Aggiornato il 15 Maggio 2023
Quali sono gli interessi agevolati che godono della detrazione fiscale
Rientrano nell’agevolazione gli interessi passivi pagati nell’anno di imposta relativi al mutuo contratto per:
- l’acquisto dell’abitazione principale;
- l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
- la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (solamente per i mutui contratti nel 1997);
- miglioramento a breve medio e lungo termine in campo agricolo.
La detrazione fiscale del 19% per gli interessi passivi vale per diverse categorie di mutui che trovate riepilogate in sintesi nel seguito e che sono:
- Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (non coincidente con la definizione di prima casa mi raccomando): importo detraibile su una somma massima di 4 mila euro di ; limite che si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ( rigo E7);
- Mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili detraibili nella misura massima di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo (righi da E8 a E10, codice 8);
- Mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di fabbricati detraibili nella misura massima di 2.582,28 euro (righi da E8 a E10, codice 9);
- Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale a partire dal 1998 detraibili su un importo massimo di 2.582,28 euro (righi da E8 a E10, codice 10);
- Mutui agrari detraibili su un importo non superiore a quello dei terreni comprensivi della rivalutazione (righi da E8 a E10 codice 11). Per quello che concerne i mutui agrari abbiamo scritto una nuova guida sintetica per la loro detrazione fiscale che trovate in calce a questo articolo.
Quali costi rientrano nella detrazione oltre gli interessi
Potremmo aggiungere alla quota di interessi passivi pagati anche gli oneri accessori connessi alla stipula del mutuo con la banca o anche che abbiamo corrisposto in virtù per esempio a titolo di variazioni del cambio di valuta, nonché le commissioni che sono state pagate agli istituti di credito per l’intermediazione.
Possiamo considerare anche nel monte spese detraibili oltre agli interessi anche eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l’imposta di iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato).
Ma non solo: possiamo anche considerare che possiamo portarci in detrazione anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per istruzione la pratica di mutuo (come se non potessimo fare altrimenti) e di eventuali perizie tecniche, l’apertura di un conto corrente accessorio, escludendo invece eventuali polizze sull’immobile o polizze vita che spesso vi propongono/impongono e altre che trovate nell’articolo sotto evidenziato in celeste.
Vi ricordo inoltre che l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale sulla quale accendiamo il muto deve avvenire o nell’anno di imposta anteriore all’accensione o in quello successivo.
A tal proposito potete leggere la guida alla nuova detrazione fiscale dei costi aggiuntivi sul mutuo
Quali Mutui rientrano nella disposizione per la detrazione nel 730
Non tutti i contratti di mutuo danno diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati come per esempio quelli che sono stati stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione come per la ristrutturazione della propria abitazione, oppure per i mutui stipulati a partire dal 1993 per l’acquisto di una residenza secondaria, o ancora per i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non sono detraibili questi interessi sul mutuo
Non rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione nella compilazione del 730 o dichiarazione dei redditi Irpef gli interessi passivi che derivano da aperture di credito bancarie, cessione dello stipendio finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili e anche quelli che derivano da mutui che eccedono il costo dell’immobile eccedono.
Se stipuliamo un mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente e sempre che tali mutui non siano stati erogati in conto capitale.
Detrazione per l’acquisto delle pertinenze all’abitazione principale
In tal caso è necessario fare una precisazione in quanto se ci dovessimo attenere alla lettura della norma non si fa riferimento alla pertinenza, però è anche vero che laddove questo sia effettuato con atto autonomo e indipendente in effetti sostenetelo potrebbe essere difficile. Tuttavia laddove invece il vincolo pertinenziale si evinca da un unico atto notarile avente ad oggetto acquisto di casa e garage o cantina per esempio a mio modesto avviso porterei in deduzione anche gli interessi passivi relativi alla quota parte di mutuo contratto per l’acquisto del box o del garage o della cantina o di altra pertinenza.
