Aggiornato il 4 Maggio 2023
Abbiamo visto che nel caso di cointestazione del mutuo la detrazione fiscale degli interessi passivi opera anche quando il coniuge risulta a carico dell’altro o quando si procede per diverse ragioni all’accollo della quota parte del mutuo anche del coniuge, ex coniuge.
La premessa importante è che seppur soddisfate le condizioni per la detrazione degli interessi ricordate che il limite resta fermo il limite complessivo di 4.000 euro di interessi passivi per il 19%.
Differenza tra separazione e divorzio ai fini fiscali
Ai fini fiscali è fondamentale sapere la differenza che intercorre fra coniugi separati e coniugi divorziati, in quanto fino alla sentenza di divorzio il coniuge separato legalmente o giudizialmente è comunque da considerarsi come un familiare dell’altro. Questo riverbera i suoi effetti direttamente sulla possibilità di detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo.
Infatti fino a tale momento l’abitazione principale dà diritto alla detrazione degli interessi indipendentemente dalla dimora abituale di uno dei due coniugi, anche nel caso in cui l’abitazione sia data ai figli minori o ai familiari vale la detrazione fiscale. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla definizione di abitazione principale che sembra immediata come definizione ma non lo è, in quanto vi rientrano anche i familiari, per cui il perimetro delle detrazioni fiscali si allarga. Per esempio rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i figli.
Accollo del mutuo interno in caso di divorzio
Non è raro il caso in cui due coniugi abbiano stipulato insieme un contratto di mutuo e siano divenuti cointestatari di un’abitazione principale di cui risultano entrambi titolari del diritto di proprietà.
Il caso più frequente è quello in cui a seguito di separazione i coniugi effettuino un accollo interno, ossia un accordo in cui uno dei due dichiara di farsi carico del pagamento delle quote del mutuo. La detrazione degli interessi passivi nonostante questo spetta sempre a chi contemporaneamente rispetta le due condizioni essenziali ossia:
- titolarità del diritto della proprietà dell’immobile;
- intestazione del contratto di mutuo.
Tuttavia se a seguito di separazione il coniuge che eventualmente non dovesse più abitare nell’immobile, pur rispettando le due condizioni precedentemente descritte, può continuare a detrarre gli interessi passivi a patto che nell’immobile vi rimanga un suo familiare intendendosi come tali i figli e anche l’ex coniuge, fino però alla data di emissione della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge a seguito di separazione acquista la quota restante della casa
Nel caso di successiva separazione tra di loro, qualora un coniuge acquisti la proprietà dell’altro dell’immobile con la procedura di accollo del mutuo, sul soggetto che si farà carico del mutuo si manifesterà in diritto anche la detrazione fiscale relativa alla quota dell’altro coniuge.
È stato precisato che anche nel caso in cui il mutuo resti intestato formalmente ai due coniugi divorziati, non si perderà il diritto alla detrazione fiscale di entrambe le quote qualora l’accollo risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata davanti a un notaio in cui si dichiari che il pagamento sarà effettuato solo da uno dei due coniugi. Inoltre sarà necessario integrare il documento di pagamento rilasciato dalla banca annualmente, che certifica gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno, con l’indicazione che il pagamento è interamente a carico di un coniuge proprietario dell’immobile.
Accollo del mutuo in caso di separazione e casa assegnata
Tuttavia spesso assistiamo anche all’assegnazione della casa ad un coniuge solamente separato legalmente dall’altro e non ancora divorziato, caso in cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se il coniuge non dimora più abitualmente in quella casa nella quale vivono i figli, diventi proprietario integralmente della casa di cui è stato privato, avrà diritto alla detrazione.
Accollo e separazione consensuale
In caso di acquisto in comproprietà dei coniugi di una casa con cointestazione del mutuo che beneficia della detrazione fiscale, a cui segue una separazione consensuale in cui, per esempio, la moglie acquisti l’intera casa e si accolli il mutuo con “atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi” (sono stati formalizzati sia il trasferimento della quota di proprietà dell’immobile sia l’accordo fra gli ex coniugi in merito all’accollo del mutuo, senza modificare il mutuo originario dall’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base all’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR gli interessi passivi possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato le residue rate di mutuo – secondo lo schema del cd.”accollo interno” – ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi.
