Aggiornato il 4 Maggio 2023
Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno
D. In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nell’occasione si concordi che la quota di proprietà del marito (pari al 50 per cento) sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al marito, si chiede se la moglie, unica proprietaria dell’immobile può calcolare la detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile al marito. Si precisa che la predetta separazione e gli accordi in essa contenuti sono stati omologati dal giudice, e che con “atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi” sono stati formalizzati sia il trasferimento della quota di proprietà dell’immobile sia l’accordo fra gli ex coniugi in merito all’accollo del mutuo, senza che, tuttavia, sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi.
Risposta: L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione di imposta, pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro complessivi. L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. In caso di accollo, per data di stipula del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo.
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'”atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato – secondo lo schema del cd.”accollo interno” – le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico, come nel caso prospettato, o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.
In sostanza, il titolare del contratto di mutuo a seguito di cessione dell’immobile non ha diritto alla detrazione degli interessi di mutuo, non essendo più proprietario mentre l’acquirente ha diritto al beneficio, sussistendo le condizioni di legge, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna, a condizione che l’accollo risulti da atto pubblico, ad esempio dall’atto pubblico di trasferimento dell’immobile, o da scrittura privata autenticata e che le quietanze siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, separazione legale e mancato accollo
Domanda: A seguito di separazione consensuale, con assegnazione dei beni risultante dal verbale giudiziale del Tribunale, sono stati attribuiti al marito un’unità immobiliare e relativa pertinenza, di proprietà precedentemente della moglie, sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima. Detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex-coniuge e dei figli. Pur essendo gli interessi passivi corrisposti dal marito, la banca mutuante non ha ritenuto necessario operare la modifica dell’intestazione del contratto di mutuo anche alla luce dell’onerosità dell’operazione per i contribuenti.
Ciò premesso si chiede se l’attuale proprietario possa detrarre gli interessi passivi sul mutuo ipotecario con il quale è stato acquistato l’immobile, pur risultando il mutuo intestato all’altro coniuge.
Risposta: Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i figli.
Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale
Domanda: L’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 147/E del 22/12/2006 ha precisato che per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile ovvero nel contratto di mutuo e qualora la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione). Ciò premesso si chiede se, anche nei casi molto frequenti di mutui “misti” (ad esempio stipulati per acquisto e ristrutturazione) sia possibile ricorrere alla predetta dichiarazione sostitutiva al fine di distinguere la differente finalità ed i relativi importi per non perdere la detrazione.
Risposta La detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell’immobile.
La destinazione del mutuo per l’acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell’immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell’ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’ art. 47 del DPR. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla richiamata risoluzione n. 147/2006.
Il CAF sulla base di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, può riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione.
Mutuo cointestato
Domanda In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale [ad esempio il marito], può l’altro [la moglie] detrarsi l’intera quota senza accollo del mutuo ?
Risposta L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore a 4.000 euro. In caso di più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.
Con circolare n. 122 del 1999 è stato precisato che “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e sempre ché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempre ché anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell’unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione”.
Ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, si ritiene che, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b), può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.
L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.
Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.
Mutuo contratto per l’acquisto della nuda proprietà
Domanda In caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio, si chiede di sapere se la detrazione degli interessi passivi possa essere esercitata in relazione a tutti gli interessi pagati e rapportati all’intero valore dell’immobile.
Risposta Con circolare n. 17 del 18 maggio 2006 è stato precisato che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, il quale non ha contratto il mutuo, può fruire della detrazione degli interessi pagati rapportati all’intera proprietà dell’immobile e non limitatamente al 50%.
Sulla base di tale criterio, si deve ritenere che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.
Mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia
Domanda: Un contribuente in servizio presso le Forze armate chiede se può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, pur essendo proprietario di un’altra unità immobiliare, della quale, tuttavia, non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto.
Risposta: L’art. 66, comma 2, della legge n. 342 del 2000 prevede che la detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale spetta, tra l’altro, al personale delle forze armate in servizio permanente per l’immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Conformemente a tale previsione normativa, l’istante non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento.
Mutui contratti per l’acquisto di una unita’ immobiliare da parte di un familiare
D: Nel caso in cui il genitore contragga un mutuo per finanziare l’acquisto dell’immobile da parte del figlio, può beneficiare della detrazione?
Risposta Come già specificato, il beneficio della detrazione spetta esclusivamente al proprietario dell’immobile, per cui, nel caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l’acquisto di una unita’ immobiliare da parte di un familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi. Per quanto concerne il trattamento applicabile ai fini dell’imposta sulle donazioni ai finanziamenti effettuati a familiari per l’acquisto di una unità immobiliare, l’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, introducendo il comma 4-bis all’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce l’inapplicabilità dell’imposta alle donazioni o altre liberalità indirette collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari che siano già assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi sara’ possibile dichiarare in atto che il pagamento e’ avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l’acquisto di una casa).
Coniugi separati ma non divorziati
Il coniuge separato ma non ancora divorziato che trasferisce la residenza in altra abitazione ma nella precedente ha ancora un mutuo può comunque detrarre gli interessi passivi sul mutuo (paragrafo 1.3.3 della circolare 55/E del 2011).
