I lavori o interventi per il risparmio energetico che possono beneficare delle nuove detrazioni fiscali del 65% sono diversi e vediamo qui quali sono considerando che rispetto alla formulazione precedente il Dl 63 del 2013 ha lasciato fuori alcuni tipologie di lavori.
In calce trovate anche l’articolo di approfondimento con le novità introdotte a partire dal 2020
Novità 2020
Si incrementa la percentuale di detrazione al 110% spettante per gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In calce a questo articolo troverete l’approfondimento dedicato a tutti gli interventi che beneficiano del bonus fiscale del 110%.
Spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:
la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
Vengono però identificati dei requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;
Nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto consumata in sito;
La disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Novità dalla Manovra 2019
Approvata la Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».
In calce riporto testo articolo così da meglio comprendere quali sono prorogate in base alle lettere di cui sopra
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al ((31 dicembre 2018)), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
((b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento)). ((La detrazione di cui al presente comma e’ ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione)).
((2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)).
2-ter. ((Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo)), i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni ((di cui al presente comma)) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.
((2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari di ciascun edificio)).
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, ((nonche’ su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,)) con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro ((novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni)). La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, e’ autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. ((Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo)), in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
((2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonchè dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci))
Partiamo dai più comuni
A grande richiesta vi segnalo che la sostituzione di scaldabagni con caldaie per il riscaldamento di acqua è un intervento non più agevolabile: per intenderci quindi l’acquisto della caldaia classica non rientrerebbe tra gli acquisti detraibili che consentono il risparmio energetico e quindi occhio alle novità 2013 che trovate sotto perchè una delle tipologie che sembrerebbe più utilizzata di fatto non è più agevolabile. Anche la sostituzione o installazione di impianti di illuminazione che consentano un risparmio di almeno 50 lumen/Watt limitatamente ad una sorgente per singolo vano dell’immobile potranno beneficiare del nuovo bonus fiscale del 65% sull’acquisto.
Tuttavia dopo la circolare 3 del 2016 l’agenzia delle entrate apre alla sostituzione delle caldaie in quanto essendo un elemento essenziale della casa (ossia l’impianto di riscaldamento) lo fa rientrare nell’ambito degli interventi di ristrutturazione con tutte le ripercussioni fiscali del caso in termini dei detrazione e di godimento del bonus fiscale mobili e arredi. Certo dopo questo chiarimento mi viene da pensare se non posso a questo punto fruire del bonus mobili e arredi su altri mobili anche solo per il fatto che cambio la caldaia :-)
L’installazione di pannelli fotovoltaici o anche eolici per il riscaldamento dell’acqua o la produzione di energia entro la soglia che qualifica l’attività come non commerciale godrà della detrazione fiscale ossia sotto i 20 KW.
I contabilizzatori di energia termica che si mettono sui termosifoni per misurare l’energia prodotta che da qualche anno vanno molto di moda e per esperienza sembra funzionare bene dando anche libertà di utilizzo al condomino. Anche la trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzati per diventare autonomi a gas per il riscaldamento di casa o la produzione di energia in misura superiore al 20% finalizzati alla produzione di calore purchè con un rendimento non inferiore al 90% calcolato con il metodo diretto (per le tariffe del gas potete sempre usare un comparatore di prezzi online).
Interventi sulle parti esterne dell’immobile ossia la coibentazione delle pareti purchè consentano un risparmio energetico certificato non inferiore al 10% rispetto al consumo energetico (fare riferimento però alla Legge numero 10 del 1991 per gli interventi elencati nella tabella A).
In ultima analisi perché meno usati anche gli interventi per l’installazione di impianti di energia rinnovabili da riutilizzo di rifiuti organici e inorganici purchè abbiano un rendimento non inferiore al 70% (calcolato con il metodo diretto).
Quali interventi godono dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico
Dal punto di vista della tipologie di lavorazioni quelle che godono dell’agevolazione fiscale del 65% sono quelle che riguardano
- a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termo vettori;
- c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
- d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
- g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento;
- h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 per cento;
- i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria, all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;
- l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
- m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
- n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
- o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.
