Detrazione interessi passivi sul mutuo cointestato tra coniugi, nuda proprietà e in ipotesi di accollo

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La detrazione fiscale degli interessi passivi nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Redditi PF, in caso di mutuo cointestato, nuda proprietà o in situazione di accollo, può generare alcune domande in capo al contribuente che si trova a dover decidere quale percentuale portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF o anche nel modello Unico e che è stata anche oggetto di chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate in un nota circolare del 2011  numero 20e di altre.

Detrazione Irpef interessi passivi sul mutuo cointestato: come funziona

Nel caso di un mutuo cointestato avete già avuto modo di leggere un articolo precedentemente scritto che sosteneva la detrazione degli interessi passivi  per entrambi i coniugi indipendentemente dall’intestazione delle fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dai fornitori e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute. Questo primo chiarimento ci da modo di osservare che si guardi più alla sostanza del soggetto che sostiene l’onere piuttosto che al requisito formale.

Potete leggere a tal proposito l’articolo dedicato proprio alla intestazione delle fatture nel mutuo cointestato finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti per la successiva detrazione fiscale nel 730 di giugno.

Facciamo però un passo indietro perché come abbiamo avuto modo di vedere nel caso di mutuo cointestato di un’abitazione principale di cui risultano proprietari entrambi è ammessa per entrambi la detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
Come infatti chiarito nella piccola guida gratuita alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo il limite dell’importo massimo su cui calcolare la detrazione fiscale sarà pari a 4 mila euro (4.000,00 €) andrà ripartito tra i coniugi. La misura della detrazione fiscale valevole ai fini IRPEF ricordo che è del 19%, per cui parliamo di un effettivo risparmio pari a euro 760 euro per ciascun anno di imposta. Se volete spalmare il risparmio su base mensile questo corrisponde a poco meno di 70 euro.

Detrazione interessi sul mutuo con coniuge fiscalmente a carico

Tuttavia si generano non di rado le due situazioni che vedono uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell’altro coniuge cointestatario  del mutuo: in questo caso la quota dell’uno può essere detratta fiscalmente nel 730 dall’altro coniuge ma semprechè che si rispetti la regola intestazione del mutuo – intestazione della casa. Può aversi anche il caso in cui vi siano due o più intestatari della casa ed un solo del mutuo: quest’ultimo potrà detrarre tutti gli interessi passivi nel limite di 4 mila euro.

La separazione o divorzio ed il problema dell’accollo interno

Il problema o le domande che possono emergere riguardano anche le vicende successive che possono caratterizzare la vita dei coniugi ossia la separazione consensuale, o legale o il divorzio e di come queste possono ripercuotersi sulla detrazione degli interessi passivi sul mutuo.

In caso di separazione consensuale o legale di coniugi che quindi ancora non sono divorziati si può dire che la detrazione è possibile ancora per entrambi in quanto è come se si trattasse ancora di familiari o figli.

Come evidenziato dalla circolare 20 del 2011 dell’Ade: “Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al  mutuo  contratto  per l’abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i figli.”

Infine, in altri termini il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, può essere considerato fiscalmente a carico solo quando il suo reddito complessivo non supera il limite dei 2.840,51 euro  così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del Tuir). In tale limite va tuttavia considerato anche il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario.

Detrazione interessi passivi sul Mutuo e nuda proprietà

In merito invece alla fattispecie che vede l’intestazione di un mutuo contratto per acquistare la nuda proprietà di un immobile con contestuale concessione dell’usufrutto al figlio l’agenzia delle entrate ovvero l’agenzia delle entrate fornisce delle risposte a domande specifiche che riguardano questo caso particolare. Nello specifico sostiene che sarà il nudo  proprietario esercita la detrazione fiscale valevole ai fini IRPEF in relazione a tutti gli interessi pagati nell’anno oggetto di dichiarazione, rapportati  all’intero valore dell’immobile, sempre che,  naturalmente,  risultino  soddisfatte  le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.

La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo anche nel caso in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare e dove per tale deve intendersi il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Tuttavia  non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato.

