Bonus Mobili Arredi e Proroga 2022 2023 2024: la Guida su come funziona, come richiederlo e quanto risparmio risparmio

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Table of Contents

Bonus mobili e arredi fiscale

Vediamo come funziona il bonus mobili e arredi e i casi particolari per dare qualche chiarimento alle vostre domande in quanto è stato prorogato per tutto il 2022 con qualche novità; l’agevolazione consente la detrazione fiscale sul prezzo di acquisto sostenuto per mobili, arredi e ora anche elettrodomestici e può far risparmiare molto sulle tasse… ma occhio ai requisiti sotto indicati, per non cadere in errore e non farvi tentare dal facile acquisto!
In questo articolo fornisco qualche chiarimento per capire meglio come funziona il bonus “in pratica” alcune risposte alle domande e ai casi particolari che si presentano.

Sintesi Super Bonus Fiscali: Quali sono, cosa cambia e le novità (nuovo articolo)

Bonus Mobili e Arredi 2022

Confermato anche per il 2022 2023 2024 il bonus mobili e arredi che ha tirato una grande platea di contribuenti. Come meglio specificato sopra nella guida al bonus mobili e arredi (guida gratuita) e le novità che vengono introdotte per questa tipologia di incentivo è che la detrazione fiscale è pari al 50% con un tetto di spesa di 10.000 € ma solo per il 2022. Dal 2023 e per il 2024 infatti il tetto di spesa scenderà a 5000 euro

Per quello che concerne la tipologia di mobili ed elettrodomestici questi dovranno essere di categoria o classe energetica non inferiore ad A+. Per elettrodomestici si intende qualsiasi apparecchiatura dotata di etichettatura.

Quando si parla di classe energetica mi riferisca naturalmente agli elettrodomestici anche se sta prendendo piede anche la certificazione di alcuni rivestimenti, anche se al momento mi sento di escludere la categoria merceologica che comunque continua ad essere agevolata ma tramite la detrazione fiscale sulla ristrutturazioni edilizie.

Nulla cambia rispetto al passato per quello che concerne la previgente formulazione dell’agevolazione fiscale in oggetto. Per cui restano fermi i soggetti che possono beneficiare del bonus e le tipologie di interventi ammessi.

Ulteriore novità 2021 riguarda la cessione del Bonus Mobili e arredi o la possibilità di esercitare direttamente lo sconto in fattura riducendo di tanto il costo effettivo dell’intervento e l’esborso finanziario.

Novità 2021: cessione o sconto in fattura del credito

Approvati i modelli e le ostruzioni per la compilazione e l’utilizzo tanto della cessione del credito quanto per la richiesta dello sconto in fattura aventi sempre ad oggetto i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali.

Guida Compilazione modello Cessione del credito e sconto in fattura

Proroga Bonus Mobili e Arredi 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 la Proroga Detrazione Fiscali IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “Bonus Facciate 2020” per il rifacimento delle facciate degli edifici.

Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo Bonus Facciate 2020. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020  della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus Facciate 2020“)

Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali costanti.

Nel caso in cui si voglia beneficiare dell’agevolazione fiscale su lavori iniziati nel 2019 ma i cui mobili arredi sono stati o si acquisteranno nel 2020 il tetto dei 10 mila euro deve considerare e quindi essere nettato di eventuali spese sostenute nel 2019 laddove per queste si sia già beneficiato del bonus. In poche parole non abbiamo 10 mila euro per ciascun anno di imposta come potrebbe essere logico pensare ma i 10 mila euro sono riferiti all’intervento nel suo insieme anche se a cavallo di due anni.

 

Come funziona il Bonus Mobili e arredi

Come al solito ci sono una serie di requisiti da rispettare in termini di massimo costo ammesso alla detrazione fiscale che può essere di 96 mila euro e intervallo di tempo entro cui sarà possibile sostenere il costo di acquisto. Il costo ammesso al beneficio fiscale da portare in detrazione ai fini IRPEF per l’acquisto dei mobili e arredi è di 10 mila euro per ciascun immobile. Come vedete in una sola frase ci sono tre requisiti da rispettare.

Si parla prima di tutti di mobili e arredi e per questo motivo sotto inseriremo l’elenco dei mobili e arredi che danno diritto al beneficio cosi che possiate portarlo con voi e verificare al negozio quale vi da diritto al beneficio fiscale.

Poi parliamo di massimo costo detraibile. Il costo si intendo con o senza Iva? Il costo va inteso per e persone fisiche Iva compresa ossia quello che effettivamente pagate alla cassa per l’acquisto di quel bene.

Il costo massimo va riferito ad ogni anno di imposta, sul singolo immobile o sul singolo intervento di ristrutturazione?

Come potete immaginare i dubbi quando si tratta di risparmiare sulle tasse ci sono sempre in quanto si cerca sempre di allargare il perimetro di applicazione della norma. In questo caso la risposta è per ciascun immobile indipendentemente dal fatto che iniziati lavori in un anno e li finite l’anno successivo e anche indipendentemente dal fatto che nel corso di 5 anni anni per esempio farete i lavori in più fasi.

Requisiti da rispettare

In estrema sintesi si dovranno avere degli interventi di ristrutturazione nella casa e per cui si fruisce già della detrazione Irpef sui lavori di ristrutturazione e si dovrà effettuare l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento.

