Percentuale da applicare per le seconde case
La percentuale che si applica alle somme richieste a titolo di mutuo è pari al 2% che rappresenta una enormità se pensiamo che a queste deve aggiungersi anche l’imposta di registro da applicare sul valore catastale (per le seconde case pari lo ricordo a SOLO il 9%).
Percentuale da applicare nel caso della prima casa
Nel caso di rispetto dei requisiti previsti dal legislatore per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, sarà possibile ridurre questa imposta sostitutiva allo 0,25% dell’importo erogato dall’Istituto di finanziamento.
Nel caso in cui non siate in grado di rispettare le condizioni richieste per i benefici prima casa potete fare riferimento all’articolo dedicato a “Tutte le tasse e imposte sul mutuo”
A quali tipologie di mutuo si applica?
Questa simpatica imposta si applica tutti i mutui E come tali debbono intendersi sia quelli finalizzati all’acquisto sia quelli finalizzati alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile abitativo.
Requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul mutuo ridotta
Valgono gli stessi requisiti previsti per fruire dei benefici prima casa che ricordiamo sono diverse e dovranno essere auto certificati mediante dichiarazione da rendere nell’atto (anche se saranno naturalmente anche verificati dalla banca).
Il mutuatario o anche i mutuatari, ciascuno per proprio conto dovrà dichiarare:
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto;
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 del’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
In casi di più acquirenti del diritto di proprietà
Nel caso di più di un acquirente l’imposta non andrà divisa ma moltiplicata per ciascuno e la riduzione in capo ad un soggetto no si applica automaticamente agli altri. Per questo sopra ho scritto che ciascuno deve render elle dichiarazioni nel contratto di mutuo sul possesso dei requisiti.
Sanzione per mancato o errato versamento dell’imposta sostitutiva sul mutuo: dichiarazione mendace o decadenza
Il mancato versamento appare assai difficile in quanto bene occuperà la banca al momento del mutuo che tratterrà direttamente i soldi dal vostro conto o meglio alcune fanno così. Tuttavia vi ricordo he la mendacità delle dichiarazioni rese al momento della stipula del finanziamento rispetto al possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale dello 0,25% vi esporranno all’applicazione della sanzione del 30% sul’1,75% che avete risparmiato e parlando solitamente di importi piuttosto ingenti io direi di non sbagliarvi.
Stessa destino se ricadete in uno dei casi di decadenza dal beneficio fiscale prima casa
Esempio del calcolo della sanzione
Fatto 200 mila euro il contratto di mutuo la sanzione sarà pari al 30% dell’1,75% per cui 30% * 3.500 = 1.050 * gli interessi decorrenti dalla data di stipula.
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Vi ricordo a tal proposito che questa è solo una delle spese accessorie connesse al contratto di mutuo per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di casa. Nel seguito vi segnalo gli altri articoli correlati al tema.
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Ho acquistato una seconda casa 3 mesi fa con somme mie. Oggi sto per contrarre un mutuo con una banca che mi applica un tasso di favore se si dichiara nell’atto come finalità il ripristino della liquidità utilizzata per l’acquisto anzidetto. Mi applicherebbero pertanto l’imposta sostitutiva al 2%. Io avrei qualche perplessità visto che l’acquisto l’ho già fatto con mezzi finanziari miei e che si tratta comunque di un mutuo di liquidità. Cosa ne pensate? Grazie.
Buongiorno,
se chiedo un rifinanziamento più liquidità del mutuo seconda casa in questo caso quale è l’imposta sostitutiva che devo pagare ?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta ho incontro con la banca il 24/12pv
Buona Natale a voi
MT
Complimenti per il sito… Molto professionale.
Vi pongo una domanda se possibile.
Un mutuatario per operazione di ristrutturazione di un bene (mutuo fondiario di ristrutturazione)
La proprietà del bene è della madre che partecipa come terzo datore.
Il mutuatario vi abita con un regolare contratto di comodato d’uso ed è pertanto per lui prima casa.
Quale l’imposta sostitutiva da sostenere? 0,25% o 2%?
Grazie