Certificato contro doppie imposizioni: Format, Domanda e Costi per richiederlo

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Il format per la certificazione dello stato di residenza fiscale nel periodo di imposta serve per eliminare la doppia imposizione tra paese di residenza fiscale anagrafica e quello dove il reddito si considera prodotto in base alla convenzione tra due paesi. Nel seguito vediamo come si fa a richiederlo all’agenzia delle entrate dando dei chiarimenti su costi, i tempi, la modulistica e anche l’autocertificazione sostitutiva che potrebbe essere compilata per evitare di andare all’agenzia delle entrata e pagare le marche da bollo o modello F23 per farselo rilasciare.

A cosa serve il certificato contro le doppie imposizioni

Quando siamo in procinto di stipulare dei contratti o porre in essere degli affari con società estere è necessario (e talvolta fondamentale), ai fini della possibile erosione del mark-up/guadagno, è determinante analizzare anche la variabile fiscale e come sono tassati e dove i proventi derivanti da quell’operazione.

Questo avviene perché vi sono dei redditi che possono essere tassati sia in un paese sia un altro. Nel gergo tecnico si assiste ad una doppia tassazione o double taxation in quanto lo stesso reddito viene tassato sia nello stato di residenza fiscale della società che lo consegue sia nello stato dove questo reddito è prodotto (Stato della Fonte).

Per evitare la doppia tassazione e la conseguente erosione ingiustificata dell’utile le parti solitamente si scambiano, ancor prima della conclusione del contratto un certificato di residenza fiscale volto a comprovare prima di tutto l’effettiva residenza fiscale di entrambe le parti e verificare la convenzione contro le doppie imposizioni da adottare.

Dove presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata presso un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle entrate indipendentemente da quello di competenza.

Non intravedo la possibilità di poterlo richiedere on line e già questo alle soglie del 2017 mi sembra una discreta mancanza facilmente risolvibile con SPID.

L’efficacia verso terzi

L’efficacia di questo certificato a mio modesto avviso è alquanto dubbia in quanto l’agenzia delle entrate non può che certificare che voi siate residenti fiscalmente in Italia rispetto al periodo di imposta precedente a quello di richiesta.

Sappiamo quali sono i requisiti per la residenza fiscale e come il parametro dei 183 giorni anche non consecutivi sia una caratteristica dirimente per l’attribuzione della residenza in Italia o altro paese.

L’Agenzia delle entrate quindi non può che certificare l’anno di imposta appena trascorso. All’estero però ti chiedono il certificato per l’anno a venire e questo potrebbe creare die problemi.

 

Trattamento fiscale estero

Nella sostanza secondo me serve solo nei rapporti tra le parti in quanto il profilo fiscale legato a quella specifica operazione tra due paesi nei confronti del fisco viene ad esistenza solo a fine esercizio e sarebbe sicuramente accertata solo in un secondo momento. Laddove ci dovessero sorgere delle criticità o una ripresa a tassazione di qualche reddito quel certificato servirebbe solo a testimoniare la buona fede della controparte. In poca sostanza se stipulo un accordo con una controparte estera che mi dice di essere residente in ITA e successivamente scopro che era residente a Panama e subisco delle sanzioni mi rifarei sulla controparte che mi ha dichiarato una cosa non vera.

Quanto costa l’attestazione della residenza fiscale

Per la richiesta va presentata una marca da bollo da 3,10 euro valevole però solo per un paese da consegnare al momento della richiesta. Alcuni uffici la rilasciano contestualmente, altri invece richiedono qualche giorno, altri la rilasciano solo in alcuni giorni della settimana. Sono a conoscenza di alcune agenzie delle entrate che lo fanno per tutti i paesi ad un prezzo se non erro di 16 euro ma prima mi informerei presso l’agenzia specifica. Il problema di questa modalità è che seppur doveste richiederla a gennaio la controparte che ve lo richiederà, supponiamo a ottobre, potrebbe volere un certificato aggiornato. Sta a voi la valutazione a seconda della controparte. Se volete pagare con F23 (sconsiglio) potete presentare il modello F23 quietanzato con il versamento di 3,10 euro per tributi speciali.

Chi può richiedere il certificato

Naturalmente lo possono richiedere tutti i diretti interessati persone fisiche o dei loro delegati muniti di apposita delega scritta munita di documento di identità valido.

Potranno richiederlo anche i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche come le società di capitali, gli enti commerciali e non, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione.

