Il nuovo congedo parentale a ore ossia questa fantastica possibilità offerta alle mamme e ai papà che possono richiedere il permesso per la riduzione dell’orario di lavoro non più solo per giorni interi ma per singole ore e quando desiderano, approdando così al sogno di uscire prima dal lavoro e andare a prendere i propri figli a scuola!
Vediamo così come funziona e come è possibile richiedere questi congedi parentali frazionati, in quanto sicuramente i datori di lavoro non saranno proprio contentissimi: chi resta in azienda dovrà subire una presenza del lavoratore che talvolta potrebbe essere anche intermittente. In calce all’articolo potrete leggere anche le novità introdotte con la nuova Legge di Bilancio 2017 che incrementa i giorni concessi al padre per il congedo di paternità innalzandoli a 4 dal 2018, in luogo degli attuali 2. Il congedo ricordo che sono sempre retribuiti dall’INPS.
Novità 2020: cosa cambia L’articolo 23 del Decreto Legge Cura Italia innalza a 30 giorni la durata del congedo parentale dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i figli di età non superiore a 12 anni.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età di 16 anni hanno diritto al congedo senza possibilità di essere licenziati o di perdere il posto di lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole. Non avranno diritto per ad alcuna indennità o contribuzione figurativa.
Importante novità dal 2020: In calce trovate anche la nuova guida all’assegno unico di natalità 2020
Leggi articolo con le novità del congedo parentale per i lavoratori autonomi 2017 (fruibile anche a ore)
Definizione di Congedo parentale a ore
E’ il permesso per la riduzione dell’orario di lavoro, non più solo per giorni interi ma per singole ore e quando i genitori lo desiderano, per incontrare le esigenze di vita della famiglia con figli.
Il congedo di paternità e il congedo di maternità li trovate nel Decreto legislativo 151 del 2001, che introduce importanti modifiche per la fruizione del congedo compresa anche la possibilità di richiederlo per ore, solo che al tempo lo faceva dipendere dalle solite condizioni che si rendevano inapplicabili in pratica, ad esempio la contrattazione collettiva, che di fatto ha reso sconosciuto ed inutile l’utilizzo fino allo scorso anno, quando è intervenuto il Job Act a dire che il congedo si poteva richiedere in modo molto più snello senza alcuna intesa sindacale, verifiche e quant’altro. Vediamo ora in cosa consiste, quante ore sono e come si richiede. Durante il periodo di congedo si avrà comunque diritto alla percezione di una indennità da parte dell’INPS la cui quantificazione ed il diritto lo vedremo in seguito.
Come funziona oggi
Oggi basterà presentare una richiesta al proprio datore di lavoro e all’INPS come sarà descritto più dettagliatamente nel seguito indicando i riferimenti normativi.
L’unico problema risiede nell’impossibilità di cumularlo con altri permessi per cui possiamo dire che potete tranquillamente comunicare al vostro datore di lavoro che per esempio il martedì ed il giovedì uscirete due ore prima rispetto all’orario di lavoro ordinario.
Il preavviso deve essere di due giorni lavorativi ed il massimo delle ore richiedibili come permesso non potrà essere maggiore della metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente. Non sono previsti limiti minimi reddituali del figli in quanto come vedremo in seguito non viene posto l’accento sullo stato di bisogno della famiglia ma sul diritto di averla e starci.
Come funziona in sintesi dopo le ultime novità
In estrema sintesi oggi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante le Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sia la madre sia il padre possono fruire del congedo parentale per una durata massima di sei mesi ciascuno. Per il padre inoltre – visto latita spesso :-) – è stato previsto che il congedo possa arrivare a sette mesi purché si astenga dal lavoro per almeno tre mesi continuativi.
Il congedo parentale massimo fruibile da entrambi i genitore complessivamente non potrà superare i dieci mesi (1o mesi) elevabili a undici nel caso in cui il padre ne abbia fruito, come detto sopra, per almeno sette mesi.
Il congedo parentale – e questa è una bella previsione normativa a mio avviso, tesa a fare stare insieme la famiglia e non solo a coprire i buchi – è fruibile anche contemporaneamente da entrambi i genitori che potrebbero decidere di dedicare parte della propria vita lavorativa semplicemente allo stare insieme al bambino.
Quando è possibile richiedere il congedo parentale
Il congedo parentale ricordo che potrà essere richiesto dalle mamme e papà o più in generale dai genitori lavoratori o lavoratrici con contratto di lavoro dipendente di richiedere il congedo parentale fino a 12 anni di vita di vostro figlio. Nel caso di figli adottivi i 12 anni si calcolano dalla data dell’adozione o affido.
