Aggiornato il 15 Maggio 2023
Quali sono gli interessi agevolati che godono della detrazione fiscale
Rientrano nell’agevolazione gli interessi passivi pagati nell’anno di imposta relativi al mutuo contratto per:
- l’acquisto dell’abitazione principale;
- l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
- la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (solamente per i mutui contratti nel 1997);
- miglioramento a breve medio e lungo termine in campo agricolo.
La detrazione fiscale del 19% per gli interessi passivi vale per diverse categorie di mutui che trovate riepilogate in sintesi nel seguito e che sono:
- Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (non coincidente con la definizione di prima casa mi raccomando): importo detraibile su una somma massima di 4 mila euro di ; limite che si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ( rigo E7);
- Mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili detraibili nella misura massima di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo (righi da E8 a E10, codice 8);
- Mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di fabbricati detraibili nella misura massima di 2.582,28 euro (righi da E8 a E10, codice 9);
- Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale a partire dal 1998 detraibili su un importo massimo di 2.582,28 euro (righi da E8 a E10, codice 10);
- Mutui agrari detraibili su un importo non superiore a quello dei terreni comprensivi della rivalutazione (righi da E8 a E10 codice 11). Per quello che concerne i mutui agrari abbiamo scritto una nuova guida sintetica per la loro detrazione fiscale che trovate in calce a questo articolo.
Quali costi rientrano nella detrazione oltre gli interessi
Potremmo aggiungere alla quota di interessi passivi pagati anche gli oneri accessori connessi alla stipula del mutuo con la banca o anche che abbiamo corrisposto in virtù per esempio a titolo di variazioni del cambio di valuta, nonché le commissioni che sono state pagate agli istituti di credito per l’intermediazione.
Possiamo considerare anche nel monte spese detraibili oltre agli interessi anche eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l’imposta di iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato).
Ma non solo: possiamo anche considerare che possiamo portarci in detrazione anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per istruzione la pratica di mutuo (come se non potessimo fare altrimenti) e di eventuali perizie tecniche, l’apertura di un conto corrente accessorio, escludendo invece eventuali polizze sull’immobile o polizze vita che spesso vi propongono/impongono e altre che trovate nell’articolo sotto evidenziato in celeste.
Vi ricordo inoltre che l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale sulla quale accendiamo il muto deve avvenire o nell’anno di imposta anteriore all’accensione o in quello successivo.
A tal proposito potete leggere la guida alla nuova detrazione fiscale dei costi aggiuntivi sul mutuo
Quali Mutui rientrano nella disposizione per la detrazione nel 730
Non tutti i contratti di mutuo danno diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati come per esempio quelli che sono stati stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione come per la ristrutturazione della propria abitazione, oppure per i mutui stipulati a partire dal 1993 per l’acquisto di una residenza secondaria, o ancora per i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non sono detraibili questi interessi sul mutuo
Non rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione nella compilazione del 730 o dichiarazione dei redditi Irpef gli interessi passivi che derivano da aperture di credito bancarie, cessione dello stipendio finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili e anche quelli che derivano da mutui che eccedono il costo dell’immobile eccedono.
Se stipuliamo un mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente e sempre che tali mutui non siano stati erogati in conto capitale.
Detrazione per l’acquisto delle pertinenze all’abitazione principale
In tal caso è necessario fare una precisazione in quanto se ci dovessimo attenere alla lettura della norma non si fa riferimento alla pertinenza, però è anche vero che laddove questo sia effettuato con atto autonomo e indipendente in effetti sostenetelo potrebbe essere difficile. Tuttavia laddove invece il vincolo pertinenziale si evinca da un unico atto notarile avente ad oggetto acquisto di casa e garage o cantina per esempio a mio modesto avviso porterei in deduzione anche gli interessi passivi relativi alla quota parte di mutuo contratto per l’acquisto del box o del garage o della cantina o di altra pertinenza.