Tempistiche tra Acquisto di arredi e Inizio dei lavori

E’ bene evidenziare che l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire gli aspetti legati alla tempistica da rispettare tra acquisto di arredi e beni e inizio dei lavori con apposita circolare per cui sarà possibile effettuare le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’appartamento, a condizione che siano stati già avviati i lavori sull’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo (circolare 29/E del 2013). Tuttavia non mi trovano proprio d’accordo perché non possono obbligarmi a rinunciare per esempio ad una proposta allettante per l’acquisto a tempo di un arredo solo perché la ditta ha ritardato con i lavori. Ciò che andrebbe salvaguardato dovrebbe essere solo l’autonomia dei periodi di imposta che rappresenta uno dei principi cardine dello statuto del contribuente e non anche queste differenze temporali. Quando acquistiamo una casa e la ristrutturiamo non è detto che  i passi siano tutti precisamente consequenziali. Del resto anche nelle agevolazioni prima casa dopo solo decine di anni finalmente hanno permesse di acquistare prima l’immobile e poi vendere il primo senza perdere i benefici prima casa. Dovrebbero fare lo stesso anche con questo bonus.

Comunicazione ENEA

La comunicazione all’ENEA che abbiamo avuto modo di approfondire nell’ambito delle comunicazioni effettuati per dichiarare gli interventi per la riqualificazione ed il risparmio energetico dovrà essere fatta anche e per alcune tipologie di grandi elettrodomestici di seguito indicati. Attenzione però perchè l’omessa comunicazione potrebbe esporvi alla decadenza dal beneficio se non gestita correttamente ed entro le scadenze.

La comunicazione per gli acquisti 2018 e pagati nel 2018 doveva essere effettuata  entro il 1° aprile 2019 all’Enea. Nella circolare 29 del 2013  si identificano alcuni tra i beni più comuni per i quali scatta l’obbligo che sono per esempio i forni, i frigoriferi, le lavastoviglie, i piani cottura elettrici, le lavasciuga e le lavatrici.

Se ve la siete scordata in calce trovate il link alla guida sulla remissione in Bonis e Ravvedimento.

Ecobonus per punti

Per punti ecco le novità che saranno nel seguito approfondite oltre ai rimandi agli articoli :

  1. Fino al 31 dicembre 2016 (salvo ulteriori proroghe) la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con l’incremento fino al 65% della detrazione e la proroga è fino al 30 giugno 2014 di quelli su parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio;
  2. Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  3. Fino al 31 dicembre 2016 (salvo proroghe) la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con incremento dell’aliquota di detrazione al 50% e con innalzamento anche del limite fino a 96.000;
  4. Introduce una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000.

Quali sono i prodotti che beneficiano del Bonus Mobili e Arredi

A titolo di esempio sono questi ma potete trovare l’ elenco dei mobili e arredi con Bonus fiscali nell’articolo dedicato. Dovrete considerare però solo la categoria dei grandi elettrodomestici e sempre che siano di categoria A+ mi raccomando. Il beneficio fiscale si estende quindi ai mobili e ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A + (A per i forni) e a tutte le altre apparecchiature finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nel seguito troverete anche il riferimento agli arredi in quanto mi rendo conto che trovare un armadio di classe A+ o un letto A++ non credo che si possa fare :-)))

1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e
l’ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare
ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici

Nel seguito trovate la classificazione tra grandi e piccoli elettrodomestici che devono essere nuovi

Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Stufe elettriche
Forni a microonde
Apparecchi per il condizionamento
Divani
Letti
Armadi
Cassettiere
Librerie
Comodini
Materassi
Credenze
Cassettiere
Armadi
A patto che siano di classe A+
Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane
Friggitrici
Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici
Apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Bilance

 

A patto che siano di classe A

Forni
Forni a Microonde

Requisiti però che ritengo fondamentale alla fine della fruizione del beneficio fiscale e che di fatto farà infuriare il contribuente è che tale beneficio vale solo per chi sta ristrutturando l’immobile ed i cui mobili e arredi dovranno essere destinati a tale immobile. Questo significa che i vostri mobili dovranno essere mantenuti in quell’abitazione in linea teorica almeno per cinque anni in quanto l’agenzia delle entrate se volesse verificare che effettivamente li avete destinati a quell’immobile potrebbe farvi un accesso nell’abitazione (ipotesi molto remota però). Inoltre si parla solo di ristrutturazione per cui parliamo di manutenzione straordinaria e non ordinaria. Dovrebbe essere fruibile sicuramente da coloro che hanno iniziato i lavori prima dell’acquisto per intenderci ma anche da coloro che li iniziano prima del 31 dicembre 2013 a mio avviso.

Acquisto della caldaia: il Bonus fiscale diventa doppio?

Nel caso di acquisto della caldaia o di una sua sostituzione l’Agenzia delle entrate (cfr circolare n. 3 del 2016) farebbe un bel regalo agli italiani in quanto la considera come un intervento diretto a sostituire una componente essenziale della casa (impianto di riscaldamento) e come tale lo qualifica come un intervento di manutenzione straordinaria che consente per questo non solo di fruire del bonus mobili e arredi sul prezzo di acquisto ma anche di beneficiare delle agevolazioni sul risparmio energetico.

