Aggiornato il 4 Maggio 2023
In alcuni casi l’azienda acquista concede il rimborso parziale o totale del costo sostenuto dai propri dipendenti per gli interessi pagati sul mutuo per l’acquisto di una abitazione. Vediamo come funziona la tassazione in busta paga della voce stipendiale che passerà ne cedolino mensile a titolo di rimborso e vediamo anche di rispondere alla domanda dei lettori se questa voce sia tassata in busta paga oppure goda della non imponibilità ai fini IRPEF e se si, in quale misura e nel rispetto di quali requisiti.
L’azienda può prevedere un contributo economico a favore dei propri dipendenti che stipulano un contratto di mutuo per l’acquisto di casa consentendo così di sostenere un minore onere ogni mese.
La domanda che ci si pone e se le somme restituite ai dipendenti per il rimborso degli interessi sul mutuo sia da considerarsi reddito da lavoro dipendente tassabile o no e se sia imponibile anche ai fini contributivi ed assistenziali
Per quello che concerne la percentuale di rimborso sugli interessi non esiste una percentuale prestabilita di rimborso. Tuttavia esiste una percentuale massima di detrazione consentita e anche delle condizioni da rispettare affinchè questa sia possibile.
L’articolo 51, comma 4 del Tuir – Testo unico delle imposte sui redditi recita infatti che : “b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;”
Questo significa che il rimborso degli interessi gode di una agevolazione fiscale nella misura del 50% per cui qualora il datore di lavoro rimborsasse una percentuale superiore, supponiamo il 60% per fare un esempio pratico, il 10% sarebbe tassato in busta paga perchè concorrerebbe alla determinazione dell’ammontare totale del reddito di lavoro dipendente.
Materialmente l’azienda si dota di una policy o di un regolamento interno con cui generalmente si invita il dipendente a produrre la documentazione attestante l’accensione del mutuo, il rogito notarile dove sarà riportato il piano di ammortamento. Nel piano di ammortamento sono evidenziate le rate mensili che il dipendente pagherà e da cui l’azienda può calcolare la percentuale di riaccreditare al dipendente.
La norma non impone che l’acquisto sia effettuato per la prima casa o per la seconda casa o anche per l’acquisto di case vacanze. Motivo questo che ci spinge a ritenere che lo stesso regime di tassazione o meglio di non imponibilità sia adottabile anche per l’acquisto della casa al mare, ai figli.
Spesso poi lo stesso tipo di contributo viene concesso anche per la stipula di mutui concessi per la ristrutturazione di casa.
Anche in questo caso valgono le stesse regole viste sopra.
Altri esempi di fringe benefit per non sbagliarsi
Altro esempio sono i rimborsi concessi per l’erogazione di borse di studio o anche per le frequentazione di percorsi scolastici o universitari. Vi segnalo a tal il relativo articolo di approfondimento (Tassazione Contributi Borse di studio erogate dal datore di lavoro) dove troverete altri importanti chiarimenti sul tema rimborsi e contributi da parte del datore di lavoro.
Per approfondire altre tematiche relative ai fringe benefit o altre fattispecie di contributi erogati dal datore di lavoro o dalle aziende ai propri dipendenti vi invito a leggere anche gli articoli dedicati alla tassazione dei fringe benefit in busta paga dove trovate anche tanti altri esempi.
Fringe benefit: auto aziendale
Un esempio classico di fringe benefit riguarda la tassazione dell’auto in busta paga.