Come si calcolano gli interessi da portare in detrazione nel 730
Nel caso in cui il capitale preso a prestito dalla banca sia maggiore del valore dell’immobile la detrazione fiscale IRPEF deve seguire la seguente formula fermo restano comunque il limite massimo di deducibilità con cui dovrete confrontare il risultato del calcolo seguente:
(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati) : capitale dato in mutuo
Importante rilevare che il valore del mutuo non deve essere maggiore del valore di acquisto dell’immobile. Più precisamente il valore del mutuo può anche essere maggiore del valore indicato nel rogito ma la detrazione degli interessi passivi potrà essere riferita solo alla proporzione tra valore di acquisto della casa e valore del mutuo. Gli interessi passivi detraibili saranno quelli derivanti dall’applicazione di questa percentuale. La ratio è che il legislatore fiscale finanzia l’acquisto della casa ma se voi per comodità prendete come mutuo un valore maggiore per sostenere altre spese la detrazione degli interessi passivi sarà possibile solo per la quota parte relativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione.
Interessi nel Mutuo cointestato
La detrazione degli interessi passivi spetta ad ogni cointestatario indipendentemente dalla quota di proprietà della casa, in quanto la detrazione spetterà in ragione della ripartizione del finanziamento; a tal proposito se il soggetto che paga il mutuo è uno quel soggetto sarà legittimato alla detrazione degli interessi per il 100%.
Tuttavia l’agenzia delle entrate ha chiarito anche che qualora due coniugi acquistino un immobile al 50% e solo uno risulta intestatario del contratto di mutuo solo il soggetto intestatario può detrarre gli interessi ma sul 100% degli interessi pagati.
La detrazione massima è di 4.000 euro e se siete contitolari di altri mutuo l’importo è sempre di 4.000 euro a meno che non abbiamo familiari a carico ipotesi in cui diveniamo titolari del diritto alla detrazione anche del familiare a carico. In caso di divorzio legale pronunciato con sentenza al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione degli interessi sul mutuo ma sempreché nella casa dimorino dei suoi familiari a carico.
Potete approfondire leggendo l’articolo sulla detrazione fiscale interessi del mutuo cointestato o in caso di nuda proprietà o in ipotesi di accollo.
Tabella Detrazione Interessi sul mutuo
Mutui stipulati |
Acquisto immobile |
Residenza |
Limite di spesa |
Dall’1.1.2001 e Dall’1.7.2000 al 31.12.2000 (1) |
Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo |
– Entro un anno dall’acquisto – Entro un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell’acquisto – Entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia |
€ 4.000 Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo |
Dall’1.1.1994 al 30.6.2000 |
Nei sei mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo |
entro sei mesi dall’acquisto |
|
Nel 1993 |
entro l’8.6.1994 |
||
Ante 1993 |
Non sono previsti limiti temporali |
entro l’8.12.1993 |
€ 4.000 Per ogni intestatario |
(1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dall’1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto |
Importante da ricordare
L’acquisto dell’immobile deve essere effettuato in un intervallo di tempo che va dall’anno precedente all’anno successivo alla stipula del mutuo. Inoltre la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dal rogito.
Ulteriori condizioni da rispettare per la detrazione degli interessi passivi
Ulteriori requisiti condizione per la fruizione del beneficio fiscale sui mutui è che il mutuo sia ipotecario ossia che sia garantito da ipoteca sull’immobile. Inoltre sarà fondamentale anche rispettare il requisito temporale che richiede l’acquisto dell’immobile per cui è stato accesso il mutuo nello stesso anno, in quello precedente o in quello immediatamente successivo. Ma non solo, sarà necessario anche che il proprietario vi trasferisca la propria dimora entro un anno dall’accensione del mutuo.
Deroghe al rispetto dei requisiti
Deroghe a questi requisiti sono concesse solo nel caso di trasferimento per motivi di lavoro che dovranno essere provate con comunicazioni da parte del datore di lavoro da tenere e conservare in caso di accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate. Stessa possibilità è consentita anche qualora ci si sposti per ricovero in istituti familiari per cui stiamo parlando di motivi di salute e sempre a patto che nel frattempo non avete concesso in locazione a terzi l’immobile.