Decadenza della detrazione fiscale degli interessi sul mutuo

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

Una volta poi definiti i valori detraibili potete leggere dove indicare nel 730 gli interessi passivi o anche nel modello Unico a seconda di quello che compilate.

Alcuni esempi di mutuo cointestato

Genitori cointestatari con il figlio

Per un mutuo che vede i genitori cointestatari come garanti sarà possibile detrarre gli interessi passivi solo per la quota parte risultante dal contratto di mutuo che, nel caso in oggetto, se diviso in parti uguali, spetta nella misura di un terzo.

Coniugi in regime di separazione

Coniuge  non a carico del marito acquista casa al 100 per cento in regime di separazione di beni ed il marito si è accollato il mutuo: salvo il rispetto dei due requisiti principali visti sopra ossia che colui che vuole detrarre gli interessi deve anche essere acquirente anche pro quota e intestatario del contratto di mutuo e deve sostenere il pagamento degli interessi passivi in questo caso particolare il marito non può detrarre gli interessi passivi perchè pur avendo contratto il mutuo non è anche acquirente pro quota. La moglie pertanto potrà detrarre solo il 50 per cento degli interessi in quanto in caso di mutuo cointestato la quota degli interessi passivi rimasta a suo carico si considera pari alla metà.

Casa cointestata al figlio e genitori garanti del mutuo

Acquisto di casa che vede acquirenti padre madre e figlio e i genitori; a tal proposito la circolare n. 17/E del 18 maggio 2006 chiarisce che non  conta la percentuale ma il fatto di essere proprietari anche solo pro quota dell’immobile che deve essere destinato naturalmente ad abitazione principale. Il figlio che ha contratto il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con i genitori può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi passivi pagati per l’intero ammontare.

Mutuo contratto per l’acquisto della nuda proprietà

Nel caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso poi in usufrutto al figlio la detrazione degli interessi la circolare n. 17 del 18 maggio 2006 ha chiarito che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, il quale non ha contratto il mutuo, può fruire della detrazione degli interessi pagati rapportati all’intera proprietà dell’immobile e non limitatamente al 50%.

Il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.

Nel caso di genitore che acquista la nuda proprietà di un immobile dato in usufrutto al figlio il genitore può detrarsi gli interessi corrisposti rapportati all’intero valore dell’immobile, fermo restando che devono sussistere tutte le altre condizioni stabilite dalla norma agevolativa.

Contitolarità del mutuo

Nel caso di un mutuo cointestato o anche nel caso di più mutui sulla stessa abitazione il limite di 4.000 euro per la detrazione degli interessi passivi è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

I coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno per ottenerne il 19% di risparmio sull’imposta IRPEF.

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell’abitazione.

Detrazione degli interessi ma anche delle spese accessorie

Vi ricordo anche gli altri articoli correlati come per esempio quello sulla detrazione fiscale degli oneri accessori al mutuo che sono considerati nel montante del valore da portare in detrazione fiscale nel 730. Non si parla quindi solo di interessi ma anche di spese che spesso non sono basse e lo avrete notato.

Adibire la casa ad abitazione principale vostra o di un vostro familiare

Vi ricordo il cambio della residenza entro un anno dall’acquisto onde evitare la decadenza dall’agevolazione dalla detrazione che deve accompagnarsi anche all’effettiva dimora abituale. La casa pertanto deve essere qualificabile come abitazione principale vostra o di un vostro familiare. La decadenza si ha a partire dall’anno successivo a quello in cui la casa non sarà più adibita ad abitazione principale e inizierà quando questa condizione sarà rispettata (circolare n. 55 del 2001).

Agevolazione per i dipendenti delle Forze armate e della Polizia di Stato

Per coloro che sono in servizio permanente presso le forze armate o la Polizia di Stato il requisito della dimora abituale può venire meno anche se la casa oggetto di mutuo deve essere l’unica abitazione di proprietà: insistessi se parliamo della seconda casa non potete detrarvi gli interessi su questa.

La detrazione sul mutuo per la casa dei figli

Altro caso frequente riguarda il caso di acquisto di casa ai figli e la conseguente detrazione degli interessi sul mutuo della casa per i figli. 