Inoltre nel caso di bambini da 3 a 6 anni di vita del figlio (o come detto sopra dall’adozione o affido) vi saranno pagati o meglio indennizzati nella misura del 30% della vostra retribuzione oraria media giornaliera.
Il congedo è stato esteso fino ai 12 anni del bambino ed indennizzabile fino ai 6. I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale liberamente ed indipendentemente su base giornaliera, settimane o oraria.
Fino a quando potrò richiederlo dopo le novità
La fruizione (e non la domanda) potrà essere presentata entro i 12 anni del bambino tuttavia dal sesto anno del bambino l’indennità per sei mesi che spetterebbe e pari al 30 per cento della retribuzione ci sarà solo fino al compimento del sesto anno.
Dopo i sei mesi il congedo sarà indennizzabile fino al 30 per cento solo in presenza di un reddito annuo complessivo inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione che per il 2015 il reddito che dà diritto a percepire l’indennità è pari a euro 16.324,00.
La domanda a chi va presentata
In pratica basterà comunicare al vostro datore di lavoro che nei giorni X o Y uscirete con una, due o tre ore di anticipo per le prossime N settimane o mesi, senza che il datore di lavoro possa rilevare alcunché. Logico che per le figure che hanno delle responsabilità continuerà a vigere il regime di responsabilità che le espone comunque al licenziamento disciplinare o per giusta causa però è possibile, ossia sta poi al singolo verificare la possibilità reale di allontanamento dal posto di lavoro.*Dovrete altresì comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto e rispettare le richieste da parte del datore di lavoro relativamente alla copertura dell’attività; il datore del lavoro non potrebbe alcunchè, intendiamoci, ma se vi prendete 5 ore al giorno non sorprendetevi se poi il rapporto di fiducia inizierà a vacillare… così come nel caso in cui ogni due giorni comunicate una configurazione diversa della fruizione del congedo!
Inoltre dovrete comunque tenere in considerazione quello che viene eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva dei sindacati.
La domanda va effettuata solamente con due giorni di preavviso da veicolare al proprio datore di lavoro
Il consiglio che posso dare è di definire una riduzione che possa andare bene sia a voi sia al datore di lavoro e alla struttura in cui lavorerete per non creare tensioni ingiustificate. successivamente vi dico che per fuire del congedo parentale anche in questo caso sarà necessario presentare una domanda all’INPS on line per cui mi raccomando sempre di avere a portata di mano il vostro codice PIN a cui accederete personalmente e indicherete i vostri desideri di permessi su base mensile. Altro canale è quello oltre al Web è il centralino che risponderà al numero di telefono 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare oppure potrete rivolgervi al vostro patronato.
Riflessioni sulla misura
La misura del provvedimento consiste nella metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nel calcolo della base retributiva non si considera il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accesso eventualmente erogati al genitore richiedente. Quando si tratta di paga, vi sconsiglio di avventurarvi in calcoli complessi, per cui fate fare all’ufficio del personale o al loro consulente del lavoro che avrà il software apposito.
A parte il tecnicismo che valuterete con il vostro datore di lavoro al momento della richiesta questa previsione normativa fa capire una cosa fondamentale che ha finalmente inteso il nostro legislatore: sul posto di lavoro ci sono persone la cui produttività marginale è estremamente bassa o alta a seconda di come la leggete: in parole più sintetiche possiamo dire che scaldano la sedia per cui la loro assenza non dà un vero e proprio problema alla struttura aziendale. Forse nasce da qui il preavviso breve di due giorni affiancata anche alla possibilità di non rispettare un andamento nella richiesta che sia coerente o lineare ma sarà possibile beneficiarne anche in modo intermittente o che cambia anche nel numero di ore richieste per singolo giorno.
Finalmente potrete dire che il martedì e il giovedi invece di pagare una baby-sitter o chiedere ai vostri genitori attempati di avventurarsi con il bastone a prendere i vostri figli, potrete andare voi: io la trovo una grande mossa di civilità da una parte e anche una grande sconfitta per l’incapacità di gestire il personale in modo performante. Ma tra le due sono più felice del passo in avanti verso la civilità, in quanto viene preso atto della posizione di debolezza del lavoratore dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro e viene innalzato il grado di tutela dei diritti del singolo: quello di far passare il lavoro in secondo piano allorquando vi siano bisogni o desideri che riguardano la famiglia.
Vi ricordo a proposito che esistono anche i bonus baby sitter in alternativa per esempio alla maternità facoltativa ma credo che rispetto al sogno del congedo parentale non ci sia niente: certamente bisogna avere le possibilità economiche per poterselo permetter per via della riduzione della retribuzione.
