Opzione Tassazione agevolata Società Agricola: come fare

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Le società agricole rappresentano un importante veicolo per risparmiare imposte grazie agli incentivi e al regime impositivo previsto sui redditi prodotti dall’attività agricola. Basti pensare che una azienda agricola, in luogo del reigme ordinario di tassazione che prevede la determinazione della base impoinbile IRES come differenza tra costi e ricavi di competenza dell’esercizio, tassa il reddito fondiario su base catastale. IN pratica si prenderà il reddito agrario e dominicale stabilito per quel terreno in base alla zona alla sua ubicazione e si prenderà quello come reddito tassabile.

Ma non è finita l’agevolazione fiscale in quanto, qualora colui che conduce l’attività agricola, rispetta una serie di requisiti per essere classificato come imprenditore agricolo professionale, beneficerà altresi di una tassazione su base percentuale del reddito fondiario.

Nel seguito trovate l’articolo di approfondimento dedicato ai requisiti principali che qualificano una persona come imprenditore agricolo professionale.

Imprenditore agricolo professionaleIAP

Tuttavia questo non basta in quanto una volta appurato il possesso dei requisiti potete accedere al beneficio ma non è automatico come verrebbe naturale pensare.

E’ necessario infatti esercitare un’opzione per l’accesso alla tassazione agevolate prevista per le società agricole.

Per esercitare la tassazione agevolata catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare. Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2010 deve comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva o nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2011.

Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato all’applicazione del regime almeno per un triennio.

Calcolo reddito tassabile nell’anno di passaggio

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito nell’anno in cui avviene formalmente il passaggio dal regime ordinario a quello agevolato su base catastale, le componenti di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi futuri in base alle disposizioni del Tuir, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito di impresa soltanto se i relativi presupposti si sono verificati prima dell’efficacia dell’opzione.

Guida alle società Agricole: cosa sono, come funzionano, requisiti e tassazione (gratuita)

Attenzione:

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

Riferimenti Normativi e di prassi per l’esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale 

Articolo 1, commi 1093 – 1095 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – pdf   (Finanziaria 2007)

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria: apre una nuova finestra

Prassi

 Circolare n. 50 del 1/10/2010 – pdf    Società agricole – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Opzione tassazione catastale società agricole: da sapere

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

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