Non di rado infatti il padre o la madre intervengono nell’effettuare una donazione al momento del rogito per comprare casa al figlio che potrà essere intestata ai genitori o al figlio e mantenendo l’usufrutto in capo ai genitori. Spesso poi sono i genitori a fare da garanti per il mutuo del figlio o della figlia.

Cambio residenze e separazione: cosa succede alle detrazioni fiscali?

Leggi anche nuovo articolo dedicato alla detrazione degli interessi sul mutuo e cambio di residenza. Vi ricordo che questa tipologia di detrazione ruota attorno al concetto di dimora abituale e abitazione principale e non tanto quello della residenza anagrafica che rappresenta un concetto legato invece alla fruizione delle agevolazioni previste per la prima casa.

Se avete anche un mutuo valutate l’accollo interno

Se avete comprato un appartamento ai vostri figli leggete anche la detrazione fiscale degli interessi sul mutuo in caso di accollo in cui sono riepilogate le modalità per procedere all’accollo e quando e soprattutto chi può portarsi la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione fiscale spese ristrutturazione casa dei figli: si può fare

Vi segnalo la nuova risposta alla domanda posta da un lettore in merito alla possibilità di portare in detrazione nel 730 le spese di ristrutturazione per la casa del figlio a cui abbiamo aggiunto anche un breve riassunto in sintesi di tutti i costi che un genitore può scaricarsi quando compra casa ai figli. In questo troverete anche cosa fare se nel frattempo la casa di vostro figlio l’avete anche affittata a terzi perché magari potrebbe capitare, come spesso capita che si cerchi di sfruttare un periodo in cui il mercato è basso ma il figlio ancora non abbia l’età giusta o l’indipendenza economica per andare via di casa.

Come funziona la rinegoziazione del mutuo e quando conviene

Esempio Detrazione Interessi passivi sul Mutuo

Reddito imponibile
                     35.000,00  
Scaglioni di reddito Irpef Imposta da pagare Irpef  Limite Minimo   Limite Massimo   Aliquota Irpef (%)   Imposte calcolate 
Totale Imposte Lorde  Totale imposte Lorda             9.620
Aliquota effettiva 27%
Imposta Netta                          9.620
Rata Mensile Mutuo                             350
Interessi passivi pagati nell’anno                          4.200
Detrazione Massima                          4.000
 Detrazione spettante (19%)                             760
 Risparmio mensile                               63
 Rata effettiva                              287  

Fonte normativa detrazione interessi mutuo

Art. 15 del Tuir che riporto nel seguito: ” b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;

File editabile calcolo detrazione interessi passivi Irpef mutuo

Chiarimenti anche sulla nuova Imposta sostitutiva sul mutuo e sui finanziamenti introdotta dal Dl 168/2004

Mutuo cointestato: cosa dice la Legge

L’articolo 15 del Tuir che potete scaricare qui sotto disciplina infatti che la detrazione fiscale ai fini IRPEF sulla casa può essere effettuata solo limitatamente alla propria quota sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. Il coniuge che ha a carico l’altro coniuge beneficia anche della sua quota.

art. 15, comma 1 lett. b del Tuir

66 Commenti

  1. Buongiorno. Voelvo chiedere una cosa: io e mia moglie siamo cointestatari di un mutuo acceso in Febbraio’21 per l’acquisto dell’abitazione principale su cui abbiamo trasferito la residenza nel Novembre’21. Gli interessi passivi relativi ai mesi di Novembre e Dicembre’21 (mesi in cui l’abitazione è diventata dimora abituale) ammontano rispettivamente a 50,33 e 50,05 €. Sul 730 , rigo E7, quanto è la cifra da riportare x ottenere la detrazione del 19%? Grazie in anticipo…

  2. Buongiorno,
    sono cointestataria del mutuo con mio marito ma l’immobile è di mia proprietà, entrambi siamo residenti, posso recuperare solo il mio 50% degli interessi visto che il muto è cointestato? a mio marito che è cointestatario del mutuo ma non proprietario dell’immobile, convivente con me, non spetta nessuna detrazione? Nel senso..visto che sono solo io proprietaria ma il mutuo è cointestato al 50%, possiamo recuperare solo il 50% degli interessi? grazie mille

  3. Buongiorno,
    mia madre ed io abbiamo cointestato un mutuo per abitazione principale dove entrambe risiediamo e di cui lei ha l’usufrutto ed io la nuda proprietà. Essendo a carico di mia madre, può usufruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo e se sì in quale percentuale?