Come si calcolano gli interessi da portare in detrazione nel 730
Nel caso in cui il capitale preso a prestito dalla banca sia maggiore del valore dell’immobile la detrazione fiscale IRPEF deve seguire la seguente formula fermo restano comunque il limite massimo di deducibilità con cui dovrete confrontare il risultato del calcolo seguente:
(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati) : capitale dato in mutuo
Importante rilevare che il valore del mutuo non deve essere maggiore del valore di acquisto dell’immobile. Più precisamente il valore del mutuo può anche essere maggiore del valore indicato nel rogito ma la detrazione degli interessi passivi potrà essere riferita solo alla proporzione tra valore di acquisto della casa e valore del mutuo. Gli interessi passivi detraibili saranno quelli derivanti dall’applicazione di questa percentuale. La ratio è che il legislatore fiscale finanzia l’acquisto della casa ma se voi per comodità prendete come mutuo un valore maggiore per sostenere altre spese la detrazione degli interessi passivi sarà possibile solo per la quota parte relativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione.
Interessi nel Mutuo cointestato
La detrazione degli interessi passivi spetta ad ogni cointestatario indipendentemente dalla quota di proprietà della casa, in quanto la detrazione spetterà in ragione della ripartizione del finanziamento; a tal proposito se il soggetto che paga il mutuo è uno quel soggetto sarà legittimato alla detrazione degli interessi per il 100%.
Tuttavia l’agenzia delle entrate ha chiarito anche che qualora due coniugi acquistino un immobile al 50% e solo uno risulta intestatario del contratto di mutuo solo il soggetto intestatario può detrarre gli interessi ma sul 100% degli interessi pagati.
La detrazione massima è di 4.000 euro e se siete contitolari di altri mutuo l’importo è sempre di 4.000 euro a meno che non abbiamo familiari a carico ipotesi in cui diveniamo titolari del diritto alla detrazione anche del familiare a carico. In caso di divorzio legale pronunciato con sentenza al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione degli interessi sul mutuo ma sempreché nella casa dimorino dei suoi familiari a carico.
Potete approfondire leggendo l’articolo sulla detrazione fiscale interessi del mutuo cointestato o in caso di nuda proprietà o in ipotesi di accollo.
Tabella Detrazione Interessi sul mutuo
Mutui stipulati |
Acquisto immobile |
Residenza |
Limite di spesa |
Dall’1.1.2001 e Dall’1.7.2000 al 31.12.2000 (1) |
Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo |
– Entro un anno dall’acquisto – Entro un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell’acquisto – Entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia |
€ 4.000 Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo |
Dall’1.1.1994 al 30.6.2000 |
Nei sei mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo |
entro sei mesi dall’acquisto |
|
Nel 1993 |
entro l’8.6.1994 |
||
Ante 1993 |
Non sono previsti limiti temporali |
entro l’8.12.1993 |
€ 4.000 Per ogni intestatario |
(1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dall’1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto |
Importante da ricordare
L’acquisto dell’immobile deve essere effettuato in un intervallo di tempo che va dall’anno precedente all’anno successivo alla stipula del mutuo. Inoltre la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dal rogito.
Ulteriori condizioni da rispettare per la detrazione degli interessi passivi
Ulteriori requisiti condizione per la fruizione del beneficio fiscale sui mutui è che il mutuo sia ipotecario ossia che sia garantito da ipoteca sull’immobile. Inoltre sarà fondamentale anche rispettare il requisito temporale che richiede l’acquisto dell’immobile per cui è stato accesso il mutuo nello stesso anno, in quello precedente o in quello immediatamente successivo. Ma non solo, sarà necessario anche che il proprietario vi trasferisca la propria dimora entro un anno dall’accensione del mutuo.
Deroghe al rispetto dei requisiti
Deroghe a questi requisiti sono concesse solo nel caso di trasferimento per motivi di lavoro che dovranno essere provate con comunicazioni da parte del datore di lavoro da tenere e conservare in caso di accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate. Stessa possibilità è consentita anche qualora ci si sposti per ricovero in istituti familiari per cui stiamo parlando di motivi di salute e sempre a patto che nel frattempo non avete concesso in locazione a terzi l’immobile.
Contratti esclusi dalla detrazione fiscale
Sono invece escluse altre forme di finanziamento, ossia gli oneri da esse scaturenti non beneficeranno della detrazione fiscale come per esempio le aperture di credito garantite da ipoteca o anche senza garanzia, oppure cambiali o anche cessioni di credito o di stipendi.
