Microcredito: cos’è, come funziona e come accedere

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

denaro, credito, microcreditoVediamo in sintesi cos’è il microcredito e come si accede al microcredito per le PMI (piccole e medie imprese), insieme a cosa bisogna fare per avere il denaro dal fondo di garanzia per sostenere gli investimenti e creare iniziative imprenditoriali più solide per rivolgersi ai mercati nazionali ed esteri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato apposito decreto il 18 marzo 2015 contente le istruzioni per verificare la possibilità di accesso, requisiti ed istruzioni operative per accedere al Fondo di Garanzia.

Cos’è il microcredito e a cosa serve

Il Microcredito consiste nell’erogazione di finanziamenti finalizzati all’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

A cosa serve il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia offre sostegno non finanziario ma in termini di garanzie verso il finanziatore dell’impresa che richiede il finanziamento e il soggetto finanziatore: l’impresa richiedente così non ha un contributo in denaro ma ha un garante nella richiesta di finanziamento e questo già vuol dire tanto in un periodo come questo dove le bance invece di erogare investimenti ed immettere la liquidità concessa dall’UE comprano BOT . In tal modo hanno una vera e propria garanzai pubblica che alla banca piace molto anche se sfortunatamente non discplina condizioni faveorevoli di accesso, spese ed interessi.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo di garanzia genera un importante effetto leva finanziario, in quanto per ogni euro del Fondo si attivano circa 16 euro di finanziamenti per le PMI.  Questo perchè il finanziamento è in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace strumento di politica industriale che presenta un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione:  è, inoltre, un fondo rotativo che per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.

Successivamente a questo leggere il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 2014 recante proprio la disciplina del Microcredito.

Chi può accedere al Microcredito del Fondo di Garanzia

I soggetti beneficiari finali del sono le piccole e medie imprese così come definite dalla normativa europea, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea oltrechè i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.01.91 n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.

Chi non può accedere al microcredito: i soggetti esclusi dal Fondo

Il fondo essendo per le PMI esclude a priori le imprese che superano i seguenti limiti dimensionali:

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

  • a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  • b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  • c) societa’ di persone, societa’ a responsabilita’ limitata semplificata, o societa’ cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

In base alla natura giuridica delle imprese inoltre ci saranno anche altre esclusioni che riguardano le società a responsabilità limitata (anche le unipersonali), i titolati di società di persone e contribuenti con partita Iva aperta da più di 5 anni.

Inoltre si predilige anche la solidità finanziaria per cui sono previste delle esclusioni per i richiedenti che manifestano al momento della richiesta un indebitamento superiore a 100 mila euro.

I requisiti e le condizioni da rispettare per accedere al microcredito in sintesi sono:

  • Avere aperto la partita Iva da almeno 5 anni ed essere operativi (immagino cheserva e verifihcino che facciate fatturato anche);
  • Avere un massimo di 5 dipendenti se siete lavoratori autonomi o ditte mentre se avete società il massimo è 10
  • L’attivo di stato patrimoniale deve essere inferiore a 300 mila euroda almeno tre esercizi annuali
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 200 mila
  • Debiti inferiori a  100 mila euro

Importo massimo coperto da garanzia è l’80% dell’investimento.

A cosa devono essere finalizzati gli investimenti a disposizione

Con le dotazioni finanziarie che vi potranno mettere a disposizione potrete acquistare beni, le materie prime o anche eventuali prestazioni di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni di affitto o per le operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.
Con le stesse dotazioni potrete anche remunerare nuovi dipendenti o soci lavoratori o anche pagare corsi di formazione professionale per voi o i vostri dipendentio per i soci anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Quanto è possibile chiedere al Fondo di Garanzia come Microcredito

Le caratteritiche dei finanziamenti concessi sono le seguenti:

  • non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.
  • Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
    • a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
    • b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
  • L’operatore di microcredito puo’ concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
  • Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo’ essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
  • La durata massima del finanziamento non puo’ essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
  • Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2.

Nel caso di finanziamento pe 35 mila euro l’erogazione viene ripartita in sei rate.

Criteri per accedere al fondo

I criteri di valutazione per accedere al fondo sono stati modificati per recepire i mutamenti del contesto economico e finanziario a cui tutte le imprese dovranno essere soggetto. Se pensiamo già solo al recepimento della direttiva Solvency II possiamo avere uan dimensione dell’interesse che si ha rispetto alla valutazione del capacità economica reddituale, patrimoniale e finanziaria che devono dimostrare di avere le imprese.