Contratti esclusi dalla detrazione fiscale
Sono invece escluse altre forme di finanziamento, ossia gli oneri da esse scaturenti non beneficeranno della detrazione fiscale come per esempio le aperture di credito garantite da ipoteca o anche senza garanzia, oppure cambiali o anche cessioni di credito o di stipendi.
Coniugi separati legalmente e Coniugi a Carico
Anche nel caso di separati legalmente e cointestati in caso di separazione legale ad ognuno spetta una detrazione massima degli interessi passivi nella misura di 2 mila euro o 4 mila in caso di mutuo cointestato pagato solo da un soggetto. La detrazione spetta anche se ancora non l’abitazione non potrebbe essere definita principale ma che ci impegniamo a farla diventare entro una anno dall’acquisto. In caso di rinnovo o stipula di altro mutuo o surroga anche con un istituto di credito diverso non consideriamo il periodo che intercorre dallo scioglimento del primo e la stipula del secondo. Per la detrazione degli interessi sul mutuo è necessario comunque soddisfare la duplice condizione tra i coniugi ossia che entrambi (anche se con parti /proporzioni diverse) devono essere intestatari del mutuo e dell’abitazione. Il coniuge titolare del mutuo può portare in detrazione gli interessi passivi soltanto se l’acquisto avviene in comproprietà anche differente con l’altro coniuge anche se l’altro coniuge è fiscalmente a carico dell’altro
Nel caso di coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno. A scanso di equivoci e per maggiore chiarimento ribadisco sempre che 2 mila euro sono la base imponibile su cui calcolare la detrazione fiscale del 19%. Possiamo quindi stabilire che l’effettivo risparmio di imposta su un importo di 4 mila euro sarà pari a 760 euro.
Pertanto fino alla sentenza di divorzio il coniuge potrà continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo anche se l’abitazione gravata dal mutuo non è più la dimora abituale in quanto l’altro coniuge che ci abita resta comunque considerato fiscalmente un familiare. Anche dopo il divorzio non interrompe questo diritto se l’abitazione pur non vivendoci più viene utilizzata dai figli o dai suoi familiare ad eccezione dell’ex coniuge (che ormai non è più considerato un familiare).
Acquisto di casa alla moglie o figlio a carico
La detrazione fiscale in questo caso spetterà solo se i coniugi sono entrambi proprietari e cointestatari del mutuo altrimenti la detrazione spetta al solo soggetto tra i due che contemporaneamente è proprietario dell’immobile e intestatario del mutuo (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir). Nel seguito trovate una guida sintetica proprio per comprendere meglio quali sono i casi e le modalità per portare in detrazione gli interessi passivi per l’acquisto di casa del figlio anche alla luce delle modifiche che vennero introdotte nel 2001 al concetto di residenza e dimora abituale che hanno di fatto esteso l’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Detrazione Interessi per la casa dei figli: come funziona
Residenza anagrafica diversa dalla dimora abituale del proprietario o dei familiari
Somme prese a mutuo maggiori del valore della casa
Se il mutuo eccede il prezzo dell’immobile potrete detrarvi solo gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il prezzo e dovrete applicare la seguente formula:
Prezzo acquisto costo di casa x interessi passivi pagati sul mutuo / importo erogato con il mutuo
Per fare un esempio possiamo considerare il prezzo di 100 e mutuo per 130 e interessi annui pari a 3 la detrazione fiscale sarà pari a 100 X 3 / 130 considerando sempre il limite di 4 mila euro.
Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione degli interessi sul mutuo per separati e per la casa intestata al figlio
Dove vanno indicati nella dichiarazione dei redditi modello Unico o 730
Gli interessi passivi che scaturiscono da mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale più tutte gli altri oneri che abbiamo visto prima andranno indicati nel rigo E7 del 730.