Chiarimenti dall’INPS
Potete a tal proposito leggere anche la circolare INPS sul congedo parentale che da ulteriori chiarimenti a fattispecie ch si potrebbero presentare e che potrebbe essere sempre utile leggersi (INPS Comunicazione 6704_2015)
Un nuovo chiarimento è stato divulgato dall’INPS riguardante il congedo parentale per il padre (n. 1581 del 2017) in cui si chiarisce che il congedo facoltativo previsto per il padre e lavoratore dipendente è consentito nel 2017 per i nati entro il 31 dicembre 2016 ed entro il termine di 5 mesi dalla nascita.
Stesso dicasi nei casi di adozione o affidamento, nel caso in cui derivi da eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
Cumulo tra diversi permessi al lavoro
In particolare viene fatto esplicito riferimento alla impossibilità, salvo diverso accordo derivante dalla contrattazione collettiva, di cumulare la domanda di congedo parentale nel periodo dell’allattamento il che significherebbe altrimenti che lavorerete 2 o tre re al giorno oppure il congedo parentale di un figlio con quello dell’altro figlio oppure anche solo per quello dei disabili mentre sarà consentito nel caso di assistenza di familiari o minori. Sarà possibile effettuare il cumulo, ossia richiedere altri permessi che siano disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità o paternità come per esempio quelli della Legge 104 del 1992 ossia la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Cosa dice la norma:
La norma specifica contenuta nella Legge n. 183 del 2014 “8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità , nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attivita’ lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita’ di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.
Il congedo parentale si applica anche ai lavoratori autonomi?
Novità nel DDL del Senato in approvazione viene prevista la stessa forma di congedo parentale anche ai lavoratori autonomi per un massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino come previsto dall’articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Domanda di part time
L’alternativa è richiedere il part time anche se so che molte imprese non lo contemplano proprio come possibilità e poi rispetto al congedo parentale ad ore è molto più rigido.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.
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Buongiorno,
sono una dipendente Asl vorrei sapere se posso usufruire del congendo retribuito al 30% ad ore.
Nello specifico, lavoro 6 ore al giorno e necessiterei di un’ora al giorno di congedo, è possibile o c’è un minimo di ore da richiedere?
Grazie
dalle mie conoscenze non mi risulta nel senso che dovrebbe esserci una contrattazione collettiva che va contro la legge….sarebbe interessante da leggere
Salve,
Ho sentito dire che per prendere il congedo parentale ad pre bisogna prima verificare la fattibilità del contratto di lavoro. Cioè che non per tutti i contratti è possibile richiedere il congedo ad ore… è vero?
Come posso verificarlo, quindi a chi mi devo rivolgere ?
Io sono impiegata a tempo indeterminato in un azienda che si occupa di logistica.
Grazie e buona giornata
che io sappia si
Volevo sapere io rientrando a lavoro anziché fare 9/17 con le due ore di allattamento finirei alle 15,potrei chiedere in più 2 ore di congedo parentale retribuito al 30% uscendo alle 13?
le due forme sono indipendenti l’una dall’altra. Prima utilizza la maternità e poi se lo desidera accede al congedo parentale rinunciando a parte della retribuzione: l’iter dovrebbe essere questo.
Salve,
una cosa non mi è chiara: la facoltativa a ore è indennizzata al 30% fino ai 6 anni del bimbo è valida solo fino a dicembre 2016?
Io ho un bimbo nato a dic 2013 e una bimba a ott 2015, posso usufruire della facoltativa al 30% dal prossimo anno (2017) per entrambi? Il periodo sarebbe di 6 mesi ciascuno o 180 ore ciascuno?
Grazie del chiarimento
….un pò troppe domande tutte insieme….io vorrei che parlaste direttamente con il vostro datore di lavoro con il quale consiglio sempre di instaurare un rapporto trasparente senza andare li a dirgli “questi sono i miei diritti!”….la notizia l’ha letta ed il suo datore di lavoro dovrebbe saperne sicuramente. Non credo che abbia a che fare con la maternità, il congedo parentale viene dopo.
Ottimo articolo, molto utile.
Una cosa in realtà non mi è molto chiara… ma questo congedo parentale lo posso prendere anche se ho finite la maternità facoltativa? O la va a sostituire? Ossia, posso usufruirlo solamente per 6 mesi dopo la maternità obbligatoria e fino al 12° anno del bambino oppure potrei usufruire di tutti i 6 mesi della maternità facoltativa (pagata al 30%) e poi per i mesi successive di questo congedo parentale ad ore?
Avrei quindi possibilità di uscirei 2 ore prima tutti i giorni, (senza essere pagata per queste 2 ore) ma continuando ad avere un contratto a tempo pieno? E senza l’obbligo che chiedere un part time?
Grazie e cordiali saluti.
Silvia