Coniugi separati legalmente e Coniugi a Carico
Anche nel caso di separati legalmente e cointestati in caso di separazione legale ad ognuno spetta una detrazione massima degli interessi passivi nella misura di 2 mila euro o 4 mila in caso di mutuo cointestato pagato solo da un soggetto. La detrazione spetta anche se ancora non l’abitazione non potrebbe essere definita principale ma che ci impegniamo a farla diventare entro una anno dall’acquisto. In caso di rinnovo o stipula di altro mutuo o surroga anche con un istituto di credito diverso non consideriamo il periodo che intercorre dallo scioglimento del primo e la stipula del secondo. Per la detrazione degli interessi sul mutuo è necessario comunque soddisfare la duplice condizione tra i coniugi ossia che entrambi (anche se con parti /proporzioni diverse) devono essere intestatari del mutuo e dell’abitazione. Il coniuge titolare del mutuo può portare in detrazione gli interessi passivi soltanto se l’acquisto avviene in comproprietà anche differente con l’altro coniuge anche se l’altro coniuge è fiscalmente a carico dell’altro
Nel caso di coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno. A scanso di equivoci e per maggiore chiarimento ribadisco sempre che 2 mila euro sono la base imponibile su cui calcolare la detrazione fiscale del 19%. Possiamo quindi stabilire che l’effettivo risparmio di imposta su un importo di 4 mila euro sarà pari a 760 euro.
Pertanto fino alla sentenza di divorzio il coniuge potrà continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo anche se l’abitazione gravata dal mutuo non è più la dimora abituale in quanto l’altro coniuge che ci abita resta comunque considerato fiscalmente un familiare. Anche dopo il divorzio non interrompe questo diritto se l’abitazione pur non vivendoci più viene utilizzata dai figli o dai suoi familiare ad eccezione dell’ex coniuge (che ormai non è più considerato un familiare).
Acquisto di casa alla moglie o figlio a carico
La detrazione fiscale in questo caso spetterà solo se i coniugi sono entrambi proprietari e cointestatari del mutuo altrimenti la detrazione spetta al solo soggetto tra i due che contemporaneamente è proprietario dell’immobile e intestatario del mutuo (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir). Nel seguito trovate una guida sintetica proprio per comprendere meglio quali sono i casi e le modalità per portare in detrazione gli interessi passivi per l’acquisto di casa del figlio anche alla luce delle modifiche che vennero introdotte nel 2001 al concetto di residenza e dimora abituale che hanno di fatto esteso l’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Detrazione Interessi per la casa dei figli: come funziona
Residenza anagrafica diversa dalla dimora abituale del proprietario o dei familiari
Somme prese a mutuo maggiori del valore della casa
Se il mutuo eccede il prezzo dell’immobile potrete detrarvi solo gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il prezzo e dovrete applicare la seguente formula:
Prezzo acquisto costo di casa x interessi passivi pagati sul mutuo / importo erogato con il mutuo
Per fare un esempio possiamo considerare il prezzo di 100 e mutuo per 130 e interessi annui pari a 3 la detrazione fiscale sarà pari a 100 X 3 / 130 considerando sempre il limite di 4 mila euro.
Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione degli interessi sul mutuo per separati e per la casa intestata al figlio
Dove vanno indicati nella dichiarazione dei redditi modello Unico o 730
Gli interessi passivi che scaturiscono da mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale più tutte gli altri oneri che abbiamo visto prima andranno indicati nel rigo E7 del 730.
Indicazione nel 730
Nella compilazione del modello 730 (o modello unico) o del modello 730 precompilato potrete indicare la detrazione per oneri sostenuti a titolo di interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e che molti erroneamente chiamano prima casa: gli interessi passivi su mutuo contratti per l’acquisto dell’abitazione principale infatti diritto ad una detrazione del 19% sul costo sostenuto e devono essere indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi e nei righi da E7 a E11, per il pagamento delle imposte.
Indicazione nel modello Unico
Nel modello Unico invece dovrete prendere in considerazione il quadro E oneri e spese RE, ma la cella è la stessa, questo al fine di agevolare noi operatori a districarci meglio tra 730 di marzo e unico di giugno, pertanto saranno il rigo RP7 ed RP11 le celle ad essere interessate anche se negli anni successivi potrà subire qualche modifica anche se i quadri saranno sempre quelli.
