Alluvione Emilia Romagna: come richiedere la sospensione delle rate del mutuo

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Alluvione Emilia Romagna

Con l’emanazione dell’Ordinanza della Protezione Civile dell’8 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio, è stata introdotta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo per tutti coloro che hanno subito un grave disagio socio-economico a seguito delle avverse condizioni meteorologiche in Emilia-Romagna.

Cosa prevede l’Ordinanza

Larticolo 11 dell’Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio prevede la sospensione dei mutui per determinati soggetti e secondo determinate modalità che andiamo a vedere nel dettaglio qui di seguito. L’Ordinanza è stata adottata come intervento attuativo della Delibera con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di 12 mesi a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito le seguenti province:

  • Reggio-Emilia
  • Modena
  • Bologna
  • Ferrara
  • Ravenna
  • Forlì-Cesena

La decisione è stata presa in quanto l’evento è stato considerato una causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.

Chi può richiedere la sospensione del mutuo

La richiesta di sospensione del mutuo è rivolta a tutti i soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili o che gestiscono attività commerciali ed economiche (anche agricole) svolte negli stessi edifici.

Come richiedere la sospensione?

Per richiedere la sospensione è necessario presentare un’autocertificazione del danno subito resa secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti ammessi hanno il diritto di richiedere alle banche e agli istituti di credito la sospensione delle rate dei mutui fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile interessato o fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione può essere richiesta scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, della possibilità di richiedere la sospensione delle rate. Queste informazioni devono essere comunicate tramite avvisi esposti nelle filiali e pubblicati sui siti web delle banche e devono indicare i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto stabilito dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in materia di sospensione dei pagamenti.

Qualora la banca o l’intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, le rate in scadenze entro tale data sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario. 

Gianluca Rossi è Dottore Commercialista regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Esperto in consulenza finanziaria, fiscale e contabile, tiene anche corsi di formazione dei praticanti, trattando le tematiche della contabilità e fiscalità italiana. Lavora per Studio Rossi & Partners dal 2014, occupandosi prevalentemente di 730 e stesura dichiarazioni fiscali.

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