Nuovi interessi di mora: decorrono dal primo giorno di ritardo nei pagamenti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

interessi moratoriI nuovi interessi di mora scattano dal primo giorno di scadenza delle fattura senza bisogno di mettere in mora il debitore moroso o cliente che non paga le nostre fatture e qui cerchiamo di fornire alcune informazioni utili per capire come calcolarli.

Leggi il nuovo articolo dedicato agli interessi di mora 

Come funzionano gli interessi di mora

Mentre fino al 31 dicembre 2012 per il ritardo nei pagamenti nell’ambito di debiti di natura commerciale non solo tra imprese ma anche tra imprese e pubblica amministrazione era necessaria la preventiva messa in mora del debitore, dal primo gennaio 2013 la prima importante novità è l’automatismo che scatta fin dal momento di mancato pagamento del debito entro le scadenze previste da contratto. Le novità si applicano sui nuovi contratti conclusi dal primo gennaio 2013 mentre per il settore agro-alimentare da quelli stipulati dal 24 ottobre 2012. Questo è quanto approvato dal Senato della Repubblica il 20 Dicembre e che prende il nome di Legge di Stabilità 2013.

Da quando scattano i nuovo interessi di mora

L’automatismo dei nuovi interessi di mora scatta da quando il debito si considera scaduto (anzi dal giorno successivo per essere precisi). Ma quando il debito oggi si considera scaduto?
Il Decreto 192 del 2012 fissa dei termini a partire dai quali scattano gli interessi moratori che corrispondo al trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del credito che coincide con la ricezione della fattura o dei beni da parte del debitore (o dell’ultimazione della prestazione di servizi se si tratta di servizi) e che può essere esteso al sessantunesimo giorno dalle parti ma non oltre. Se i due termini non corrispondono prevale la disponibilità del bene o l’ultimazione del servizio rispetto alla data di ricevimento della fattura.

Modifiche nelle clausole contrattuali

A tal proposito se le parti concordassero la non applicazione automatica degli interessi moratori, o la non decorrenza o una misura diversa sia inferiore o superiore agli interessi di mora tali clausole sarebbero nulle laddove siano inserite o abbiano una valenza tale da comprimere il diritto del creditore ad esigere il pagamento o ritardarlo in modo iniquo. Lo stesso vale se avete intenzione di modificare i termini di pagamento. Ciò non vuol dire che eventuali modifiche siano nulle (comunque sempre da far valere dinnanzi al giudice) ma che lo possono diventare se considerate inique dal giudice.

L’automatismo determina il fatto che non saranno più necessari solleciti o raccomandate per la costituzione o messa in mora del debitore ma scatteranno in automatico.

Crediti verso la Pubblica Amministrazione

In questo caso invece il termine è fermo a 30 giorni salvo pattuizione contrattuale scritta tra le parti e semprechè non sia iniqua nei confronti del debitore. Ovviamente il problema è stabilire cosa si intenda per iniqua. Peccato perchè dietro questa parola forse non cambierà nulla rispetto alla previgente versione normativa.

Fattispecie particolari nel settore pubblico

Eccezione fanno alcune tipologie di imprese pubbliche come quelle del settore sanitario, o le imprese della PA che sono obbligate a rispettare i requisiti di trasparenza per cui il termine viene automaticamente inteso a 60 giorni.

Quanto valgono i nuovi interessi di mora

Al solito per conoscere quanto valgono gli interessi di mora dovete far riferimento a quelli previsti semestralmente con apposito decreto oltre a quelli previsti dalla direttiva comunitaria europea in materia di transazioni commerciali e che trovate sintetizzati nell’articolo dedicato proprio a quanto valgono gli interessi moratori. Questo perchè come sapete esistono gli interessi legali di mora stabiliti appunto dalla norma e che equivale al tasso di interesse legale vigente maggiorato dell’8% a cui possono essere contrapposti gli interessi definiti da apposita clausola contrattuale scritta. Per l’approfondimento si rinvia all’articolo dedicato al calcolo degli interessi di mora. Vi ricordo nel frattempo che ogni sei mesi possono subire delle modifiche.