Certo dopo questo chiarimento mi viene da pensare se non posso a questo punto fruire del bonus mobili e arredi su altri mobili anche solo per il fatto che cambio la caldaia o installo per esempio l’impianto autonomo, sarebbe interessante l’approfondimento del tema:-)

Chi può fruire delle nuove detrazioni fiscali o bonus sugli immobili

I soggetti che possono fruire delle detrazione sotto egida condizione che siano anche coloro i quali che effettuano materialmente l’acquisto (e che mi raccomando di ricordarsi di effettuarlo con bonifico bancario in modo da mantenerne la prova documentale) e di indicare i dati richiesti all’interno della causale per non decadere totalmente dal beneficio fiscale) saranno non solo i proprietari dell’immobile destinato ad accogliere i nuovi beni ma anche i titolari degli altri diritti reali di godimento dell’immobile come gli usufruttuari, i titolari del diritto di uso e abitazione, di superficie e d i nudi proprietari. Saranno anche gli inquilini o locatori a affittuari e anche coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso gratuito. Anche i lavoratori autonomi potranno beneficiare delle detrazioni fiscale purchè non siano immobili destinati all’attività o utilizzati come beni merce per la rivendita. Insomma devono essere quelli che utilizzano come abitazione personale. Se destinati ad uso promiscuo si potrebbe ragionevolmente considerare solo il 50% del costo come detraibile al pari di quanto avviene solitamente per le altre tipologie di spesa In ultima analisi anche i soci delle cooperative divise ed indivise.
La detrazione può essere fruita anche dai condomini per gli acquisti che riguardano i condomini come per esempio l’arredo dell’appartamento del portiere che si decide di ristrutturare per affittare e si eseguono anche lavori di ristrutturazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per l’acquisto di mobili e elettrodomestici sostenute anche prima della ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile possono beneficiare della detrazione, per cui la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella del pagamento dei mobili e elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano effettuate prima di dell’acquisto dei mobili.

Cosa fare se hai pagato la ditta senza bonifico parlante

Per quali immobili è possibile fruire dell’agevolazione

Rientreranno nell’agevolazione esclusivamente gli immobili di tipo residenziale anche se non è stato chiarito niente al riguardo per cui mi rifaccio a quanto già chiarito per le detrazioni fiscali previste per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal senso saranno esclusi gli immobili di categoria commerciale mentre vi rientrano anche quelli rurali al pari delle pertinenze e dei condomini.

Quanto si risparmia

La detrazione prevede il bonus del 50% del prezzo da suddividere in quote costanti in 10 anni. Se ipotizziamo una camera da letto che costa 10 mila euro, il beneficio fiscale è 5 mila euro quindi 500 euro all’anno pertanto facciamo senza calcolatrice alla mano circa 80 euro al mese risparmiate… non male. Dopo il passaggio in Senato il bonus in realtà ha subito un incremento derivante dall’estensione dell’agevolazione anche agli elettrodomestici di classe A+ per acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore del 6 giugno e fino al 31 dicembre 2013. La detrazione sugli elettrodomestici sarà pari al 50% del prezzo di acquisto mentre prima era del 36% e da non confondere con quella per il risparmio energetico. In effetti quando si sente parlare di classe energetica si pensa al bonus fiscale sul risparmio energetico invece in questo caso l’agevolazione è inserita nel corpus di agevolazioni delle ristrutturazioni.

Quanto posso spendere al massimo per mobili e arredi?

Questa nuova detrazione è parte solo dei lavori di ristrutturazione e quindi il plafond massimo di detrazione non è 96 mila euro ma molto di men,  perché a questo dovrete togliere gli importi dei lavori di ristrutturazione richiesti come prerequisito. Scrivo nell’esempio 10 mila appositamente perché rappresenta l’importo della spesa massima sostenibile. L’importo di 10 mila si intende come riferito a ciascuna unità immobiliare nel senso che se state sostenendo più lavori la detrazione sarà di 10 mila euro per ciascuna unità, anche se non credo siano tanti contribuenti che si trovino in questa situazione. La spesa potrà essere suddivisa tra i coniugi, o in intestatari dell’immobile anche in misura percentuale diversa purchè risulti dallo scontrino parlante quanto ciascuna ha effettivamente speso.

Attenzione: il limite massimo di 10 mila è relativo alla singola unità abitativa e non opera per singolo anno di imposta. Questo significa che se  sostenete 5 mila euro nel 2017 e 7 mila euro nel 2018, potrete indicare 5 mila euro nel 730 2018 e l’anno successivo indicherete altri 5 mila euro nel 730 2019. Due mila euro invece non saranno sfruttabili.

Chi può detrarre le spese sui mobili e arredi

Oltre al requisito visto sopra ce ne sono altri come il fatto di essere cittadino italiano residente nel territorio dello stato e si deve possedere l’immobile in cui saranno destinati gli immobili e che si sta ristrutturando anche se non è richiesto che sia l’abitazione principale ne suo né degli eventuali familiari conviventi. Mi raccomando inoltre di far intestare la fattura al soggetto che fruisce della detrazione fiscale per evitare contestazioni da dover poi spiegare.

Cosa si intende per mobili e arredi

Non c’è una definizione giuridica cui il legislatore fa riferimento ma vi posso dire che sono esclusi gli elettrodomestici, frigo, lavastoviglie da incasso per intenderci anche se non tutti li indicano separatamente in fattura per cui dopo non saremmo in grado di scorporarli per cui saremmo legittimati a prenderci il 100% dell’importo fatturato. Dopo il passaggio in Senato anche gli elettrodomestici sono detraibili con una detrazione netta dalle tasse del 50% sull’Irpef netta. Sono comprese anche le spese di trasporto e montaggio come chiarito dalla circolare 63 del 2012 ( e ci mancherebbe aggiungo io).

Nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 che vi invito a leggere sono riportati alcuni esempi e si specifica che Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che  costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Tuttavia dalla dichiarazione dei redditi 2016 relativa all’anno di imposta sono intervenuti alcuni importanti chiarimenti in tema di mobili in quanto il bonus è stato esteso anche tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

I contribuenti che acquisteranno mobili, ossia armadi, comodini, tavoli, sedie, letti, etc., destinati a fabbricati per i quali il contribuente abbia beneficiato delle detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis potranno beneficiare di una ulteriore detrazione fiscale Irpef pari al 50% degli oneri nel limite di 10 mila euro da suddividere in 10 rate di eguale importo. Logico che se invece acquisterete solo il tavolo o andrete a sostituire un impianto singolo no potrete beneficiare anche del resto per cui molto importante che leggiate l’ambito di applicazione dell’articolo 16. Discorso a parte meritano invece le Detrazioni Fiscali Porte Blindate, Inferriate, Grate alle finestre

Bonus anche per gli elettrodomestici

In realtà non si dovrebbe parlare in questo articolo di bonus fiscali degli elettrodomestici ma devo dire che voi lettori chiedete entrambi per cui tanto vale specificare qui che anche gli elettrodomestici quali per esempio frigoriferi, lavatrici, forni, lavastoviglie indipendentemente se siano da incasso o meno come ho risposto in alcuni commenti subito dopo l’entrata in vigore. State attenti in quanto eccesso i forni elettrici e quelli a microonde che possono essere anche di classe energetica A gli altri elettrodomestici come lavastoviglie o  lavatrici o asciugatrici dovranno essere almeno di classe A+.

Presupposto per l’applicazione del Bonus

Il presupposto è per fruire è quello di aver sostenuto spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione“. La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009, evidenzia la stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile.

L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali (cfr. circolare n. 35/E del 2009).

L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare

Come prendere il Bonus Arredi e mobili

Non servono adempimenti o comunicazioni all’agenzia delle entrate come avviene per i lavori a cavallo dell’esercizio o come avviene con la comunicazione all’ENEA per quelli per il risparmio energetico. Basterà sostenere la spesa fornendo il proprio codice fiscale e indirizzo di residenza.

Come effettuare il pagamento

E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata  nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella  ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare  il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri  mezzi di pagamento.

Sarà necessario solo procedere all’acquisto, farsi intestare la fattura; pagare con bonifico è fondamentale per provare che siete stati voi a pagare per cui se i vostri genitori vogliono farvi il regalo fatevi dare i soldi e poi voi procedere all’acquisto con bonifico. Non si fa riferimento al concetto di bonifico parlante per cui non dovrete indicare o flaggare nel bonifico il fatto che è una spesa che gode dell’agevolazione fiscale (condizione questa che è richiesta per i lavori di ristrutturazione pena la decadenza del beneficio fiscale anche se io per essere certo lo inserire ugualmente onde evitare spiacevoli sorprese o chiarimenti da parte dell’agenzia in ritardo o successivi al mio acquisto per non restare fregato.
Mi raccomando però di specificare la serie di informazioni nel bonifico altrimenti il beneficio fiscale è nullo ed anzi se vi accertano (non sarà difficile per loro in questo caso perchè incroceranno i dati delle dichiarazioni dei redditi con quelli che le banche gli inviano), vi applicheranno anche le sanzioni sulle minori imposte versate grazie a questo bonus fiscale. Per questo vi consiglio di leggere l’articolo dedicato proprio a come effettuare il bonifico per le ristrutturazioni.

Come funziona il pagamento per il Bonus Mobili e Arredi

Viene chiarito nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 29 del 2013 che è possibile anche effettuare il versamento con carte di credito ma non mediante assegni o contante. Nell’articolo dedicato a come effettuare il bonifico rispondo ad alcune domande sulle modalità di pagamento adottate per il bonus mobilie arredi a seconda dei casi che vi sono capitati.

Modalità di pagamento consentite

Sarà possibile acquistare sia con bonifico bancario o postale stando attenti ad utilizzare le modalità previste per i lavori di ristrutturazione ossia so dovrà indicare che l’acquisto gode delle agevolazioni sulle ristrutturazioni ma anche con carta di credito o bancomat come chiarito dalla circolare 29 del 2013 anche se consiglio il bonifico per mantenere traccia in futuro in caso di accertamento fiscale e vi consiglio anche sempre di conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento. In teoria anche lo scontrino potrebbe andare bene purchè contenga contenga l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento, ossia esercente, importo, data e ora (circolare 11/2014) anche se uno scontrino così ricco di particolari non l’ho mai visto.

Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

  • la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori
    di ristrutturazione)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni

Se vi sbagliate a fare il bonifico

Se vi sbagliate a fare il bonifico e scambiate per esempio la ristrutturazione con il risparmio energetico o viceversa non c’è da preoccuparsi in quanto la detrazione varrà comunque come chiarito dalla Circolare n. 11 del 2014 dell’agenzia delle entrate, tuttavia dovrete stare attenti poi a non prendervi maggiori o minori detrazioni della dichiarazione dei redditi il che sarebbe un problema ben più grande in quanto potrebbe esporvi a sanzioni per indebita detrazione fiscale. Anche quello comunque potrebbe essere risolto attraverso il ravvedimento operoso (qualora si tratti di maggiori detrazioni fiscali rispetto a quelle spettanti) o di presentare una dichiarazione integrativa o una richiesta di rimborso (se ne avete indicate di meno rispetto a quelle spettanti).