Detrazione fiscale interessi passivi Immobili in costruzione
Anche nel caso di immobili oggetto ancora di costruzione il legislatore fiscale ammette la detrazione degli interessi passivi anche se bisogna osservare alcune particolarità compresi anche eventuali oneri accessori e dove per costruzione si intendono i lavori atti a rendere abitabile un rudere o bene simile dalle caratteristiche catastali similari. La detrazione spetta solo nel caso in cui l’ultimazione dei lavori sia avvenuta prima dei 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori così come espressamente indicata nella Risoluzione Ministeriale n.1 del 2007 dall’Agenzia delle Entrate. Mutuo Ipotecario Misto (circolare 20 del 2011) e Mutuo del nudo proprietario (circolare AE numero 20 del 2011).
Leggete l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione fiscale degli interessi sul mutuo per la costruzione o ristrutturazione abitazione principale.
Vi segnalo anche il nuovo articolo dedicato alla detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo per la costruzione della prima casa
Mutuo per l’acquisto della casa del figlio
In questo caso purtroppo dovrete considerare sempre i principi che consentono la detrazione degli interessi passivi ossia la titolarità del diritto di proprietà dell’abitazione e l’intestazione del contratto di mutuo. Questo significa che non potremmo comprare casa ed intestarla i figli e mantenere il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo. Tuttavia potremmo comprare noi casa, intestarci il mutuo e destinarla all’abitazione principale di nostro figlio o familiare.
A tal proposito ho scritto un articolo dedicato proprio alla detrazione degli interessi sul mutuo della casa per i figli in cui trovate scritto come fare a scaricarli dalle tasse e qual’è la configurazione che dovete dare all’acquisto per poterlo fare.
Usufrutto e nuda proprietà del mutuo
Le situazione che normalmente si riscontrano nella pressi sono principalmente legate all’acquisto di casa al figlio con usufrutto oppure nuda proprietà al padre per esempio o intestazione al padre e abitazione che è utilizzata dal figlio. Tuttavia se il padre accende il mutuo di una casa che acquisterà a nome del figlio la detrazione degli interessi non sarà consentita a nessuno dei due.
In linea di massima il nudo proprietario può detrarsi gli interessi mentre l’usufruttuario no. Vediamo quindi un altro caso più complesso in cui l’acquisto da parte del padre è limitato alla nuda proprietà, padre che a sua volta accende il mutuo (perché alla fine è quasi sempre lui il solo a poterlo pagare purtroppo) e usufrutto al figlio. In questo caso la detrazione è consentita in capo al padre nel rispetto anche delle altre condizioni.
Leggete l’articolo di approfondimento legato alla detrazione degli interessi sul mutuo in caso di nuda proprietà
Detrazione fiscale delle altre spese sul mutuo: Notaio, imposte, perizie e altri gli oneri accessori
Non solo gli interessi sono detraibili ma anche le spese di gestione e di apertura pratica: come annunciato precedentemente saranno detraibili dalle tasse Irpef non solo gli interessi pagati sul mutuo ma anche le spese accessorie all’apertura del mutuo come per esempio il notaio, l’apertura della pratica, le spese di istruttoria e tutti quei piccoli costi che sommati diventano parecchi soprattutto in sede di stipula.
Rientrano altresì tra i costi detraibili le differenze dovute al cambio per i mutui in valuta, le imposte o le tasse per la cancellazione di ipoteche o di altra natura, i maggiori costi subiti a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato.
A tal proposito potete leggere la guida alla nuova detrazione fiscale dei costi aggiuntivi sul mutuo e quello sulla detrazione delle spese sul mutuo
Oneri Accessori sul mutuo
La detrazione spetta sulle spese e oneri accessori come per esempio le spese di istruttoria e di perizia tecnica e notarili. Lo stesso anche per la commissione spettante agli istituti per l’attività di intermediazione. Se vi propinano eventuali polizze sappiate che i premi relativi ad eventuali polizze vita o infortuni queste sono detraibili nella misura massima annua di 530 euro. Quelle relative alla tutela delle persone con disabilità grave invece arriva fino a 750 euro annue e quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nella vita quotidiana fino ad un massimo di 1.291,14 euro.