Indicazione nel 730
Nella compilazione del modello 730 (o modello unico) o del modello 730 precompilato potrete indicare la detrazione per oneri sostenuti a titolo di interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e che molti erroneamente chiamano prima casa: gli interessi passivi su mutuo contratti per l’acquisto dell’abitazione principale infatti diritto ad una detrazione del 19% sul costo sostenuto e devono essere indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi e nei righi da E7 a E11, per il pagamento delle imposte.
Indicazione nel modello Unico
Nel modello Unico invece dovrete prendere in considerazione il quadro E oneri e spese RE, ma la cella è la stessa, questo al fine di agevolare noi operatori a districarci meglio tra 730 di marzo e unico di giugno, pertanto saranno il rigo RP7 ed RP11 le celle ad essere interessate anche se negli anni successivi potrà subire qualche modifica anche se i quadri saranno sempre quelli.
Detrazione fiscale interessi passivi Immobili in costruzione
Anche nel caso di immobili oggetto ancora di costruzione il legislatore fiscale ammette la detrazione degli interessi passivi anche se bisogna osservare alcune particolarità compresi anche eventuali oneri accessori e dove per costruzione si intendono i lavori atti a rendere abitabile un rudere o bene simile dalle caratteristiche catastali similari. La detrazione spetta solo nel caso in cui l’ultimazione dei lavori sia avvenuta prima dei 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori così come espressamente indicata nella Risoluzione Ministeriale n.1 del 2007 dall’Agenzia delle Entrate. Mutuo Ipotecario Misto (circolare 20 del 2011) e Mutuo del nudo proprietario (circolare AE numero 20 del 2011).
Leggete l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione fiscale degli interessi sul mutuo per la costruzione o ristrutturazione abitazione principale.
Vi segnalo anche il nuovo articolo dedicato alla detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo per la costruzione della prima casa
Mutuo per l’acquisto della casa del figlio
In questo caso purtroppo dovrete considerare sempre i principi che consentono la detrazione degli interessi passivi ossia la titolarità del diritto di proprietà dell’abitazione e l’intestazione del contratto di mutuo. Questo significa che non potremmo comprare casa ed intestarla i figli e mantenere il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo. Tuttavia potremmo comprare noi casa, intestarci il mutuo e destinarla all’abitazione principale di nostro figlio o familiare.
A tal proposito ho scritto un articolo dedicato proprio alla detrazione degli interessi sul mutuo della casa per i figli in cui trovate scritto come fare a scaricarli dalle tasse e qual’è la configurazione che dovete dare all’acquisto per poterlo fare.
Usufrutto e nuda proprietà del mutuo
Le situazione che normalmente si riscontrano nella pressi sono principalmente legate all’acquisto di casa al figlio con usufrutto oppure nuda proprietà al padre per esempio o intestazione al padre e abitazione che è utilizzata dal figlio. Tuttavia se il padre accende il mutuo di una casa che acquisterà a nome del figlio la detrazione degli interessi non sarà consentita a nessuno dei due.
In linea di massima il nudo proprietario può detrarsi gli interessi mentre l’usufruttuario no. Vediamo quindi un altro caso più complesso in cui l’acquisto da parte del padre è limitato alla nuda proprietà, padre che a sua volta accende il mutuo (perché alla fine è quasi sempre lui il solo a poterlo pagare purtroppo) e usufrutto al figlio. In questo caso la detrazione è consentita in capo al padre nel rispetto anche delle altre condizioni.
Leggete l’articolo di approfondimento legato alla detrazione degli interessi sul mutuo in caso di nuda proprietà
Detrazione fiscale delle altre spese sul mutuo: Notaio, imposte, perizie e altri gli oneri accessori
Non solo gli interessi sono detraibili ma anche le spese di gestione e di apertura pratica: come annunciato precedentemente saranno detraibili dalle tasse Irpef non solo gli interessi pagati sul mutuo ma anche le spese accessorie all’apertura del mutuo come per esempio il notaio, l’apertura della pratica, le spese di istruttoria e tutti quei piccoli costi che sommati diventano parecchi soprattutto in sede di stipula.