Tuttavia anche rispetto a questo elenco nella nuova formulazione restano esclusi dal beneficio del 65% le spese, per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Novità 2020
Nel seguito non perdete le nuove detrazioni cosiddette Super Bonus 2020 sulle ristrutturazioni
Qual è il valore detraibile fiscalmente
Il valore che fiscalmente potrete detrarvi non sarà solo il prezzo di acquisto del bene ma tutti quegli interventi per la messa in funzione per cui anche eventuali spese di progettazione, trasporto e montaggio. Le spese di assistenza successiva invece no.
Ricordatevi anche
Ricordatevi inoltre che questi interventi possono fruire non solo delle detrazioni fiscali ai fini Irpef ma al momento dell’acquisto possono godere in alcuni casi anche dell’Iva agevolata del 4% o del 10%. Vi ricordo inoltre anche la guida alla detrazione dei lavori per il risparmio energetico per seguire passo dopo passo l’ottenimento della detrazione fiscale e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi senza commettere errori. Altro discorso invece che merita un capitolo a parte sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la restaurazione o il risanamento conservativo che anch’essi sono stati oggetto di novità con l’innalzamento della soglia di detrazione al 50%.
NOVITA’ 2013: Vi ricordo inoltre che l’innalzamento della percentuale di detrazione fiscale non è fisso ma durerà solo fino al 31 dicembre 2013 per cui affrettatevi, stando attenti a ricordarvi che se leggete il nuovo testo definitivamente approvate le tipologie di lavori e di spese che sono agevolabili sono cambiate in quanto a differenza di prima l’installazione di scaldaacqua a pompa di calore per la sostituzione dei vecchi scaldabagni, e l’installazione di pompe di calore e/o di impianti geotermici per il riscaldamento di casa non rientrano più nell’agevolazione per cui non affrettatevi a comprare condizionatori in questi giorni (come ho fatto io) pensando di prendere il bonus e non fatevi convincere dall’ipotesi di prendere il bonus fiscale.
Quelli invece che restano agevolabili sono quelli relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione di acqua sanitaria l’installazione di impianti di climatizzazione a condensazione, finestre ed infissi che soddisfino i requisiti previsti per la trasmittanza come anche gli interventi di riqualificazione energetica generale che rispettano i parametri di fabbisogno energetico definiti in apposite tabelle ministeriali.
Non è detraibile solo il costo di acquisto
Parliamo di installazione ma in realtà le spese comprendono non solo il costo di acquisto del bene ma anche la fase di progettazione, installazione, trasporto, montaggio, posa in opera, acquisto di materie prime le spese necessarie ad ottenere autorizzazioni o per mettere in regola l’edificio, oneri di urbanizzazioni primaria e secondaria, o anche eventuali perizie richieste per legge.
La Guida fiscale
Per maggiori informazioni sulle modalità di fruibilità dell’agevolazione fiscale vi segnalo comunque la guida alle agevolazioni sul risparmio energetico gratuita
Detraibili anche i caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che idro, e caldaie a legna o pallet anche senza di una ristrutturazione edilizia vera e propria, in quanto prevista anche nel caso in cui l’installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette. sempre facendosi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche. Vi ricordo sempre poi anche le modalità di pagamento da seguire per non sbagliare ossia il bonifico parlante e la ritenuta fiscale.
Cessione del credito di imposta per la detrazione fiscale
Nel caso di contribuenti che si situano nella No Tax Area e budini hanno un’imposta non sufficiente sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione Credito Fiscale Ristrutturazioni
https://www.tasse-fisco.com/incentivi/bonus-110-tutti-lavori-agevolazione-fiscale-sintesi/50473
In sintesi
Solo per farvi alcuni esempi i più conosciuti sono gli infissi e le finestre ma anche lavori sui muri che migliorino la capacità di isolamento o dispersione termica che sono anche i pannelli solari o di ottimizzazione del consumo di energia mediante nuove caldaie.
Il miglioramento poi deve essere misurabile per cui vi servirà la certificazione del rivenditore per esempio degli infissi che vi scriverà precisamente il risparmio/consumo o dispersione termica, valori che dovranno essere riportati nella certificazione che invierete telematicamente all’ENEA e all’agenzia delle entrate. A tal proposito vi segnalo l’abrogazione l’articolo di approfondimento dedicato alla comunicazione per fruire delle detrazioni fiscali sul risparmio energetico per l’ENEA e l’agenzia delle Entrate a cui potrete accedere cliccando sulle parole in celeste
Leggi anche i nuovi incentivi:
Nuovo Bonus fiscale per le giovani coppie conviventi
o
Bonus fiscale mobili e arredi
Detrazione 50%
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
12 | Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | 60.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile) |
120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
13 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | 30.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile) |
60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.