    Grazie

  4. Salve sono Raffaele, o un appartamento di proprietà, poi un altra abitazione dove contribuisco ad un mutuo cointestato con altre 2 persone tra cui la proprietaria dell’appartamento, io posso detrarre la parte di un terzo
    degli interessi passivi. La ringrazio

  5. Salve
    Sono in regime di separazione e con il coniuge completamente a carico. Lei sta comprando un immobile ma la banca mi ha chiesto di intestare a lei il mutuo ed io fare da fideiussore. Facendo la dichiarazione congiunta e lei non avendo introiti, è possibile usufruire delle detrazioni? E se il mutuo fosse cointestato?
    Grazie

  6. Grazie al suo contributo prezioso ora lo sarà di più :-) grazie a nome di tutti. Il fine è quello di aiutarsi oltre che a trovare risposte utili.

  7. Salve, sono unica proprietaria di un immobile e io e mia madre siamo intestatarie del mutuo gravante. Qual’è la quota degli interessi passivi che è detraibile? 50% a testa?
    Inoltre quale documento può comprovare eventuali altre spese accessorie?

  8. Salve,
    vorrei sapere se possibile, nel caso di prima casa e relativo mutuo cointestato al 50% con coniuge da questo anno a carico, come deve essere indicato nel mio 730.
    Devo considerare il 50% di casa del coniuge a carico nel quadro B redditi da fabbricati, o indicare solo il mio 50% di possesso in B1.
    Parallelamente devo mettere solo la mia quota al 50% di interessi mutuo nel quadro E (E7 interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale…) oppure la somma delle due quote.
    Grazie

  9. Io ho una casa cointestata con mia moglie, mutuo intestato anch’esso al 50%. Erroneamente nel mio 730 non mi sono detratto gli interessi sul mutuo. Possiamo detrarli tutti sul 730 di mia moglie?
    Grazie

  10. Mia figlia propretaria di un appartamento, con un mutuo ipotecario, il roggito e intestato ha lei, ma lei non ha redito ma e residente nel suo appartamento, visto che il mutuo lo pago io, posso detrarre gli interessi passivi, sul mio 730.

  11. Buongiorno,
    avrei due quesiti:
    1) ho un mutuo cointestato ma sono unico proprietario e l’unico pagatore. in che misura ho diritto alle detrazioni?
    2) l’anno scorso per vari motivi non ho richiesto la detrazione degli interessi passivi. Nel 730 di quest’anno posso detrarre sia interessi passivi del 2015 che quelli del 2014 oppure li ho persi?

    grazie

  12. L’ articolo non e’ esaustivo per i casi di mutuo contratto per costruzione, in caso di contraente a cui rimane la nuda proprietà perché usufruttuari sono i genitori.gli interessi non sono detraibili……

  13. Buongiorno, casa acquistata come prima abitazione con mutuo cointestato con la mia convivente che però non presenta dichiarazione in quanto non lavoratrice, dato che pago io tutto il mutuo posso detrarre gli interessi passivi al 100%?

  14. salve,
    le scrivo per chiedere dei chiarimenti.
    I miei genitori hanno acquistato un appartamento come abitazione principale per una figlia, si sono cointestati il mutuo insieme a mia sorella( che e` di fatto l’unica proprietaria dell’immobile); mia sorella ,poiche` non lavorava, era a carico di mio padre. I miei hanno chiesto la detrazione per interessi passivi sul mutuo, ma l’agenzia delle entrate non li ha mai riconosciuti, cosa che ritengo che ingiusta.
    Lei ritiene che la decisione dell’ agenzia delle entrate e` giusta, quindi inattaccabile, oppure abbiamo la possibilita` di far qualcosa in maniera tale che loro possano rivisitare la loro decisione?
    In quest’ultimo caso, come dobbiamo procedere?
    La ringrazio fin da adesso per il suo prezioso contributo,
    Cordialita`

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