Ricordo tuttavia che per il Bonus mobili e Arredi l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’acquisto deve essere documentato da fattura o scontrino parlante dalla quale si evinca il CF e potrà essere effettuato (non in contanti), con bancomat o carta di credito oltrechè, naturalmente con il bonifico ordinario o istantaneo.

Prime istruzioni

Dalle prime istruzioni operative sulle modalità di pagamento comunque viene chiarito che devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione. Tuttavia l’agenzia delle entrate ha fatto sapere che si riserva di fornire in future altri chiarimenti, comportamento a mio avviso inaccettabile perchè smorza l’effetto incentivo del provvedimento in quanto se non ho certezza sulla norma e sull’effettivo beneficio figuriamoci se vado in negozio a fare l’acquisto.
Leggendo il testo definitivo finalmente si vede che all’articolo 16 comma 2. “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”. per cui va da sè che debba intendersi il bonus dei mobili limitato ai soli casi di immobili che sono già oggetto di ristrutturazione.

Cosa significa per immobili oggetto di ristrutturazione

Dai chiarimento della circolare 63 del 2013 si intende i contribuenti che hanno avviato lavori di ristrutturazione dalla data di entrata in vigore della norma ossia dal 26 giugno 2012 e purchè l’acquisto dei mobili sia successivo all’inizio dei lavori.

Esempi di interventi di ristrutturazione che godono del bonus

Manutenzione straordinaria

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
  • costruzione di scale interne
  • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Ristrutturazione edilizia

  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
  • apertura di nuove porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Per la corretta qualificazione vi consiglio però di sentire anche il geometra o direttore lavori che seguirà la pratica al comune in quanto lui è il soggetto più competente a qualificare il lavoro.

Restauro e risanamento conservativo

  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
  • ripristino dell’aspetto storico architettonico di un edificio

Se dovessimo fare alcuni esempi di interventi che danno diritto all’acquisto di mobili e arredi agevolati abbiamo come macro categorie quelle viste sopra ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti mentre non darebbero luogo allo stesso diritto meri interventi di manutenzione più ordinaria come la tinteggiatura di pareti, la sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni.

Tuttavia potrete accedere a tali detrazioni anche nel caso di interventi per i ripristino o la ristrutturazione di immobile danneggiato da eventi calamitosi situati in zone dove è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Oppure anche per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia entro 18 mesi dalla fine lavori.

Alcuni sono anche dell’avviso che il bonus mobili scatti anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria  o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali ossia dal condominio. In questo caso però non sono così d’accordo in quanto non vedo il nesso per esempio tra il rifacimento di una facciata e l’acquisto di un forno.

Tuttavia vi invito a  leggere l’articolo dedicato a Quali Lavori di ristrutturazione e Manutenzione danno diritto al Bonus Mobili e Arredi in quanto potete leggere che si possono utilizzare anche per i lavori condominiali (cosa che non immaginavo per esemepio) o anche scoprire che per alcuni lavori il bonus resta escluso.

Quali Lavori di ristrutturazione e Manutenzione danno diritto al Bonus Mobili e Arredi

Prime domande e risposte per l’applicazione

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10 mila euro. In attesa di conoscere l’esatto contenuto dell’articolo 16 del recente Dl n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all’esame del Parlamento, è opportuno dare prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti. Tuttavia la condizione che l’immobile sia oggetto di ristrutturazione o lo sia stato sembrerebbe essere richiesta pena la nullità del beneficio.

Acquisto dei mobili dal falegname

L’acquisto è agevolato sempre che rispetti la classe energetica che deve essere A+ purchè finalizzato all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A+ o A per i forni su immobili in ristrutturazione. L’acquisto dei mobili può avvenire, oltre che da negozi di mobili, anche da artigiani. Ricordate però di richiedere comunque la fattura con i vostri dati (codice fiscale importante).

Immobili affittato e bonus 24

In questo caso non si beneficia del bonus fiscale negli anni in cui l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale del soggetto richiedente l’agevolazione fiscale ma potrà tornarne a fruire per le rate residue se lo riadibisce anche dopo x anni (non per tutte quelle che non vi siete detratti ma solo per quelle residue circolare 17/E del 2015.

Acquisto Sanitari o bagni

Queste spese sono da escludersi per cui parliamo di tazze, bidè, doccia, box (anche apribili per anziani o disabili) e simili a meno che la loro sostituzione non derivi dal rifacimento dell’intero bagno, circostanza questa che consentirebbe la detrazione. Insomma una cosa è che ristrutturate casa o l’intero bagno, un conto è che cambiate solo la tazza….Nella sostanza a mio avviso non cambia nulla ma per l’agenzia delle entrate si.

Nuda proprietà

Anche i nudi proprietari potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Vendita dell’immobile e trasferimento del bonus al nuovo acquirente

In questo caso tanto per rendere complicata la faccenda vi posso dire che il bonus non segue lo stesso trattamento fiscale delle agevolazioni sulle ristrutturazioni ma resterà in capo al soggetto che venderà l’immobile senza possibilità di poterlo trasferire all’acquirente. A tal proposito potete leggere l’articoli di approfondimento dedicato proprio al trasferimento delle agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione in caso di vendita di casa.