Rientrano altresì tra i costi detraibili le differenze dovute al cambio per i mutui in valuta, le imposte o le tasse per la cancellazione di ipoteche o di altra natura, i maggiori costi subiti a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato.
A tal proposito potete leggere la guida alla nuova detrazione fiscale dei costi aggiuntivi sul mutuo e quello sulla detrazione delle spese sul mutuo
Oneri Accessori sul mutuo
La detrazione spetta sulle spese e oneri accessori come per esempio le spese di istruttoria e di perizia tecnica e notarili. Lo stesso anche per la commissione spettante agli istituti per l’attività di intermediazione. Se vi propinano eventuali polizze sappiate che i premi relativi ad eventuali polizze vita o infortuni queste sono detraibili nella misura massima annua di 530 euro. Quelle relative alla tutela delle persone con disabilità grave invece arriva fino a 750 euro annue e quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nella vita quotidiana fino ad un massimo di 1.291,14 euro.
Definizione di Abitazione principale ed interessi passivi sul mutuo: anche i familiari valgono ai fini della detrazione
La condizione che prevede l’obbligo dell’abitazione principale entro un anno dall’acquisto dell’immobile richiede che si soddisfi il requisito previsto per aversi un’abitazione principale che ricordo sarebbe quella nel quale il contribuenti o i suoi familiari dimorano abitualmente: questa definizione è molto importante in quanto presta il fianco alla detrazione degli interessi passivi del mutuo anche al soggetto che pur essendo intestatario del mutuo e dell’immobile non ci vive perchè ci vive un suo familiare anche se non a carico. Per familiare inoltre è sempre bene ricordare che si intendono i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, compreso anche il coniuge.
Surroga e detrazione fiscale degli interessi
In caso di surroga e di rinegoziazione del contratto di mutuo la detrazione sugli interessi passivi spetta per un importo maggiore a quello che risulterebbe considerando la quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
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Nuda proprietà al figlio e usufrutto ai genitori
Nel caso in cui il figlio sia nudo proprietario della casa che hanno in usufrutto i genitori e sia lui a pagare il mutuo potrà detrarsi le rate (nel rispetto anche delle altre condizioni previste dalla norma) in quanto è sia intestatario sia rientra nell’ambito delle previsioni previste dalla norma in quanto come chiarito nella circolare n. 108 del 1996 per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) dimorano abitualmente. L’acquisto deve avvenire nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir)
In caso di trasferimento per motivi di lavoro mantengo la detrazione?
Qualora vi trovaste costretti a trasferirvi per motivi di lavoro in un altro comune la detrazione degli interessi passivi vale lo stesso anche se l’abitazione principale non è più la stessa e anche se è in un comune diverso da quello della sede legale della nuova società. A tal proposito ho letto la circolare 21 del 2010 che vi invito a leggere.
Vi ricordiamo che gli interessi andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi 730 di cui vi segnaliamo non solo la categoria di articoli che scriviamo appositamente ma anche alcuni articoli in particolari che possono fornire una guida per la compilazione e dare qualche consiglio. Non possiamo ovviamente segnalarvi la guida pratica alla compilazione del 730 o anche alla compilazione del modello Unico e del modello dove trovate veramente tanti consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
L’intestazione delle fatture è un problema che è stato approfondito nell’articolo dedicato alle fatture cointestate sul mutuo: Fatture e cointestazione del mutuo.
Mutuo per l’acquisto di immobili affittati
Se è stato acquistato un immobile affittato la detrazione fiscale vale a patto che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
Mutui Agrari
Mutui contratti da dipendenti delle forze armate
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale
Giova segnalare che caso della detrazione fiscale Irpef sugli interessi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale viene prevista la condizione esimente alla decadenza nel caso di dipendenti delle forze armate e di polizia che sono costretti a cambiare il comune di residenza. Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito
Detrazioni interessi Mutuo sulle seconde case: come funziona
Rinegoziazione, surroga ed estinzione anticipata e Altre informazioni utili sui mutui
Vi consiglio anche di leggere le guide alla scelta del mutuo migliore o la modifica di quello che già avete acceso con la surrogazione del mutuo, la rinegoziazione del mutuo o la sostituzione del mutuo.
