Aggiornato il 4 Maggio 2023
Il Decreto Sviluppo 2012 introduce l’agevolazione fiscale sotto forma di detrazione degli investimenti nelle nuove società o start up ai fini IRPEF: cerchiamo di capire come sfruttarli e se convengono realmente questi project bond, cercando di coglierne le differenze ed il beneficio fiscale. Sicuramente vi sarà capitato di leggere su qualche quotidiano più che altro economico la possibilità di partecipare a commesse o progetti di grandi imprese nazionali.
Come funziona e quanto vale la detrazione degli investimenti nelle start up
In pratica chi crede in un’iniziativa imprenditoriale o anche in un solo investimento in una società, persone o società che siano, possono apportare capitale finanziario nelle casse della società e fruire della detrazione del 19% ai fini Irpef o sotto forma di deduzione del 20% dalla base imponibile Ires a seconda del soggetto investitore. Qualora si tratti di investimenti in società start up con alto valore tecnologico nel settore energetico o con alta vocazione sociale le percentuali crescono fino al 25% per le persone fisiche e la deduzione Ires sale fino al 27% per le società che investono.
Da disciplinare poi sono le forme di remunerazione per l’investimento effettuato dall’investitore nella start up anche se questo argomento non viene affrontato dal legislatore fiscale che si occupa solo di creare un’agevolazione fiscale per agevolare il connubio tra persone ed imprese.
Verrebbe da pensare quindi che si potrà assistere ai ragazzi che bussano alla porta di casa del vicino benestante chiedendo di essere sponsorizzati invece che recarsi in banca e doversi vedere applicare tassi elevatissimi. Ma si potrebbe anche assistere ad idee pubblicate on line riceverebbero o potrebbero ricevere tantissimi investimenti e fornire al tempo stesso all’investitore una detrazione fiscale al di là del ritorno dell’investimento.
Risparmio fiscale indipendentemente dal successo dell’iniziativa
Anche se l’investimento non dovesse andare a segno o produrre un utile consistente, per il solo fatto di aver investito una somma supponiamo pari a 10 mila euro, l’investitore beneficerebbe comunque del 19% di ritorno dall’investimento che mica è male certo che a fronte di questo si sostiene un rischio di impresa che può portare utili o anche perdite. Ai fini fiscali è previsto che gli interessi dei project bond sono soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico per cui sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento se percepiti dai soggetti “nettisti”, mentre sono esclusi dal prelievo se percepiti da soggetti “lordisti” residenti ed i percettori residenti in Paesi white list usufruiscono del previsto regime di esenzione.
Tale trattamento tuttavia fa riferimento ai soli interessi maturati sui project bond e non ai redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei pronti contro termine) né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione.
Altra variabile fiscale che rende convenienti i project bond è l’esclusione degli interessi passivi per le società di progetto che non rientrano nell’ambito di applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir.
Chi può fruire del beneficio fiscale degli investimenti nelle start up
Possono fruire della detrazione fiscale dell’investimento effettuato nelle start up le persone fisiche e le persone giuridiche, ossia tutte le società di persone e di capitali compresi anche gli organismi collettivi di risparmio che investono prevalentemente in questa tipologia di società.
Qualora l’investitore non abbia un reddito Irpef capiente o semplicemente la società investitrice sia in perdita la detrazione fiscale Irpef per le persone fisiche o la deduzione Ires potrà essere rinviata all’anno successivo ma non oltre il terzo esercizio, un pò come avveniva per le perdite dei primi tre esercizi delle newco che potevano essere riportate in futuro illlimitatamente.
L’investimento massimo detraibile Irpef o deducibile Ires
L’investimento massimo da effettuare nelle start up per le persone fisiche è di 500 mila euro e deve essere mantenuto nella società per un periodo di tempo minimo di due anni pena la restituzione del beneficio fiscale fruito mentre per le persone giuridiche, ossia le società sale fino a 1,8 milioni sempre soggetto allo stesso periodo di tutela fiscale. Io la trovo un’idea innovativa che potrebbe portare tanta finanza nelle casse delle imprese che in questi periodo ne hanno veramente bisogno. Al tempo stesso sono certo che si potrebbero creare delle partnership interessanti oltre che rievocare la vena imprenditoriale dell’Italiano.
L’alternativa valida ai project bond
Alla deduzione prevista dal Decreto sviluppo 2012 si accompagnava anche un’iniziativa simile che prende il nome di project bond che consistono in emissioni obbligazionarie da parte delle società proprio per singole iniziative imprenditoriali in un momento in cui la carenza di liquidità si fa sentire molto. L’unica cosa è che sesso sono emanati per grandi opere infrastrutturali che richiedono spesso molti anni per essere realizzate ampliando così enormemente il ritorno dell’investimento. In pratica su queste iniziative la BEi e la banca centrale si accolla la tranche del rischio più rischiosa mentre le altre sono lasciate ai privati. Se fossimo in Giappone sarebbe molto diversa la situazione ma qui oltre al rischio di non vedere realizzata l’opera c’è anche quello di vedere rinviare la chiusura della commessa di anni.
Per farvi un’idea degli investimenti alternativi potete leggere l’rticolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie che dopo il 2012 ha visto una serie di novità ed omogeneizzazione dei prelievi alla fonte applicati sulle plusvalenze dai titoli di stato, alle obbligazioni alle azioni societarie quotate ai conti deposito ecc.
Riferimenti normativi
Al solito cerco di indirizzarvi verso i provvedimenti in modo tale che potete approfondire quanto leggete . In questo caso l’agevolazione proviene dal Decreto Legge sullo sviluppo 2012 n. 79 del 2012. Vi riporto comunque il testo della norma:
Articolo 1, comma 95. A decorrere dall’anno 2013, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita’ definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonche’ per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e’ riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attivita’ di ricerca e sviluppo a universita’, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
97. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
Riferimenti di Prassi
Circolare 4 del 2013