Acquisto casa occupata e detrazione degli interessi passivi
La detrazione si estende anche ai casi di case comprate avvalendosi di mutuo anche se dopo scoprite che è occupata e non potrete entrarvi. Questo però vale a condizione che che vi sia un’azione esecutiva finalizzata al rilascio dell’immobile. Una volta ottenuto il decreto di trasferimento sarà necesario trasferire entro un anno la dimora abituale (non basta la residenza nello stesso comune come avviene per le agevolazioni prima casa) per fruire della detrazione degli interessi.
Acquisto casa con contratto di locazione
Anche nel caso di acquisto di case locate dovrebbe valere lo stesso principio visto sopra dal momento che non sarebbe possibile fruire della detrazione per interessi passivi per via del mancato rispetto della trasferimento dell’abitazione principale. La normativa sembrerebbe concedere la detrazione nel caso di case in affitto a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio della casa sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dal suo rilascio.
Altri chiarimenti e domande
Vediamo di raccoglierne alcuni in modo che possano essere di aiuto anche per altri e se qualcuno ha già sperimentato la stessa situazione potete provare a dare suggerimenti.
1. Buongiorno, io e mia moglie abbiamo comprato casa , nostra figlia è minorenne è proprietaria ,ci siamo accollati il mutuo diventando usufruttuari ,l’agenzia delle entrate ci contesta il rimborso degli interessi passivi del mutuo, è giusto? grazie
2. Sono proprietaria di una casa registrara come prima casa presso la quale ho registrato residenza e domicilio. Sono a acrico di mio marito ed ho stipulato un Mutoper Ristrutturazione 1a casa come 1a Richiedente e mio marito 2o Richiedente e garante. La dichiarazione dei Redditi è di tipo congiunta.
Possiamo portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo? Per usufruire delle agevolazioni Fiscali le fatture dovranno essere intestate alla sottoscritta o a mio marito? Ed i pagamenti , anche a mezzo bonifico chi deve effettuarli, considerando ch il conto è cointetsato ma le Carte di credito sono nominative? Grazie
3. Buongiorno, in data 2009 io e la mia compagna abbiamo acquistato immobile al 50% con mutuo cointestato al 50%, nel 2010 ho acquistato l’altra metà della casa co atto notarile ed accollo interno.
L’agenzia delle entrate mi contesta che per l’anno fiscale del 2011 io abbia detratto il 100% degli interessi passivi sul mutuo.
E’ corretta l’interpretazione dell’agenzia? Allo sportello mi hanno liquidato velocemente dicendo che devo pagare perchè la banca ha comunicato loro che il mutuo è cointestato (per forza non è liberatorio)
4. Chi è legittimato alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo in caso di usufrutto di immobile concesso ad una persona o ad un familiare? Lei va subito al sodo vedo e non si perde in chiacchere. Anche io….legga l’articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi.
In cui troverà che l’usufruttuario non può detrarsi gli interessi per cui suo figlio si….ma ricordi che chi si vuole detrarre gli interessi passivi deve soddisfare i requisiti inseriti nell’articolo.
5. Ho comprato la mia prima casa il 7112012 (data rogito) ho trasferito la mia residenza a seguito dei vari allacciamenti l’8112013…. perdo il diritto alla detrazione sugli interessi passivi del mutuo?
Anche nel caso della detrazione fiscale Irpef sugli interessi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale viene prevista la condizione esimente alla decadenza nel caso di dipendenti delle forze armate e di polizia che sono costretti a cambiare il comune di residenza. Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito
Guida alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo (articolo gratuito)
Detrazione fiscale spese ristrutturazione casa dei figli: si può fare
Nell’articolo dedicato alla detrazione nel 730 le spese di ristrutturazione per la casa del figlio potete trovare i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione fiscle delle spese di ristrutturazione anche se la casa è stata intestata a vostro figlio.
Vi ricordo che ci sono anche tanti altri casi spiegati nell’articolo dedicato alla guida alla detrazione degli interessi passivi.
decisamente no
Buongiorno
L’anno scorso ho fatto con mio papà un atto notarile per la donazione di una casa. Di seguito è stata presentata al comune la concessione edilizia, in quanto la casa andava ristrutturata. Dopo la presentazione ho fatto un atto notarile per il mutuo ipotecario, nel quale è specificato che sono per un risanamento. Ora presento il tutto per calcolare il 730 e mi dicono che gli interessi passivi non li posso detrarre, in quanto sul contratto del mutuo ipotecario non è citato il D.P.R. 380 del 2001. E’ specificato che prendo una parte dei soldi e il resto mi veniva dato con la presentazione dello stato di avanzamento lavoro. E’ giusto che non mi detraggano gli interessi, solo perché il notaio non ha citato la legge??
È’ giusto
Salve, io e il mio compagno abbiamo comprato un immobile come prima casa in co-proprietà aprendo un mutuo. Noi avremmo voluto intestare il mutuo a uno solo di noi due, di modo da scaricare tutti gli interessi passivi, ma ci hanno detto che il mutuo doveva essere a carico di entrambi i proprietari e che se lo avesse aperto solo uno, essendo due i proprietari, avremmo comunque potuto scaricare solo il 50%. È tutto giusto? Per me sembrano falsità. Grazie.