a mio modesto avviso sarà difficile evitare fenomeni elusivi dell’imposta con possibile aggravio del gettito della Stato laddove si proceda con la richiesta di bonus o agevolazioni fiscali per coppie che coppie in realtà non sono nemmeno di fatto.
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Vi segnalo a tal proposito i principali articoli proprio dedicati alle ristrutturazioni di cui potreste essere interessati. Le principali sono quelle di seguito elencate:
Detrazione fiscale ristrutturazione edilizia
Detrazione fiscale risparmio energetico
Bonus Mobili e Arredi per le giovani coppie
Entrata in vigore ed effetti fiscali: da quando si applica
Vi ricordo che la Legge numero 76 del 20 maggio 2016 entra in vigore dal 5 giugno 2016 per cui a meno ché di chiarimenti differenti che possono pervenire dall’agenzia delle entrate, ma che a mio avviso, non dovrebbero contestare quanto descritto le agevolazioni potranno essere accolte solo se successive a tale data. Sarebbe però il caso di chiedersi se, In virtù del principio di autonomia dei periodi d’imposta, che ci spingono a considerarli come unici indipendenti gli degli altri, non possano essere accolte anche le eventuali richieste di agevolazioni per acquisti o ristrutturazione iniziate o completate dal primo gennaio 2016.
Le spese sostenute nel 2016 confluiranno nella dichiarazione dei redditi (pre compilata e non) 730 2017.
Prassi collegata
Vi segnalo a tal proposito la RISOLUZIONE 64 DEL 28 LUGLIO 2016
Buongiorno,
io ed il mio compagno stiamo acquistando casa, rogiteremo il 28 settembre e dovremo effettuare dei lavori tra cui l’abbattimento della parete che divide cucina e soggiorno per farne un unico ambiente, questo, a seguito della dovuta pratica di comunicazione di inizio lavori, ci darebbe la possibilità di usufruire del bonus ristrutturazioni e di conseguenza anche del bonus mobili. Vorrei capire se solamente uno dei due può portare le spese in detrazione oppure se entrambi ci dividiamo le spese sia di ristrutturazione che dell’acquisto dei mobili, facendo corrispondere l’intestazione delle fatture, possiamo detrarre le spese effettuate.
Nel caso di coppia convivente il cui immobile è intestato ad uno degli due e sul quale esiste una pratica di recupero edilizio, l’altro convivente può utilizzare il bonus mobili?