Attivata dall’INPS la nuova procedura esclusiva per la richiesta di disoccupazione

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Dal I marzo di quest’anno la nuova procedura online attivata dall’INPS è diventata l’unica modalità (sia per i cittadini sia per il Contact center sia per i Patronati) per presentare le domande di indennità di disoccupazione NASpI (indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso l’occupazione) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata).

Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito web dell’INPS. Gli interessati devono autenticarsi con identità digitale (ovvero SPID almeno di Livello 2 oppure CNS oppure CIE 3.0). Il percorso è poi semplicissimo: si va in “Sostegni, Sussidi e Indennità”. Quindi si clicca in “Per disoccupati”. Da qui si va in “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” e poi “Utilizza il servizio”, “NASpI-Domanda” e “Utilizza il servizio”. Oppure “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” e poi “Utilizza il servizio”, “DIS-COLL-Domanda” e “Utilizza il servizio”.

NASpI: requisiti e scadenze

NASpI è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita nel 2015. Si tratta di una indennità che viene erogata su domanda dell’interessato.

Possono presentare domanda i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sono compresi anche. dal I gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che lavorano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

La NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore al tetto stabilito annualmente e comunicato dall’INPS (1.425,21 euro per il 2024). Se la retribuzione media è superiore al tetto indicato la prestazione è invece del 75% del tetto più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.550,42 euro per il 2024).

La prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

La prestazione è “corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni”, quindi per un massimo di due anni.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (oppure 68 giorni dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale, dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa).

DIS-COLL: requisiti e scadenze

L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

Non spetta a collaboratori titolari di pensione, titolari di partita IVA, amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.

La DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile. Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l’indennità di disoccupazione ha una maggiorazione (1.425,21 euro per il 2024). La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.

In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.

A partire dal sesto mese, l’indennità si riduce ogni mese del 3%.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica “un evento di maternità” o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

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