Format da utilizzare per la richiesta all’agenzia delle Entrate

Format Certificato contro le doppie imposizioni

attestato_richiesta_res_fiscale_pf_società+ita_ing-2

Nel seguito trovate anche il testo se volete riportarlo per esempio su carta intestata o su altro modello

ATTESTATO DI RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR INDIVIDUALS

Sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per

On the basis of information included in the Tax Register and with reference to

Anno d’imposta – Tax year _______
si attesta che – this is to certify that
Cognome- Surname___________________________ Nome – Name_________________________ codice fiscale – tax identification number _______________________________________________

indirizzo – address
città- city __________________ provincia – province ____________________
via e numero civico – street, number _______________________________ cap – zip code _______

che ha richiesto il presente attestato ai sensi della vigente Convenzione tra Italia e________________________ ai fini dell’applicazione dell’art. __________ della medesima Convenzione,

risulta residente in Italia ai fini fiscali.

that requested this certificate pursuant to the Convention for the avoidance of double taxation in force between Italy and ______________________ for the application of Article__________ of the same Convention

is a fiscal resident of Italy.

Luogo e data:_______________________________

Place and date:

Viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. Ai sensi dell’art. 40, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero.
Certificate issued for all uses authorized by law. According to Art. 40 of Presidential Decree no. 445/2000, this certificate is released only for abroad.

Nel campo “Qualità di” andrà indicato il titolare o rappresentante legale della società o soggetto munito  di potei di legale rappresentanza conferiti dal consiglio di Amministrazione o dall’assemblea della società e che dovrà riportare anche la qualifica (CEO, CFO, DIRETTORE, ETC o altra qualifica;
Nel campo “Nazione” va indicato il nome dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e a cui va consegnata l’attestazione;
Nel campo “Reddito” va indicato il tipo o i tipi di reddito prodotto, oggetto delle Convenzioni ad esempio: immobili, utili delle imprese, dividendi, lavoro autonomo, lavoro dipendente, pensioni ecc.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE. Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU. In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all’esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui trovate l’elenco delle Convenzioni Vigenti

http://www.tasse-fisco.com/international-taxation/elenco-convenzioni-contro-doppie-imposizioni-fiscali-vigenti/36334/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/chi-credito-imposta-estero-lavoro-domanda-risposte-chiarimenti/28969/

3 Commenti

  1. Finalmente qualcuno mi scrive su questo annoso problema. Nella sostanza l’agenzia delle entrate dopo una vita che emette certificati di residenza fiscale decide di rileggersi il Tuir e fa suo il principio della “maggior parte del periodo di imposta” inserendo i famosi 183 giorni come spartiacque. Naturalmente in barba a tutti i riflessi operativi. Lo fa senza rilasciare alcun chiarimento, provvedimento, comunicazione preventiva sul sito dell’agenzia delle entrate. Lo fa senza fornire alcuna soluzione. A questo aggiungo anche i tempi biblici per ottenerlo dalla richiesta. In pratica prima del primo luglio non posso richiederlo. Ci vuole non si sa quanto per averlo quando fino a due ani fa lo rilasciavano de visu. A questo aggiungo che alcuni dicono che è gratis altri richiedono il modello F24 quietanzato. Non solo ma quello dell’anno precedente non ha validità primo luglio – 30 giugno per cui non vale fino al 30 giugno 2020 (come sarebbe stato più facile pensare) per via dell’autonomia dei periodi di imposta.
    Insomma su questo tema un bel pasticcio. Per non parlare poi della risposta classica che da un ano si sente: “E’ colpa del Covid”…vale per qualsiasi cosa ormai. Mi permetto quindi di suggerire una soluzione pratica che possa mettere d’accordo tutti: richiedere un certificato come prima scrivendo sul certificato che alla data la società risulta residente. Ai clienti esteri importa questo e basta. Il commercio secondo loro può attendere, luglio agosto o settembre?!?…a volte ci vorrebbe un pò di sano pragmatismo….per concludere prima di dire che il certificato che ha visto è falso controlli la data….se è postdatato è falso ma dubito che siano così pazzi da far uscire un documento postdatato dall’agenzia delle entrate.

  2. Un cliente mi chiede l’attestato di residenza fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate Italiana per il 2021. L’Agenzia a Napoli dice che lo può rilasciare solo a partire dal 1 Luglio 2021, cioè solo dopo trascorsi 183 giorni solari. Io devo fatturare già nel corso del primo semestre 2021. Il Cliente mi dice che ha ricevuto già un certificato emesso per un altro fornitore per il 2021 dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza. Si può dire che quel certificato è falso? Come posso risolvere la situazione per la mia azienda?

  3. Buongiorno,
    non mi è chiaro un dettaglio sulle tempistiche, se mi chiedono di presentare il modulo per l’anno in corso entro marzo, l’Agenzia delle Entrate mi consegnerà il modulo che vale per tutto l’anno 2021?

    Grazie

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