Nel caso di acquisto di un Box non si ha diritto al bonus mobili e arredi.

Anche le spese di ritiro dell’usato rientrano

Anche le spese per il trasporto e montaggio rientrano tuttavia non quelle di ritiro anche se devo dire che in fattura non sempre le vedo per cui sarebbe difficile distinguerle. Potete leggere anche la mini guida AE sul bonus fiscale per mobili e arredi: guida bonus mobili e arredi

Scarica anche la Circolare Bonus Mobili 11 del 2014 dove sono date moltissime risposte ai principali quesiti posti dai contribuenti e dai CAF per la corretta applicazione del bonus.
Leggete anche la 29 del 2014 dove trovate anche altre posizioni dell’agenzia delle entrate in merito a fattispecie atipiche.

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/bonus-mobili-arredi-seconda-casa-detrazione-calcolo/37799/

La Novità nasce nel Decreto Salva Roma 2014

Con il Decreto Salva Roma 2014 il bonus fiscale si libera dal vincolo del livello di costi sostenuti per il recupero edilizio per cui la detrazione resta fruibile nella misura del 50% in dieci anni senza che la spesa per i mobili debba essere inferiore ai lavori edili ma sempre sotto il limite di 10 mila euro.

Bonus non in proporzione alla spesa di ristrutturazione

Tuttavia chiarisco che anche laddove si sostenga una ristrutturazione di mille euro si potrà sfruttare tutto il tetto previsto per l’acquisto di mobili per cui qualche furbetto ci sarà sicuramente che in previsione di acquistare mobili per la casa magari fa un lavoretto a casa di mille o duemila euro per avere accesso alla detrazione dei mobili. Per cui la Legge di Stabilità consente che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo indipendente dal costo sostenuto per la spesa di ristrutturazione.

Novità dopo la Legge sulle coppie di fatto e Unioni civili

Vi segnalo l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali per le coppie di fatto e conviventi.

Nel frattempo vi anticipo che il bonus fiscale mobili e arredi per le giovani coppie dopo l’entrata in vigore della Legge 76 del 2016 è esteso anche a chi non è sposato ma civilmente unito ovvero anche i conviventi more uxorio. Per cui da oggi in poi dovremmo interpretare le norme assimilando alla parole coniuge anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sempre che tale unione sia in essere dal 2016 anche se effettivamente si dice che “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016” ma va da se a mio modesto avviso che sia estendibile anche a quelle costituite prima.

Riepilogando i requisiti quindi richiesti dalla norma in commento alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 76 del 2016 sono che i richiedenti l’agevolazione dovranno:

  • essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 201;
  • aver acquistato una casa da adibire ad abitazione principale.

Ulteriori precisazioni e chiarimenti

Potete comunque approfondire anche le altre agevolazioni e benefici fiscali per le coppie di fatto, conviventi e unioni civili.

Esempio Detrazione Fiscale Bonus Mobili e Arredi

Esempio Calcolo Detrazione Fiscale Sostituzione Caldaia

Esempio Calcolo Detrazione Fiscale Sostituzione Infissi 

>>> Poi non scordate di leggere la guida con tutte le detrazioni e deduzioni fiscali da inserire nella vostra dichiarazioni dei redditi in modo da risparmiare il più possibile sul pagamento delle tasse dell’anno.

Bonus fiscale per le giovani coppie conviventi

Detrazione fiscale per la sostituzione dei sanitari

Riferimenti normativi del Nuovo Bonus sui mobili e arredi 2013
Decreto legge 63 del 2013 articolo 16

Circolare 3 del 2016 Agenzia delle Entrate

Novità dalla Manovra 2019: Proroga

Approvata la Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;

3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».

Art. 11 – (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili). L’articolo dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Proroga 2019

Limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal primo gennaio 2019, e’ altresi’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Proroga 2018

Nella Legge di Bilancio 2018 viene prorogato per il 2018 il bonus mobili e arredi per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A o A+ per interventi di ristrutturazione avviati dopo il primo gennaio 2017.  Il limite di spesa resta invariato a 10 mila euro e le rate restano 10. Al di là della proroga pertanto nessuna novità in senso restrittivo a questo interessante beneficio fiscale che sta fungendo da volano per la ripresa del settore.

Proroga 2017: si ma non per tutto

Il bonus varrà anche per le spese sostenute nel 2017 ma con alcune limitazioni in quanto la legge di Bilancio 2017 ma con la limitazione che vede il bonus spendibile solo se i lavori di ristrutturazione sono iniziati dopo il primo gennaio 2016 in modo da evitare, non si sa per quale motivo, che si fruisca del bonus per interventi di ristrutturazione molto indietro nel tempo. Così se qualche poveraccio gli scorsi anni aveva perso il lavoro o non godeva di una situazione economica congeniale all’acquisto di mobili e arredi ora che può vi dovrà rinunciare: a che pro?

Vi ricordo che i titoli per dimostrare la data di inizio lavori sono la CILA, SCIA, o anche l’autocertificazione per gli interventi di edilizia libera; questi ultimi però spesso non danno luogo al diritto alla detrazione per questo vi consiglio sempre di coordinarvi con l’architetto o geometra che sa come qualificare esattamente gli interventi.