Non basterà solo la presentazione della domanda di finanziamento ma il fondo possimao dire che parteciperà all’attività dell’impresa che in quanto è previsto che assisterà l’impresa o il lavoratore autonomo dalla fase della stesura del business plan allo sviluppo dell’attività prima della presentazone della domanda sul portale del Ministero dello sviluppo economico. Si instaura un vero e proprio pattiche porteranno entrambe le figure e cooperare per realizzare l’idea dell’imprenditore da una parte e…..non fare perdere i soldi all’altra.

Vi sono poi una serie di caratteristiche ulteriori che devono avere i soggetti che desiderano accedere al finanziamento come anche le caratteristiche dei soggetti finanziatori. Elemento particolare per esempio riguarda il divieto di acquistare beni o servizi del soggetto finanziatori mentre il il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non puo’ in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma

Come accedere al fondo di garanzia per il Microcredito alle imprese

Viene previsto un click day ossia un giorno preciso in cui si potrà presentare prenotare le garanzie del fondo da parte del soggetto finanziato e tale prenotazione sarà valida per i successivi 5 giorni lavorativi in attesa che richiediate la fattibilità del vostro progetto all’operatore del microcredito che potrà essere una banca o altro istituto finanziario iscritto all’articolo 106 del TUB.

Per accedere ci si dovrà prima di tutto attivare mediante apposita procedura on line sul sito del microcredito dove troverete anche l’elenco dei soggetti finanziatori. Al momento dell’iscrizione vi sarà attribuito un codice identificativo con una  password e attraverso il portale richiederete accesso a determinati investimenti e che in pratica è come si prenotaste le vostre somme. La prenotazione vale per 5 giorni ed il soggetto finanziatore se valuta positivamente la richiesta la prende in carico e comunica l’esito positivo. Nei successivi 60 giorni il soggetto finanziatore deve inviare parallelamente la Mediocredito Centrale la richiesta di garanzia.

Il termine di 60 giorni non è prorogabile e rappresenta il termine entro cui la proceudra deve chiudersi a pena di decadenza dal beneficio.

Potete anche diventare soggetti finanziatori del microcredito

Partiamo con il dire dove nasce e come si definisce e vedrete che sarete già un passo avanti: se leggete l’Art. 111 Microcredito vedrete che: 1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, ((…)) possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa’ di persone ((o societa’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni)) o societa’ cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;  c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di ((societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata e cooperativa));  b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; c) requisiti di onorabilita’ dei soci di controllo o rilevanti, nonche’ di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; d) oggetto sociale limitato alle sole attivita’ di cui al comma 1, nonche’ alle attivita’ accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attivita’.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in
condizioni di particolare vulnerabilita’ economica o sociale, purche’ i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
((3-bis. Nel caso di esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3, questa attivita’ e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente)).
((4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche’ dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attivita’ indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.))
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:  a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita’, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela.
((5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito e’ subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.))

Settori di attività agevolabili dal Microcredito

I settori agevolabili sono i seguenti:

  • Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)
  • Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)
  • Estrazione di minerali
  • Attività manifatturiere
  • Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
  • Costruzioni
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
  • Alberghi e ristoranti
  • Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
  • Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
  • Istruzione
  • Sanità e altri servizi sociali
  • Altri servizi pubblici, sociali e personali

Materiale documentale e normativo sul microcredito

Riferimenti normativi: Mi raccomando di leggere il testo normativo per avere contezza di cosa ha disciplinato il nuovo decreto sul microcredito che potete trovare qui: Decreto_18_marzo_2015_Microcredito e soprattitto il Decreto n.176 del 2014 recante la disciplina sul microcredito

Altri riferimenti normativi sono
Decreto del 24 dicembre 2014
Decreto n. 107, 11 maggio 2015
Decreto del 18 marzo 2015

2 Commenti

  1. Salve il volevo info dove posso fare la richiesta oo sono di Mazara del Vallo – Trapani grazie a chi risponde

  2. Salve. Innanzitutto grazie per le informazioni esplicite contenute nell’articolo. Avrei una domanda? Nel caso dovessi presentare la domanda per il microcredito per un’attività ( esempio Creperia), una volta avuta conferma positiva, e una volta erogato il credito, posso utilizzare i soldi per avviare un’attività diversa dalla domanda presentata? Mi spiego meglio. Se al posto di fare una Creperia in città , dovessi invece aprire un’attività ambulante di street food sempre inerente alla Creperia , ci potrebbero essere problemi da parte dell’ente erogatore?

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