Definizione di Abitazione principale ed interessi passivi sul mutuo: anche i familiari valgono ai fini della detrazione
La condizione che prevede l’obbligo dell’abitazione principale entro un anno dall’acquisto dell’immobile richiede che si soddisfi il requisito previsto per aversi un’abitazione principale che ricordo sarebbe quella nel quale il contribuenti o i suoi familiari dimorano abitualmente: questa definizione è molto importante in quanto presta il fianco alla detrazione degli interessi passivi del mutuo anche al soggetto che pur essendo intestatario del mutuo e dell’immobile non ci vive perchè ci vive un suo familiare anche se non a carico. Per familiare inoltre è sempre bene ricordare che si intendono i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, compreso anche il coniuge.
Surroga e detrazione fiscale degli interessi
In caso di surroga e di rinegoziazione del contratto di mutuo la detrazione sugli interessi passivi spetta per un importo maggiore a quello che risulterebbe considerando la quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
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Nuda proprietà al figlio e usufrutto ai genitori
Nel caso in cui il figlio sia nudo proprietario della casa che hanno in usufrutto i genitori e sia lui a pagare il mutuo potrà detrarsi le rate (nel rispetto anche delle altre condizioni previste dalla norma) in quanto è sia intestatario sia rientra nell’ambito delle previsioni previste dalla norma in quanto come chiarito nella circolare n. 108 del 1996 per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) dimorano abitualmente. L’acquisto deve avvenire nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir)
In caso di trasferimento per motivi di lavoro mantengo la detrazione?
Qualora vi trovaste costretti a trasferirvi per motivi di lavoro in un altro comune la detrazione degli interessi passivi vale lo stesso anche se l’abitazione principale non è più la stessa e anche se è in un comune diverso da quello della sede legale della nuova società. A tal proposito ho letto la circolare 21 del 2010 che vi invito a leggere.
Vi ricordiamo che gli interessi andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi 730 di cui vi segnaliamo non solo la categoria di articoli che scriviamo appositamente ma anche alcuni articoli in particolari che possono fornire una guida per la compilazione e dare qualche consiglio. Non possiamo ovviamente segnalarvi la guida pratica alla compilazione del 730 o anche alla compilazione del modello Unico e del modello dove trovate veramente tanti consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
L’intestazione delle fatture è un problema che è stato approfondito nell’articolo dedicato alle fatture cointestate sul mutuo: Fatture e cointestazione del mutuo.
Mutuo per l’acquisto di immobili affittati
Se è stato acquistato un immobile affittato la detrazione fiscale vale a patto che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
Mutui Agrari
Mutui contratti da dipendenti delle forze armate
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale
Giova segnalare che caso della detrazione fiscale Irpef sugli interessi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale viene prevista la condizione esimente alla decadenza nel caso di dipendenti delle forze armate e di polizia che sono costretti a cambiare il comune di residenza. Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito
Detrazioni interessi Mutuo sulle seconde case: come funziona
Rinegoziazione, surroga ed estinzione anticipata e Altre informazioni utili sui mutui
Vi consiglio anche di leggere le guide alla scelta del mutuo migliore o la modifica di quello che già avete acceso con la surrogazione del mutuo, la rinegoziazione del mutuo o la sostituzione del mutuo.
Esempio Detrazione Interessi passivi sul Mutuo
Reddito imponibile | |||||
35.000,00 | |||||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 9.620 | |||
Aliquota effettiva | 27% | ||||
Imposta Netta | 9.620 | ||||
Rata Mensile Mutuo | 350 | ||||
Interessi passivi pagati nell’anno | 4.200 | ||||
Detrazione Massima | 4.000 | ||||
Detrazione spettante (19%) | 760 | ||||
Risparmio mensile | 63 | ||||
Rata effettiva | 287 |
Fonte normativa detrazione interessi mutuo
Art. 15 del Tuir che riporto nel seguito: ” b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
File editabile calcolo detrazione interessi passivi Irpef mutuo
Nuova Imposta da pagare sui finanziamenti
Vi segnalo nuovo articolo dedicato all’imposta sostitutiva da pagare sul mutuo dopo il DL 168 del 2004 del 2% o dello 0,25%.
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Nuovo leasing immobiliare
Concorrenziale rispetto al muto sta diventano il nuovo leasing immobiliare dal 2016 che consente di raddoppiare (e non solo) il beneficio derivante dall’acquisto di casa in leasing valevole solo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 che di fatto raddoppia, al verificarsi di alcune condizioni il beneficio fiscale.