Esempio Detrazione Interessi passivi sul Mutuo
Reddito imponibile | |||||
35.000,00 | |||||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 9.620 | |||
Aliquota effettiva | 27% | ||||
Imposta Netta | 9.620 | ||||
Rata Mensile Mutuo | 350 | ||||
Interessi passivi pagati nell’anno | 4.200 | ||||
Detrazione Massima | 4.000 | ||||
Detrazione spettante (19%) | 760 | ||||
Risparmio mensile | 63 | ||||
Rata effettiva | 287 |
Fonte normativa detrazione interessi mutuo
Art. 15 del Tuir che riporto nel seguito: ” b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
File editabile calcolo detrazione interessi passivi Irpef mutuo
Nuova Imposta da pagare sui finanziamenti
Vi segnalo nuovo articolo dedicato all’imposta sostitutiva da pagare sul mutuo dopo il DL 168 del 2004 del 2% o dello 0,25%.
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Nuovo leasing immobiliare
Concorrenziale rispetto al muto sta diventano il nuovo leasing immobiliare dal 2016 che consente di raddoppiare (e non solo) il beneficio derivante dall’acquisto di casa in leasing valevole solo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 che di fatto raddoppia, al verificarsi di alcune condizioni il beneficio fiscale.
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info@tasse-fisco.com
Deve avere la residenza nel comune ove è situata l’abitazione per la quale ha chiesto l’agevolazione.
mia moglie ha iniziato a costruire una casa che sarà la nostra casa principale
su di un terreno di sua proprietà.
Per costruire la casa ha fatto un mutuo fondiario ad avanzamento di lavori.
Per la casa è prevista iva agevolata al 4% ed eravamo convinti di poter scaricare nel suo 730 gli interessi passivi del mutuo.
ora però ho letto che per scaricare questi interessi si deve avere la residenza nella casa nuova entro 12 mesi dall’avvenuta stipula del mutuo
E’ chiaro che in un anno non riesco a finire la casa, è proprio cosi questa regola?
o è valida solo per chi acquista un immobile grezzo o finito?
Ciao volevo capire 1 cosa nella casella E7 devo inserire il valore che la banca mi scrive sul riepilogo degli interessi annui? ES. 3000.50 euro
Grazie x favore risposta tramite mail
Ho un mutuo cointestato al 50%, nella riga riferita agli interessi passivi del Mod.730 devo indicare gli interessi per intero o il 50% visto che anche il contitolare del mutuo presenterà il mod.730? Grazie.
NO, purtroppo no perchè la detrazione nel 730 funziona per cassa ossai si può detrarre quello che si è speso in quel periodo di imposta.
mio figlio ha comperato un piccolo appartamento con un mutuo ventennale come abitazione principale nel 2006 fino al 2008 nella dichiarazione dei redditi,il commercialista ha detratto ghi interessi del mutuo .Nella dichiarazione del 2009 e del 2010 per un disguido non sono stati detratti ghi interessi.E’ possibile recuperarli?e se si, come fare .grazie
Si ma intestarsi un immobile per scaricarsi gli interessi sul mutuo poi non priverebbe di beneficiare delle agevolazioni prima casa che sono ben più sostanziose?
Riflettici su
Se mio padre acquista casa per mia sorella, ancora nel nucleo familiare, come può detrarsi gli interessi passivi? L’unica soluzione è risultare proprietario dell’immobile e destinarlo ad abitazione di mia sorella? Anche se già paga un mutuo per l’appartamento in cui vivo io, che invece sono uscita dal nucleo familiare ed ho un reddito autonomo?
ragazzi,…mi hanno mandato una lettera dall Agenzia dell entrate dove mi chiedono di pagare 812 euro!!..
perchè effettuando un controllo hanno detto che il mio mutuo è intestato a 3 persone..invece che solo a me..
ho controllato, e non so perchè è intestato anche a mio padre e mia madre..
ma a pagare sono solo io!…
perchè non posso detrarre il 100% di quello che mi spetta?..sono unico pagante ed è documentato dalla banca…
come posso fare? vi prego aiutatemi…
Ha provate a utilizzare il motore di ricerca interno al sito e ricordo di aver scritto un articolo apposta sulle spese che rientrano nella detrazione degli interessi sul mutuo con le modalità per farlo.