Si deve però rispettare il requisito formale visto sopra che consiste nel rendere una dichiarazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui ciò sia dichiarato (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. In quanto in caso di mancato pagamento della moglie la banca saprebbe da chi andare a cercare o meglio la banca busserebbe al marito ma il marito opporrebbe alla banca la scrittura privata e li inviterebbe a bussare gentilmente alla moglie.
Anche nel caso in cui a seguito di separazione consensuale la casa sia attribuita ad un coniuge supponiamo al marito (parliamo di un caso scuola), sulla quale grava un mutuo ipotecario intestato alla moglie. Detto immobile continua ad essere l’abitazione principale dell’ex-coniuge e dei figli. Qualora nella sentenza di separazione l’obbligo al pagamento delle rate resti in capo al marito la detrazione degli interessi, anche se il mutuo è intestato alla moglie, spetta al marito purché l’accollo risulti sempre formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che anche qui le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Per esempio rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i figli.
La definizione di familiare e parenti
Vi segnalo a tal proposito l’articolo dedicato ai gradi di parentela e alla definizione di familiare che può sempre tornare utile o fornire qualche chiarimenti in più alle vostre domande.
Quanto costa l’accollo
E’ possibile la surroga del mutuo?
Articoli correlati
Leggi la guida alla detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo dove troverai altre risposte alla domande su casi particolari. Spero di esservi stato utile:
Detrazione interessi sui mutui cointestati
Benefici fiscali prima casa in caso di separazione o divorzio tra coniugi
Detrazione interessi passivi nel caso di mutuo cointestato
Domanda risposta e chiarimento
Alla luce di questo un lettore chiede appunto se in caso di separazione consensuale dove l’abitazione principale dei coniugi è andata alla moglie (già proprietaria del 50%) accollandosi anche il mutuo cointestato del marito.
Si chiede a chi spetti la detrazione fiscale degli interessi e se spetti in toto ad uno solo dei coniugi o in parti uguali.
La risposta, se avete letto quanto descritto sopra è che gli interessi passivi sul mutuo cointestato per l’acquisto dell’abitazione principale dove entrambi sono anche proprietari dell’immobile, possono essere detratti per intero dal coniuge diventato proprietario esclusivo dell’immobile in quanto si accolla anche le residue rate del mutuo.
Anche nel caso in cui il contratto di mutui non cambi, anche perchè costerebbe farlo ai coniugi e continui ad essere cointestato. Tuttavia l’accollo deve risultare per atto pubblico ossia dovete andare dal notaio, oppure da scrittura privata autenticata dal notaio.
Chiarimenti dall’agenzia delle Entrate sono offerti dalla circolare n. 20 del 2011 dell’agenzia delle entrate
salve nel caso in cui il giudice assegna la casa a lei risultando entrambi proprietari e accolla il mutuo al 100% a me che non vivo piu’ in quell’immobile avendo un mutuo cointestato perche’ scarico solo il 50% degli interessi passivi? Come posso fare per scaricarmi gli interessi passivi al 100%? attendo risposte grazie.
Il concetto di base è che lei detrae interessi su una abitazione nel rispetto delle condizioni citate nell’articolo.
voreri sapere se è contemplato questo caso: ex coniugi con figlio e casa cone mutuo al 50% e sentenza di divorzio, uno dei due ha dimora abituale presso un altro immobile dove vive un secondo figlio avuto da una nuova relazione. La nuova coppia acquista l’immobile dove già vivono con mutuo al 50%, per uno dei due prima casa, per l’ex coniuge seconda casa (ma dal vostro articolo capisco che in realtà, essendo questa casa dimora abituale sua e di un familiare sarebbe stata prima casa comunque).
questo secondo mutuo è detraibile?