Nel seguito trovate la descrizione sintetica dei lavori che danno diritto alla cessione del credito fiscale spettante a fronte di interventi di ristrutturazione, del risparmio energetico e di messa in sicurezza contro eventi sismici. Nel seguito vedremo anche quelli che erano consentiti in base alla normativa previgente che almeno personalmente non ho mai sentire applicare da nessuno.
Quali interventi danno diritto allo sconto o alla cessione del credito fiscale
Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto rispetto alla spesa sostenuta. L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le
spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente Previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus
Disciplina previgente
L’elenco è descritto in forma di tabella dei lavori di ristrutturazione che danno diritto alla cessione del credito qualora non abbiate la capienza di imposta necessaria a sfruttare la detrazione fiscale IRPEF messa a disposizione dal legislatore e tuttora vigente, seppur modulata più volte in questi anni, anche alla luce dei chiarimenti offerti dal provvedimento del 31 luglio 2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate. Vedremo quali elementi di novità sono stati introdotti con il DL di Maggio 2020 in merito a quali tipologie di lavori è possibile far rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione della norma e quali sono i nuovi soggetti a cui poter cedere il credito di imposta (non tasse).
Punti importanti e chiarimenti in premessa
A seconda della tipologia di lavoro e di soggetti il legislatore ha modulato negli ultimi anni dapprima ampliando il perimetro di applicazione oggettivo, ossia la tipologia di lavori ammissibili a vendere il titolo. Dopo è intervenuto sull’ambito soggettivo di applicazione ossia modificando i soggetti che possono cedere. Dapprima infatti era possibile vendere il credito solo da parte dei soggetti che rientravano nella NO TAX AREA. Oggi la possibilità viene estesa anche ai soggetti capienti. La ragione può essere nella volontà di entrare subito nella disponibilità di una somma che sarebbe fruibile in più tempo per via della rateizzazione del beneficio fiscale. Prima inoltre era possibile cedere il credito solo ai fornitori dei beni e servizi di ristrutturazione o che aveva effettuato gli interventi per la riqualificazione ed il risparmio energetico (cd ECOBONUS).
Nel seguito quindi trovate un elenco in cui trovate la sintesi e le risposte alle vostre più comuni domande:
- Quali lavori danno diritto alla possibilità di cessione del credito irpef derivante dalla detrazione fiscale
- Quali e chi sono soggetti che possono vendere la detrazione fiscale a terzi
- Quali sono i soggetti che possono acquistare il credito
- Quali sono le forme e come si effettua la vendita
Quali lavori danno diritto alla cessione del credito Irpef e a chi si può venderlo
Nel seguito vi propongo un elenco che, seppur non esaustivo interessi al maggior parte degli interventi comunemente effettuati sugli edifici o nei singoli appartamenti o abitazioni. Ma sono certo che voi porrete domande su fattispecie compless. In questo siete dei campioni.
Interventi con detrazione fiscale Irpef 50%
Interventi di riqualificazione energetica con detrazione Fiscale al 50%: la detrazione fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi del soggetto che ha sostenuto ed effettuato il pagamento dei lavori per sé o per i suoi familiari a carico possono cedere il credito. Parliamo della sostituzione di infissi ed i serramenti.
Consiglio che vi do sempre è di verificare con l’esercente e/o con la ditta che vi sta seguendo i lavori se l’apparecchio che state acquistato o l’intervento di ristrutturazione che avete effettuato da diritto all’agevolazione fiscale o ecobonus. Spesso infatti mi ponete domande a cui non so rispondere perchè riguardano caratteristiche molto tecniche a cui non deve rispondere un dottore commercialista ma l’architetto o il venditore da cui acquistate i materiali o le apparecchiature.
I soggetti che potranno cedere il credito sono tutte le persone fisiche che rientrano nella NO TAX AREA.
Il credito può essere ceduto a tutti soggetti sia privati sia istituti bancari e finanziari anche se da quello che leggo dai vostri commenti questi ultimi non sono ancora pronti a farlo e quali sono le modalità per procedere allo sconto e all’acquisto.
Interventi con detrazione fiscale al 65%
La stessa previsione normativa è stat estesa anche all’acquisto, installazione o implementazione di condizionatori a pompe di calore o gli scaldacqua a PDC o le caldaie a condensazione di classe energetica superiore ad A o A+ con sistemi di termoregolazione, anche se questi danno diritto alla detrazione fiscale ancora del 65%. Dal punto di vista dei soggetti destinatari della vendita del credito questi potranno essere anche in questo caso anche privati, fornitori, istituti bancari e finanziari a patto che il cedente sia un soggetto rientrante nella NO TAX AREA.