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info@tasse-fisco.com
Pe risponderle mi sono andato a rileggere quello che c’è scritto nella circolare 17 del 2006 dell’agenzia delle entrate e la numero 7 del 2001 e da questo posso dirle che per la detrazione è necessario prima di tutto essere mutuatari, ossia aver intestato il mutuo e anche se in parti diverse. E’ importante inoltre rispettare anche la condizioni successiva che è quella di destinare l’abitazione principale entro un anno dall’acquisto e dove per abitazione principale deve intendersi quella nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (familiare=coniuge parenti entro il terzo grado affini entro il secondo).
Spero di averle dato qualche spunto in più
domanda
se casa è intestata al 100% ad un coniuge ma il mutuo per l’acquisto è stato acceso da entrambe… gli interessi di mutuo li detrae solo l’intestatario dell’abitazione? e se si in che percentuale?
Cercando informazioni ho trovato il vostro articolo. Volevo farvi i complimenti per come avete trattato in maniera esauriente l’argomento. ho trovato tutte le informazioni che cercavo!
Buongiorno,
vi espongo il mio dubbio a cui non ho trovato risposta in nessun articolo:
ho contratto un mutuo più alto del valore d’acquisto dell’immobile per cui scarico la quota di interessi passivi derivante dal calcolo proporzionale(con la formuletta sopra), poi di recente ho fatto la surroga. Secondo voi per calcolare la quota di interessi da portare in detrazione adesso nella formula devo usare la cifra del mutuo iniziale o quella dopo la surroga? Come potete immaginare fa una bella differenza, perchè utilizzando la cifra dopo surroga porterei in detrazione la quota intera di interessi passivi anzichè la metà
Questo mi sembra un ottimo spunto
buongiorno io ho acquistato casa e stipulato un mutuo nel 2007. abitazione e contratto di mutuo entrambi intestati a me al 100%. Sono coniugata in regime di comunione dei beni ma da due anni non lavoro. Il mio consulente fiscale mi ha detto che non avendo reddito non posso recuperare nè gli interessi del mutuo nè la quinta rata decennale delle detrazioni del 36% per il recupero edilizio (acquisto del box pertinenziale con bonifico e fattura a mio carico). E’ corretto? nel caso che mio marito si accolli il mutuo che attualmente effettivamente grava su di lui potrebbe portare lui in detrazione quanto di mia spettanza come attualmente avviene solo per le spese mediche?
Nel rispetto delle altre condizioni previste in merito all’intestazione del mutuo e della proprietà di casa la detrazione massima prevista può esere ottenuta avendo sua moglie a suo carico, prevsione che si avrà quando sua moglie smetterà di lavorare. Un escamotage non c’è per intenderci, altrimenti il provvedimento non sarebbe equo.
Salve vorrei da voi un piccolo chiarimento, io e mia moglie (lavoratori dipendenti), abbiamo un mutuo cointestato(1^casa), ed ogni anno alla presentazione del 730 , causa ritenute irpef basse di mia moglie riesco solo a recuperare parte delle detrazioni degli interessi passivi di mutuo sulla meta’ a lei spettante. In queste condizioni cosa bisognerebbe fare affinche’ io possa recuperare tutto cio’ che gli spetta? Posso scaricare tutto io, visto le alte ritenute irpef presenti sul mio CUD e dove potrei dichiarare tranquillamente i 4.000,00 euro previsti per gli interessi passivi?
E se un giorno mia moglie non lavorasse più come dovro’ fare a recuperare il tutto?
Grazie so che sicuramente mi sarete di aiuto.
Provi a leggere la circolare 17 del 2006 dell’agenzia delle entrate che mi sembra si esprima in merito ad un caso analogo al suo.
Chiedo cortesemente riscontro al mio quesito del 2/05/201 che di seguito trascrivo, grazie:
“Buongiorno, io, mia moglie e mio figlio abbiamo contratto un mutuo ipotecario per acquisto prima casa in quanto mio figlio, cointestatario del mutuo è intervenuto come usufruttuario e noi per la nuda proprietà. A questo punto gli interessi passivvi chi li può portare in detrazione? Sembrerebbe che mio figlio in quanto usufruttuario non può detrarre la propria quota di 1/3. Ma io avendo mia moglie a carico potrei detrarre i 2/3?”
