Esistono modifiche ai tassi di interesse applicati ai mutui in banca che potrebbero determinare la convenienza alla richiesta di una variazione del tasso applicato dalla vostra banca, quindi alla rinegoziazione del mutuo.
Vediamo quando è possibile richiederla e se ha un costo
La ringoziazione del tasso di interesse diviene giuridicamente tutelata in quanto in un contratto di durata piuttosto lunga l’indeterminatezza del tempo può creare uno squilibrio eccessivo nelle prestazioni date tra le parti per cui è possibile sia modificare le condizioni sia inserire nuove condizioni all’interno del contratto. In questo intervallo i fattori che possono portare alla rinegiziazione possono essere sia la crisi economica del debitore a seguito per esempio della perdita dle posto di lavoro, casi di invalidità, decesso di un familiare che attenua la capacità reddituale dei soggetti che hanno contratto il mutuo che può portare a problemi nel pagamento delle rate del mutuo sia fattori esogeni come la crisi economica o dei mercati finanziari. Ciò è fatto nell’interesse delle parti in quanto entrambi preferiscono che il rapporto continui.
Per farlo sarà necessario contattare la banca che ha erogato il mutuo con congruo anticipo e verificare insieme quali possono essere le migliori soluzioni da apportare, considerando in primis la motivazione che ha portato a sedersi per ridefinire le condizioni…
Va da sè che le cause determineranno anche la tipologia delle modifiche da apportare al mutuo in quanto se si tratta di una perdita momentanea del lavoro sarà sufficiente richiedere una modifica nella durata dle mutuo in modo da abbassare la rata mensile e renderla più gestibile. Questo se si ritiene che il lavoro non sarà possibile riaverlo nel breve periodo per cui si dorvà procedere con l’erosione delle scrote di risparmi familiari o chiedere un nuovo prestito di breve termine.
Il valore del muto ricordate poi che potrà ingenere essere pari al massimo all’80% del valore dell’immobile e tanto più la percentuale sarà alta tanto più il costo potrebbe aumentare.
La rinegoziazione del mutuo tuttavia non è obbligatoria da parte della banca…
per cui occhio alle considerazioni sui costi che vedremo dopo perchè potrebbero essere il costo che dovete pagare alla banca per farvi concedere la rinegoziazione. Del resto chi veramente ci perde dall’insolvenza delle rate è la persona… e non la banca! Leggere anche cosa accade secondo ADICO quando, invece di provare a rinegoziare, non si riesce a pagare la rata del mutuo.
Cambio banca nel mutuo: la portabilità
La rinegoziazione pur non essendo obbligatoria da parte della banca fa si però che voi possiate tranquillamente e ormai anche in tempi brevi e con costi ristretti favi un giretto per i comparatori di mutui e vedere se le vostre condizioni sono anocra valide o sono ancora in linea con il mercato in quanto ricordate che vale sempre la portabilità del mutuo ossia il cambiamento del soggetto mutuante ossia dell’Istituto con cui accendere il mutuo per cui così facendo potrete mettere in competizione le banche per spuntare magari condizioni più favorevoli.
Alla portabilità del mutuo la vostra precedente banca no potrà opporsi ed inoltre voi non dovrete sostenere costi aggiuntivi.
Effetti nei confronti dei terzi
Comunque dobbiamo ricordare che il nuovo tasso di interesse sul mutuo non sarà opponibile ai terzi se non limitatamente al valore del tasso originariamente pattuito tra le parti in quanto il nuovo non costituirebbe in linea di principio una novazione del contratto. Non è prevista infatti per questo genere di modifica una nuova comparsa dal Notaio per la stiupla di un nuovo atto.
Costi della rinegoziazione del mutuo
Tale modifiche dovranno inoltre essere interamente a carico della banca eccetto il caso in cui non si cambi il soggetto mutuante ossia la banca che ha erogato il mutuo per cui non si dovranno paagare eventuali commissioni di rinegoziazione o spese bancarie o amministrative. Solo nel caso di modifica della durata del mutuo ipotecario si dovranno prevedere anche anche i maggiori costi sulle polizze assicurative a copertura che dovranno essere forse rinegoziate. Non serve recarsi dal notaio in quanto per la modifica del tasso di interesse servirà solo una scrittura privata autenticata ex articolo 1231 del codice civile.