311/2006 |
60.000 | 120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | 30.000 | 60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
10 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
11 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
8 | Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2018 |
9 | Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2018 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)
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Il Lavaggio chimico di impianti di riscaldamento vi risultava detraibile per il 65% Mi confermate grazie Daniela
Capisco tutti i bonus per sostituire vecchi impianti con nuovi a risparmio energetico però un minimo incentivo a chi come me acquista un nuovo impianto a pompa di calore.per una nuova costruzione potrebbero farlo.
si ma verificherei bene la natura dell’intervento con l’architetto/geometra
buonasera, devo istallare un nuovo contatore del gas, e rifare interamente la tubazione interna , volevo chiedere se i lavori sono detraibili . grazie
Guardi, non sono il soggetto maggiormente indicato perchè non conosco i germi tecnico da lei utilizzato e con me anche qualsiasi altro commercialista per cui sarebbe sempre meglio rifarsi a quello che le dirà il geometra o l’architetto o chi effettua la direzione lavori. Ciò che è importante è che come desumibile anche dalla guida dall’agenzia delle entrate sono detraibili tutte le spese finalizzate alla messa in funzione dell’impianto oggetto di agevolazione. A giudicare da quello che scrive parrebbe di si per quasi tutti. Non capisco però l’allargamento del marciapiede o la sostituzione dei davanzali cosa c’entrino.
Buongiorno
vi scrivo per avere chiarimenti riguardo le modalità di fatturazione per lavori di risparmio energetico.
Nel caso particolare mi ritrovo a dover ristrutturare casa e devo realizzare tra le altre cose , anche il cappotto termico e la sostituzione degli infissi dell’abitazione.
Questa tipologia di lavorazioni comporterà anche spese di accantieramento, di istallazione ponteggio, di sostituzione delle soglie dei davanzali in marmo, la riquadratura delle finestre stesse, la rimozione della precedente piastrellatura della facciata e l’allargamento del marciapiede esterno( il tutto per adeguarmi ai nuovi spessori dati dall’aggiunta del cappotto che è di ben 12 cm).
Dovendo decidere con la ditta come procedere alla fatturazione, mi sorge il dubbio su come applicare la norma: infatti sulla guida dell’agenzia delle entrate disponibile online viene indicato che le spese detraibili al 65% sono, oltre all’acquisto e alla posa dei materiali di coibentazione, anche le opere murarie a essa collegate, nonchè le opere provvisionali e accessorie.
Tutte le lavorazioni da me sopra indicate rientrano quindi nella detrazione per risparmio energetico?
In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti
Buonasera, ho sostituito il vecchio scaldabagno, con uno nuovo elettrico. Posso usufruire delle detrazioni fiscali? Se sì, in che misura? Cosa devo fare per ottenerle? Grazie.
Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto L sono incluse anche le sostituzioni per “obsolescenza”
salve
nel 2013 abbiamo rinnovato l’impianto di riscaldamento di casa, abbiamo messo fan-coil e chiller a posto del vecchio impianto,sul tetto ho un FV di 10KW. Abbiamo il comodato d’uso a nome di mia moglie dell’appartamento, le fatture sono state emesse a nome di mia moglie ma i bonifici sono emessi dal mio conto a nome mio, lei pensa che per il 2014 è possibile detrarre le spese effettuate del 55 %?
Mi si è bucato il boiler che accumula l acqua calda dei pannelli solari e da calore ad acqua per riscaldamento che per i sanitari non è più riparabile ed ha 11anni ad e in acciaio lo voglio sostituire con uno con migliore tecnologia e in acciaio inossidabile posso usufruire della detrazione del. 65 percento ? Grazie
posso usufruire della detrazione fiscale per la sostituzione dello scaldabagno a gas? se sì di quanto? è riqualificazione o risparmio energetico? grazie Rossana
si meglio. Nel senso oguno si faccia la sua detrazione ed il suo bonifico.
faremo il cappotto alla casa. sono due app.ti di proprietà 50% mio e 50% marito. l’impresa edile dovrà fare due fatture distinte (una intestata a me e una a mio marito) dato che vorremmo beneficiare al 50% per uno delle detrazioni? Anche i bonifici saranno due? Grazie