Aggiornato il 28 Aprile 2023
- non è prevista la formula dello “scambio sul posto”;
- data l’energia prodotta implica necessariamente la cessione dell’energia prodotta al gestore della rete;
- ai fini delle imposte sul reddito configura l’esercizio di un’attività commerciale produttiva di reddito d’impresa.
Il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle somme corrisposte è lo stesso riferito agli impianti di potenza nominale non superiore a 20Kw che non risultino posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.
a) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività d’impresa
È previsto un unico trattamento per tutti gli imprenditori a nulla rilevando che la produzione di energia fotovoltaica sia prevalente rispetto a diversa attività esercitata; Le somme erogate a titolo di tariffa incentivante configurano per l’intero ammontare contributi in conto esercizio e pertanto configurano reddito tassabile ai fini ires e d irap (art. 85 del T.U.I.R.).
L’imputazione temporale in questo caso avverrà secondo il principio della competenza e quindi si dovrà valutare il momento di maturazione (diritto a percepire il compenso) del corrispettivo indipendentemente dalla sua data di effettivo realizzo monetario.
Sulle somme erogate a titolo di tariffa incentivante e sugli eventuali incrementi e premi, limitatamente alla quota proporzionale all’energia ceduta, il soggetto erogatore opererà una ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF o IRES pari al 4% (art.. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973).
I ricavi prodotti dalla vendita al GSE dell’energia prodotta concorrono per l’intero loro ammontare a formare l’ires e la base imponibile Irap nell’esercizio di competenza (art. 109 del T.U.I.R.). Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.
Sull’ammontare corrisposto all’impresa a titolo di tariffa incentivante, GSE s.p.a. (Gestore della rete elettrica) è tenuto ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) pari al 4%.
Ai sensi della citata disposizione, “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali” (art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73).
La stessa ritenuta deve essere operata anche sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di enti non commerciali, a condizione che l’impianto sia relativo all’attività d’impresa eventualmente esercitata in via non prevalente.
Il soggetto pagatore (SGE s.p.a.) non deve invece operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di soggetti che non svolgono attività imprenditoriale.
b) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo
I lavori autonomi , disciplinati dagli art. 53 e 54 del T.U.I.Rdevono operare una distinzione a seconda che l’impianto fotovoltaico sia utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o artistica a titolo esclusivo, ovvero a titolo promiscuo.
B) 1. Impianti fotovoltaici utilizzati a titolo esclusivo per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..
Saranno comunque ammortizzabili in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.
B) 2. Impianti fotovoltaici utilizzati promiscuamente per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..
Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.
Ritengo che anche se persona fisica senza partita iva, l’attivita’ e’ configurata come impresa: restano quindi comunque detraibili quote di ammortamento ed interessi pagati sul mutuo per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Buonasera, sono bloccato a Barcellona per via del vulcano e non posso connettermi. La sua risposta richiede un lo più di tempo rispetto ad altri. Intanto provi a leggere anche gli altri numerosi articoli sugliimpianti fotovoltaici e sullla tassazione applicabile. Quando torno vedo di dargli un’occhiata.
Grazie per averci visitato
Buongiorno,
sono in cerca di chierimenti sulla tassazione applicabile sui redditi da impianti fotovoltaici collegati in rete, potenza > 20 kW. In particolare:
1. A parte la ritenuta del 4%, la tassazione sulla tariffa incentivante del GSE e’ la stessa tassazione applicabile alla vendita dell’energia prodotta, giusto?
2. Quote ammortamento: leggo che gli impianti di potenza > 20 kW sono ammortizzabili al 9% annuo, ma solo per il 50% del proprio valore, non l’intero investimento, giusto?