Proroga 2016

Proroga dalla Legge di Stabilità 2015 per tutto il 2016 alle stesse condizioni e non solo per il bonus mobili ma anche per le spese di ristrutturazione e per il risparmio energetico per cui sotto con i lavori per casa!

Leggi come funziona il nuovo Bonus fiscale per le giovani coppie conviventi

Dal momento che sono quasi certo che la presenza di due agevolazioni fiscali simili potrebbe ingenerare confusione vi anticipo che la differenza sostanziale tra le due agevolazione (mobili e arredi da una parte e giovani coppie dall’altra) a mio avviso deriva dal fatto che quella per le giovani coppie ha ad oggetto l’acquisto di mobili e arredi destinati all’arredamento dell’abitazione principale della giovane coppia ma non comprende anche l’acquisto di grandi elettrodomestici che invece può essere fruita nel caso di ristrutturazione come ampiamente trattato in questo articolo.

Prevista nella legge di Stabilità 2015 la semplice proroga del bonus mobili 2015 senza rettificare le caratteristiche dell’agevolazione in termini di maggiori rate da versare o minori importi da detrarre fortunatamente.

Proroga 2014 e novità: il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ha introdotto una novità in quanto consente ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Vi ricordo da subito che per fruire della detrazione per le spese l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e sè necessario che gli interventi di ristrutturazione siano qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-d, D.P.R. n. 380/2001).

346 Commenti

  1. fra novembre e dicembre 2013 ho effettuato ed ultimato una ristrutturazione al mio appartamento e fruisco del bonus mobili. Dovrei acquistare una cameretta per il mio bambino , desideravo sapere se per questo nuovo acquisto posso ancora fruire del bonus mobili perché ho ristrutturato nel 2013? grazie, saluti

  2. Si, trovi le specifiche nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale dei sistemi di sicurezza, allarmi o anti intrusione.
    quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
    quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
    Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
    le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
    le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
    le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
    le spese per l’acquisto dei materiali
    il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
    le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
    l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
    gli oneri di urbanizzazione
    gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

  3. Vorrei sapere se impianto d allarme o inferriate alle finestre fanno parte della ristrutturazione e posso usufruire del bonus mobili

  4. Mi sembrerebbe fuori dalla portata del bonus questa fattispecie così particolare per via del fatto che trattasi di interventi non di ristrutturazione. Lascerei comunque la parola eventualmente al geometra architetto sulla loro corretta qualificazione.

  5. Buongiorno,
    nel caso di intervento in una cucina per sostituzione parte di colonna idrica condominiale a seguito di perdita nell’appartamento sottostante, sono stata costretta a sostituire la lavastoviglie larga 60 cm.con una larga 45 cm. poichè, a seguito dello spostamento dei mobili per poter eseguire i lavori, si è rotto un mobiletto sottolavello che ho dovuto acquistare con misure più ampie. Non si tratta pertanto di una ristrutturazione vera e propria ma in questi casi si ha diritto all’ecobonus? L’amministratore dovrebbe rilasciare una dichiarazione per i lavori straordinari eseguiti? Ringrazio e saluto.

  6. Allora io sono dell’avviso che il fisco non può entrare nel merito di quando io finisco i lavori perché possono durare mesi (eppure essere a cavallo dell’anno) come durare anche purtroppo un anno o più e si concludono con la fine lavori. Io non andrei più in la dell’anno di imposta relativo a quello di fine lavori ma riconosco che è una mia modestissima interpretazione. Se considera che l’agenzia delle entrate è molto più restrittiva solitamente (e non capisco perché perché sembra che siano suoi i soldi che si risparmiano in detrazioni fiscali!?!). Faccio solo il caso, per quello che concerne il caso di bonus mobili e arredi, dell’agenzia delle entrate che intende concedere solo per gli acquisti avvenuti dopo la data di inizio dei lavori quando io sono del modesto avviso che l’importante è che siano acquistati ALMENO a partite dal medesimo anno di imposta in cui sono iniziati i lavori (in quanto ricordiamo che vige il principio di dipendenza di periodo d’imposta), e ricordiamo anche che l’agenzia delle entrate non può entrare nel merito delle politiche di acquisto sotto la mia ristrutturazione. Per cui non posso solo per una interpretazione dell’agenzia delle entrate perdere l’occasione di poter acquistare forte sconto un mobile per esempio.

  7. Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento se possibile, se ho fatto dei lavori di ristrutturazione ora a settembre mi fanno l’ultima fattura quella di fine lavori, se devo finire di comprare mobili arredi e grandi elettrodomestici quanto tempo ho per poter fruire della detrazione? Non credo che se compro un anno dopo le cose posso portarle in detrazione? Non ho trovato nessuna specifica in merito….grazie

  8. Per le coppie di fatto, conviventi more uxorio vi segnalo le novità introdotte nell’articolo alla luce della Legge 76 del 2016 di cui molti di voi potrebbero essere interessati.

  9. In tutta sincerità mi pongo il dubbio sul perché non dovrei acquistare degli immobili nell’anno successivo se la mia ristrutturazione ancora non è finita? L’architetto a me fece fare una DIA di chiusura lavori….a lei? Il dubbio mi resta perché la norma parla di ristrutturazione, ma se questa dura 1 o più anni perché non dovrei avere l’agevolazione? IN teoria non sta andando contro la norma o sbaglio? Non conosco poi, perché non è il mio mestiere, se vi siano dei termini entro cui vada chiusa la ristrutturazione per cui se tra i lettori vi fosse un architetto sarebbe un bel contributo da avere.