A tal proposito vi invito a leggere l’articolo dedicato alla No TAX AREA in quanto dal 2018 è stata modificata anche questa introducendo un nuovo parametro di valutazione ed è stata ampliata la soglia che eravamo stati tradizionalmente abituati a conoscere.
Ecobonus involucri edifici 70%, 75%, 80%
La possibilità di cedere il credito varrà anche per gli interventi che hanno ad oggetto la coibentazione degli involucri di edifici che danno diritto ad una diversa detrazione fiscale a seconda della superficie interessante rispetto a quella disperdente e che vanno dal 70% al’85% ma per queste tipologie d lavori son stati scritti articoli di approfondimento che esulano dall’oggetto specifica della trattazione di questo.
Tabella di sintesi
SERRAMENTI E INFISSI | 50% | SI | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
SCHERMATURE SOLARI | |||
CALDAIE A BIOMASSA | |||
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A | |||
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto | 65% | Si | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
POMPE DI CALORE | |||
SCALDACQUA A PDC | |||
COIBENTAZIONE INVOLUCRO | |||
COLLETTORI SOLARI | |||
GENERATORI IBRIDI | |||
SISTEMI BUILDING AUTOMATION | |||
MICROCOGENERATORI | |||
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE | 70% | SI | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO | 75% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO | 80% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO | 85% | SI |
Il Provvedimento del 31 luglio sembrerebbe chiudere la pota alla cessione ad istituti bancari e finanziari del credito anche se non ne capisco il motivo dal momento che nell’attuale versione è stata abrogata la previsione normativa che riguardava l’esclusione della cessione. Le modifiche hanno eliminato la dicitura, presente nella precedente versione “Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari“. Questa eliminazione avrà avuto pure un senso eppure l’agenzia delle entrate nel provvedimento del 31 luglio 2019 chiaramente afferma che “E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“. Se non avesse avuto motivo di allargare l’ambito soggettivo dei cessionari non capisco perché il legislatore si sarebbe scomodato per eliminare il passaggio riguardante l’esclusione degli istituti bancari. Tuttavia nel seguito affrontiamo le modalità con cui effettuare la cessione, i soggetti coinvolti, le modalità di comunicazione e le scadenze da rispettare che sono abbastanza vicine.
Esclusioni: Chi e quali interventi non danno diritto alla vendita del credito Irpef
I grandi esclusi da questa previsione normativa, anche se sono certo che ci arriveremo perchè non trovo la spiegazione logica all’applicazione del perimetro ristretto se non quello di conseguire un indebito gettito non spettante. Se credito è, il credito opera dovrebbe essere ceduto al pari degli altri altrimenti non è un diritto di credito vero e proprio. Tuttavia vedete più nel seguito le novità introdotte dal 2020 anche su questo aspetto per effetto dell’entrata in vigore del Dl di maggio 2020.
Nella sostanza restano fuori il bonus mobili e arredi e gli interventi di ristrutturazione edilizia per interventi di manutenzione straordinaria effettuata su abitazioni private.
A chi non può essere ceduto il credito
Come chiarito nella recente circolare la normativa non individua gli istituti di credito e gli intermediari finanziari esclusi ma si ritiene che il perimetro di esclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Risultano, quindi, esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Si ricorda, in ogni caso, che a favore delle società classificabili nel settore delle società finanziarie non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.
A titolo esemplificativo, il credito risulta cedibile nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– le Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 (concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che all’articolo 2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
– società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, come detto, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.
Novità 2020 Utilizzo del Credito sulle detrazioni fiscali
Come anticipato su questo blog si arriva finalmente a concedere la possibilità di incassare subito il credito di imposta maturato evitando di pagare l’anticipo per i lavori svolti.
È infatti ammessa la cessione del credito di imposta per i soggetti “incapienti” ossia per i soggetti che non hanno capienza di imposta per potere beneficiare dello sconto per via delle detrazioni fiscali IRPEF. Tuttavia anticipo che si arriverà anche alla possibilità di cederlo a chi voglio trascorso un certo periodo di tempo in quanto se di credito trattasi non vedo perchè debba subire una limitazione per il suo utilizzo da un terzo sia questo anche lo Stato.
La cessione del credito potrà essere effettuata a tutti i soggetti compresi anche banche e altri istituti di credito e altri intermediari finanziari, o anche alle imprese, ditte e fornitori che effettuano i lavori di ristrutturazione.
Nel contratto di vendita andrà inserita una formula che preveda che la detrazione fiscale sia remunerata con un contributo di pari ammontare (e non minore o maggiore), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Il rischio che si potrà correre in questi casi, ma vale sempre è che si assista subito ad un incremento dei prezzi e per questo il consiglio che dò è di monitorare e farsi fare subito preventivi per confrontarli tra qualche mese e verificare che non abbiano subito incrementi ingiustificati. Del resto al momento siamo in un momento di carenza della domanda per cui dovremmo assistere ragionevolmente ad una riduzione dei prezzi e non al contrario.