Salve a tutti,
ho un piccolo quesito da porvi: accendendo il mutuo entro dicembre 2011, potrò portare in detrazione nel 2012 SOLO LE SPESE ACCESSORIE sostenute oppure mi conviene traslare l’accensione ad inizio 2012 per sommarle agli interessi passivi ascrivibili allo stesso 2012 e quindi portare il tutto in detrazione nel 2013?
Grazie in anticipo…
Interessante…..la risposta pronta in questo caso non ce l’ho. Se ha da attendere mi studio la cosa.
Il sottoscritto ha in assegnazione un alloggio da una cooperativa a proprietà divisa.
Per tale abitazione, come previsto dal bando regionale, è prevista una locazione a termine (8 anni). Nel corso del 2011 ho stipulato un atto notarile che comprende il contratto di locazione ed il trasferimento della proprietà al socio con effetti differiti (alla scadenza degli otto anni), registrato presso la Conservatoria dei RR.II.
Successivamente l’originario mutuo complessivo intestato alla cooperativa è stato accollato al singolo socio.
E’ possibile la deduzione degli interessi passivi sul mutuo accollato ed a carico del socio, il quale ha il possesso dell’abitazione ma avrà la proprietà tra otto anni?
Salve, ho acquistato pochi mesi fà un appartamento (prima casa) nel mio comunue di residenza ma vivo ancora con i miei famigliari, questo appartamento l’ho acquistato ocn l’affittuario all’interno ora gli ho fatto il contratto in regola di 3 anni. Se prendo la residenza entro i 12 mesi perdo le agevolazioni sul mutuo o li mantengo ? grazie mille.
Sono propietario di un appartamento con mutuo a me intestato al 100%.
Essendo a carico di mia moglie posso recuperare gli interessi passivi tramite il 730
della stessa?.
Grazie.
Grazie mille il mio dubbio stava nel fatto di poterli scaricare tutti (in questo caso sono al limite massimo di 4000 euro) o solo la differenza che scaturisce dall’aver estinto il mutuo costruttore ma da quel che penso non si tratta di rinegoziazione è solo una estinzione di un precedente mutuo frazionato dal costruttore agli acquirenti (sul contratto compravendita notaio c’è l’indicazione del prezzo 260.000 euro). é cosi vero??? ancora grazie!!!!!!!
Ciao, si puoi detrarti gli interessi passivi che hai finanziariamente sostenuto nel corso dell’anno ossia che hai corrisposto con le modalità e nei limiti di quanto indicato nell’articolo che ti da alcune indicazioni su come orientarti e dove approfondire. Poi puoi provare anche a consultare un elenco delle detrazioni e deduzioni 730 o per Unico che a titolo di esempio puoi indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico.
Situazione: primo mutuo accollo costruttore. Secondo mutuo che estingue il primo. Detrazione interessi passivi?
Acquisto prezzo immobile 260.000,00
primo Mutuo accollo costruttore 130.000,00
Secondo mutuo che estingue il primo 240.000
ottima guida, che risponde però parzialemnte al mio dubbio. la mia situazione è la seguente: abitazione principale acquistata, prima del matrimonio, al 50% con mia molgie (matrimonio in separazione dei beni) non fisclamente a carico. mutuo cointestato al 50%. le rate del mutuo le pago interamente io.
Per una serie di motivi (cud non percepito e sostituto d’imposta volatilizzato) mia moglie non può fare il 730. In condizioni normali detrarremmo gli interessi del mutuo nelle quite 2000 io e 2000 lei. Posso invece detrarre tutto io nell’ammontare di 4000 euro? da quello che leggo, pagando solo io il mutuo, potrei farlo ma leggendo altrove sembrerebbe di no.