In attesa di Vs/ cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Domanda particolare a cui mi sento di dare una risposta negativa per via del fatto che qualora si trattasse di un nuovo acquisto con un contratto di mutuo autonomo e rispettasse i requisiti previsti per la detrazione degli interessi passivi si. La risposta risiede nel fatto se considerare o meno la ringoziazione come un nuovo contratto di mutuo autonomo rispetto al precedente. Io propenderei per no, ma sarebbe necessario un notevole approfondimento per darle una risposta più sicura. Spero comunque di averle dato uno spunto in più.
Salve, vorrei sapere se avendo acquistato una casa (la seconda) ma avendoci portato la mia residenza, posso richiedere la detrazione degli interessi passivi.
grazie
Buongiorno, volevo sapere se io posso portare in detrazione gli interessi passivi + gli oneri notarili sostenuti per rinegoziare il mututo con una nuova banca, anche se non potevo portare in detrazione il mutuo precedente perchè avevo spostato la residenza dopo i 12 mesi dalla data di acquisto dell’abitazione principale previsti. Grazie
Si sempre che rispetti i requisiti previsti.
vorrei sapere se con mutuo cointestato e io come unica proprietaria con residenza posso indicare su 730 totalità spese (interessi, oneri notaio ecc.)
grazie
Buongiorno, io, mia moglie e mio figlio abbiamo contratto un mutuo ipotecario per acquisto prima casa in quanto mio figlio, cointestatario del mutuo è intervenuto come usufruttuario e noi per la nuda proprietà. A questo punto gli interessi passivvi chi li può portare in detrazione? Sembrerebbe che mio figlio in quanto usufruttuario non può detrarre la propria quota di 1/3. Ma io avendo mia moglie a carico potrei detrarre i 2/3?
In attesa di Vs/ cortese riscontro porgo cordiali saluti.
nel mese di maggio ho estinto un mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale di proprietà di mia moglie (in comunione dei beni) accendendone nel contempo uno nuovo di entità superiore. La mia domanda è gli interessi del nuovo mutuo sono deducibili?
Grazie per las cortesia
vorrei un chiarimento in merito al limite di €4.000. si riferisce all’importo da scrivere sul 730 oppure al limite massima che è possibile detrarre? mi spiego meglio con un esempio: nel corso del 2011 ho sostenuto spese per interessi passivi (compresi oneri accessori) per €5.500, il 19% va calcolato su €5.500 oppure su €4.000? grazia anticipatamente per la risposta. saluti
Si, quelli che indica la banca come interessi passivi pagati e corrisposti nel corso dell’anno passato.
ho un mutuo ipotecario che ho utillizato x pagare mutuo regionale vorrei sapere se posso scaricare interessi passivi
io e mia moglie facciamo 730 congiunto, ma la casa ed il mutuo sono intestati a lei. Nel 2011 mia moglie ha avuto come reddito solo la disoccupazione (€ 3.540) con ritenute IRPEF Zero..Domanda, nel 730 congiunto non avendo mia moglie ritenute gli interessi del mutuo si possono recuperare sulle mie?? Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio sin d’ora per la cortese collaborazione. Saluti Rocco
Si se lei è fiscalmente a tuo carico. A tal proposito la inserisci nella tua dichiarazione dei redditi per intenderci?
Buongiorno io e la mia compagna siamo conviventi, la casa e’ cointestata e anche il mutuo,considerato che lavoro solo io posso prendere il 100% dalla rimborso del 730? Grazie
Sinceramente mi rifrei al contenuto del contratto cosa dice, ossia farei corrispondere l’anno da cui fa detrarre gli inteeressi dall’anno in cui avviene il passaggio di proprietà. Potrei anticipare l’anno laddove nel contratto non vi sia la possibilità di rescindere il contratto di locazione ma mi sembrerebbe una forzatura.
E’ possibile portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo di un immobile acquistato con contratto di locazione e patto di futura vendita? Ho la residenza lì dal 2010, il mutuo è partito nel 2011, dopo 6 mesi dalla firma del contratto e nonostante la locazione di 8 anni (già pagata anticipatamente) sia ancora in corso.
Come mi dovrei comportare?
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