Estensione cessione credito di imposta anche per lavori di manutenzione straordinaria o ordinaria sugli edifici
Anche in questo caso come anticipato nell’articolo dedicato alla cessione del credito di imposta assistiamo alla possibilità di applicare la stessa modalità anche di manutenzione ordinaria per singoli edifici e di manutenzione ordinaria su edifici condominiali (le classiche ristrutturazioni per intenderci).
Guida Gratuita Cessione Credito Irpef da Detrazioni Fiscali
Volevo chiedere…è possibile cedere i crediti relativi a spese di ristrutturazione sostenute negli anni 2017-2018-2019?
Salve ho rifatto il bagno ,la ditta mi ha fatto la fattura come lavori ordinari ,ho fatto la cessione del credito alle poste ma mi è stata rifiutata per delle incongruenze è possibile?
Secondo me lo dovrebbe essere perchè quel credito si chiama credito perchè esiste e come tale ci posso fare quello che voglio. Tuttavia la norma riconosco che non è chiara a riguarda e presta il fianco interpretazioni che troveranno spazio a mio modestissimo avviso solo quando si prenderà coscienza che questo potrebbe avere in termini di gettito erariale.
Sono appena stata all’Agenzia delle Entrate capire se posso cedere il credito relativo al costo di costruzione di un garage pertinenziale che ho acquistato lo scorso Ottobre insieme all’appartamento. Tutto di nuova costruzione.
Se mi fosse preclusa questa possibilità, non potrei avvalermi della detrazione in quanto incapiente…
L’impiegato prima ha detto che era possibile, poi, dietro mie domande insistenti, ha espresso un dubbio e alla fine mi ha detto che “la detrazione spettante per il costo di costruzione di un garage pertinenziale NON DOVREBBE essere cedibile”… Lei cosa ne pensa? Le risulta?
Grazie in anticipo se vorrà rispondermi
certamente, ormai ci sono molte banche che consentono finalmente la cessione……….dopo lauta ricompensa….però ve ne sono diversi come anche compagnie di assicurazioni
Anch’io ho acquistato un appartamento di nuova costruzione con box interrato pertinenziale e vorrei sapere se è possibile cedere il credito di imposta a un istituto bancario.
Grazie in anticipo in caso di un suo cortese riscontro
Gemma
Salve, ho realizzato una nuova autorimessa con vincolo di pertinenza con l’abitazione, è possibile cedere il credito d’imposta a un istituto bancario?
Salve, per la costruzione di un garage/box auto é possibile cedere il credito d’imposta?
In realtà il trasferimento della detrazione fiscale che lei vanta si trasferisce, salvo patto contrario al nuovo proprietario. IN teoria lei dovrebbe comunicare le rate residue l’acquirente le inserirà nella sua futura dichiarazione dei redditi.
Buonasera,
Sto per acquistare un appartamento nuovo e vorrei cedere/vendere il credito d’imposta IRPEF per il box auto.
Sarebbe possibile?
Grazie
la cosa migliore nel suo caso è aggiungerlo al prezzo di negoziazione in modo da ottenere subito l’agevolazione invece che vedersela riconoscere pro quota annualmente.
Buongiorno, ho aperto partita iva In regime forfettario nel 2018 ma percepivo il credito irpef per ristrutturazioni dal 2014. Stiamo vendendo casa, volevo capire se il residuo del credito, circa 10000€ , può essere ceduto a qualcuno oltre i nuovi proprietari oppure sarebbe destinato a decadere, grazie
Dalla previsione normativa non vedo limitazioni chiare in tal senso
Salve. Sto facendo dei lavori di ristrutturazione per una prima casa. Sono lavoratore autonomo artigiano e non ho totale capienza irpef per poter recuperare tutto il credito d’imposta generato. Essendo socio titolare della ditta Srl vorrei sapere se posso cedere parte del credito a quest’ultima è recuperarlo poi dai contributi versati con F24. Ringrazio anticipatamente per la risposta. Saluti
si lo so, purtroppo non mi sembra una leva molto riuscita
Buongiorno, il fatto di essere un lavoratore dipendente che di fatto chiude quasi sempre a credito il proprio 730 di fatto rende vana ogni agevolazione giusto? Dovrei fare diversi lavori importanti di ristrutturazione e miglioramento energetico ma di fatto visto che si parla di 10 rate di pari importo ed io sono normalmente a credito mi succhio i pollici giusto? Non trovo una sola impresa che si faccia carico del mio credito perchè dicono “sia costoso e complicato”…
Nel caso di un soggetto privato che non abita in condominio, egli può compensare il credito per detrazione con l’importo della fattura del fornitore. Ovvero, posso pagare direttamente meno il fornitore cedendogli il credito maturando?