Grazie molte, ciao.
Il concetto di agevolazione prima casa è leggermente diverso da quello dell’abitazione principale previsto ai fini della esenzione dell’ICI e della detrazione degli interessi passivi su mutuo.
Non a casa lei puà sfruttare i benefici prima casa in un appartamento senza per questo avere in quello l’abitazione principale (è sufficiente la residenza).
Per la domanda sugli interessi passivi può leggere la guida pratica alla detrazione degli interessi su mutuo.
Rispetto inveve ai possibili casi di esenzione dal pagamento dell’ICI le posso mettere a disposizione di approfondire con la lettura di queta guida al pagamento dell’acconto ICI e anche la guida al pagamento del saldo ICI, dove in entrambe troverai i casi di esenzione che si hanno sull’abitazione principale e di quelle per le quali non si ha il possesso.
Salve,
dal 4 marzo 2011 sono diventato proprietario di un appartamento locato usufruendo dei benefici fiscali mutuo prima casa.
Da premettere che sono in regime di separazione di beni con mia moglie e risiediamo nello stesso comune dove ho comprato l’appartamento, nell’abitazione di mia moglie, avuta in donazione dai genitori.
Allora volevo chiedere :
– E’ possibile detrarre sul 730 del prossimo anno gli interessi passivi del mutuo ?
– Dovrò pagare l’ICI su questo appartemento appena comprato ? Se sì quali sono le scadenze ?
Grati vs cortese riscontro, saluto cordialmente.
S.C.
Scusi la mia ignoranza…ma per un’informazione più dettagliata riformulo la domanda specificando il tutto…
In casa lavoro solo io, pertanto mia moglie è a mio carico, avendo acquistato casa su carta tramite agenzia mi è stata rilasciata fattura intestata al sottoscritto ed a mia moglie e mi premeva sapere se effettuando una sola dichciarazione dei redditi, ho la possibilità di poter detrarre l’intero importo dei 1000,00 € pagati per l’intermediazione o posso detrarre solo la parte (il 50%) di mio diritto.
Inoltre, approfitto della Vs. immensa disponibilità, per chiedere un’ulteriore delucidazione:
La cooperativa ove abbiamo acquistato casa mi ha inviato il riepilogo,in rif. all’anno 2010, dei pagamenti effettuati riguardo gli interessi passivi di stato avanzamento lavoro, gli stessi sono detraibili ?
Ringrazio infinitamente per la Vs. disponibilità
Se per 730 di famiglia intende la dichiarazione congiunta si. Nel caso di due dichiarazioni imputerei il costo in percentuale alla quota di proprietà.
Riguardo le spese per intermediazione immobiliare da indicarle nel rigo E17, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, dato che l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, il sottoscritto e coniuge, pertanto la fattura dell’agenzia che ha effettuato l’intermediazione è intestata ad entrambi (da premettere che mia moglie è fiscalmente a mio carico), la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va comunque ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà o posso detrarla per intero nel mio unico 730 di famiglia ?
Si signora, come chiartio anche dalla circolare dell’agenzia delle entrate numero 7 del 2001 può essere o il soggetto proprietario dell’immobile o il soggetto che si è intestato il mutuo. A dire il vero non si parla di garante, ma va da sè che se lei ha i suoi figli a carico e se è garante del mutuo legittimata sarà lei alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo e sempre che l’abitazione sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto dal soggetto che detrae gli interessi o dai suoi familiari ossia dal coniuge o dai figli o da parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Tuttavia è necessario che lei acquisti la nuda proprietà dell’immobile dei suoi figli o direttamente lla proprietà (lo so che questo non voleva leggerlo). Le ricordo tuttavia che i limiti di detrazione sugli interessi restano invariati se non parliamo più di abitazione principale (ossia mutui ipotecari non per l’abitazione principale) a livello di singolo e non si cumulano per il fatto che lei si faccia carico fiscalmente dei suoi figli.
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