  10. Buonasera volevo una informazione. Abbiamo acquistato un immobile ristrutturato nel 2015 e ho usufruito delle agevolazioni da ristrutturazione.
    Nel 2016 posso acquistare mobili e elettrodomestici usufruendo degli sgravi fiscali?

  11. Salve, permesso che sono affittuario, volevo chiedervi se sostituendo la porta d’ingresso con una blindata si c configura una ristrutturazione dell appartamento e se di conseguenza posso usufruire anche delle agevolazioni sull acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Inoltre visto che dovrei installare anche una piccola caldaia per l acqua calda in cucina e bagno (il riscaldamento è centralizzato) posso usufruire anche delle agevolazioni relative al risparmio energetico?
    Grazie per le informazioni

  12. Ad oggi non ho mai sentito parlare si relazione del professionista in merito alle caratteristiche tecniche già dichiarate dal venditore per la caldaia per cui….

  13. Buongiorno, sono nella stessa situazione del Sig.Andrea e leggendo tra le varie leggi, decreti e guide per ristrutturazione-manutenzione straordinaria (50% fino al 31/12/2016) nella quale vorrei far ricadere la pura sostituzione della caldaia con modello ad Alto Rendimento come da circolare 3/E del 02/03/2016, non sono riuscito a trovare una risposta chiara ed inequivocabile in merito ad “acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Precisamente, poichè leggo che l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del costruttore per caldaie fino a 100kW, questa è sufficiente insieme alla dichiarazione di conformità dell’installatore oppure è necessario comunque una relazione di un professionista abilitato? grazie

  14. Non è doppio e nel suo caso per la caldaia può fruire di quello energetico e per i mobili anche, sempre che rispetti tutti i requisiti richiesti dalle due differenti norme.

  15. Salve, io dovrei sostituire la mia vecchia caldaia, con una nuova a condensazione, e nel frattempo dovrò acquistare dei mobili. Per usufruire del bonus doppio che intendete, di che tipo di documenti ho bisogno? La semplice fattura dell’installatore? O anche dell’ingegnere con invio della richiesta all’enea?

  16. Gentilissimi,
    poiché quest’anno dovrei usufruire del bonus mobili giovani coppie vorrei sapere se il costo della cucina senza gli elettrodomestici, cioè lavastoviglie, frigorifero, cucina e forno è un bene ammissibile?
    Grazie mille
    Domenico

  17. Secondo me il soggetto titolare a rispondere è l’architetto a cui personalmente io ho segnalato della necessità di fruire delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. per cui dovrebbe risponderle l’architetto. Tuttavia molti di voi hanno utilizzato la CILA per cui dubito che non sia un titolo sufficiente a fruire delle agevolazioni.

  18. Buongiorno,
    Nel palazzo dove risiedo è stata fatta la ristrutturazione/rifacimento del tetto, posso usufruire del bonus mobili per il mio appartamento? La legge lo prevede?
    Grazie

  19. Se ha pagato lei ma le fatture sono intestate a lei si, come chiarito da risoluzione dell’agenzia delle entrate, ma non vale il caso contrario ossia nel caso in cui le fatture siano intestate per esempio alla moglie e paga il marito non può detrarre la moglie. Vale il principio che chi paga può detrarre nella maggior parte dei casi.

  20. grazie per la risposta,

    può chiarire meglio per favore? Nello specifico, avendo mia moglie pagato per i mobili ma non per i lavori di ristrutturazione può detrarre i pagamenti dei mobili?

  21. buongiorno,

    Ho una domanda circa i requisiti per accedere al bonus mobili.
    Nel compilare la dichiarazione dei redditi 2015 il CAF non ritiene che io abbia diritto al bonus mobili.
    Dopo aver acquistato casa, ho effettuato lavori di manutenzione straordinaria con una CILA aperta a gennaio 2015. Sono sposato, in regime di comunione dei beni e la casa oggetto della ristrutturazione è co-intestata con mia moglie. La CILA è stata aperta a nome mio e di mia moglie.
    Il problema è che tutti i bonifici per i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati dal mio conto corrente mentre quelli per i mobili sono stati effettuati da mia moglie dal suo conto.
    Il CAF ritiene che mia moglie non abbia diritto al bonus mobili poiché non ha effettuato pagamenti per i lavori di ristrutturazione.
    E’ corretta l’interpretazione del CAF? Come posso fare per godere del bonus?

    grazie

  22. Buonasera, sto mettendo mano al bagno con il rifacimento dell’impianto idraulico e regolare CILA presentata in comune quindi per il bonus mobili non dovrebbero esserci problemi. Il problema è che i lavori sono iniziati il 6 maggio 2016 per motivi tecnici mentre l’acquisto della cucina è avvenuto il 27 marzo 2016 con relativo acconto di 1000€. Il mio dubbio è se almeno i soldi che devo ancora saldare (4600€) risultano inseribili nel bonus mobili e/o nelle spese di manutenzione straordinaria oppure se questi non possono essere detraibili essendo la data di acquisto antecedente a quella di inizio lavori. Il negozio mi dice che la fattura che mi farà alla consegna dovrebbe avere la data del giorno che effettuerò il saldo.
    Ringrazio anticipatamente se qualcuno ha quanche indicazione più precisa!

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