Disposizioni a parte sono state previste poi per il settore agro alimentare in cui si sancisce che per le merci deteriorabili la scadenza per il pagamento del debito è di 30 giorni dalla consegna della merce o dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e 60 giorni per le altre.

Tabella con gli interessi di mora

TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
Dal Al Tasso
B.C.E.
Maggiora
zione
Totale
01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35%
01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85%
01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10%
01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02%
01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01%
01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09%
01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05%
01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25%
01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83%
01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58%
01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07%
01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20%
01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10%
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50%
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25%
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75%
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50%
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25%
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15%
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/01/2016 30/06/2016 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2016 31/12/2016 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2017 30/06/2017 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2017 31/12/2017 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2018 30/06/2018 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2019 30/06/2019 0,00% 8,00% 8,00%

Nel caso di la transazione commerciale abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimetari si applicherà la maggiorazione del 4% e x Art. 62, comma 3, D.L. 1/2012.

Novità 2020

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo  n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell’art.  1,  del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio  – 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento

Esempio di calcolo degli interessi di mora

Se facciamo un esempio e prendiamo 1.000 euro non dovute dal primo gennaio 2014 e si decide di transare e arrivare fino ala pagamento con applicazione degli interessi di mora al 30 giugno 2015 questo sarà il calcolo

Calcolo interessi
Dal: Al: Tasso: Giorni: Capitale: Interessi Euro:
01-01-2014 30-06-2014 8.25% 181 € 1.000,00 € 40,91
01-07-2014 31-12-2014 8.15% 184 € 1.000,00 € 41,08
01-01-2015 30-06-2015 8.05% 181 € 1.000,00 € 39,92
Totale interessi: € 121,92
Capitale+interessi: € 1.121,92

La formula per calcolare gli interessi di mora come vedete è la stessa prevista per il calcolo degli interessi al tasso di interesse o saggio legale ossia si prende valore nominale del debito dovuto o la somma stabilita si moltiplica per il tasso di interesse di mora vigente in quel periodo lo si divide per 365 giorni e lo si rimoltiplica per il numero dei gironi che vanno dalla data di omesso versamento alla data in cui stabilite si effettuerà il pagamento o la firma di un accordo con il creditore.
Quello che è difficile reperire forse potrebbe essere la tabella  che trovate nel seguito con l’applicazione per ciascun semestre degli interessi di mora.

Cosa si riscontra nella prassi commerciale

Nonostante tutto devo segnalare che nella prassi commerciale vuoi per la crisi di liquidità vuoi per ragioni di natura commerciale non riscontro mai l’applicazione di interessi di mora se non quando si va a litigare in tribunale o non si riesce a trovare un accordo extra giudiziale che, nella maggior parte dei casi, finisce nella migliore delle ipotesi al riconoscimento degli interessi legali che sono, come avete visto, ben più bassi rispetto a quelli di mora.

Però a mio avviso già effettuare il calcolo degli interessi di mora costituisce un’importante strumento per andare poi a transare con la controparte inadempiente in quanto le somme effettivamente spettanti sono ben più alte della sola quota dovuta a fronte del credito nominale.

Cosa sono le transazioni commerciali

La definizione di “ transazione commerciale ” deve essere rintracciata in qualsiasi contratto concluso dopo l’8 agosto 2002 tra imprese o lavoratori autonomi aventi ad oggetto in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento del relativo corrispettivo. Per imprese si intendono quindi sia società di persone sia società di capitali e anche i soggetti che esercitano attività di prestazioni di lavoratore autonomo, arti o professione.

Cosa fare con il debitore moroso

Come mettere in mora il cliente che non paga le fatture

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 231 del 2002, Decreto legislativo 192 del 2012 (legge che recepisce la Direttiva UE 2011/7/UE

Articolo 26 DPR 600 1973

Trattamento IVA Interessi di Mora

Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento

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