Nel seguito l’elenco delle attività stagionali disciplinate da apposito Decreto del Ministero del Lavoro che non beneficiano del limite massimo di durata di 12 mesi per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Elenco Attività Stagionali Ministero del Lavoro
L’elenco delle attività considerate stagionali e che risultano in un certo verso penalizzato perchè non beneficiano del termine fisso di 12 mesi di durata del contratto sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963:
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1) Sgusciatura delle mandorle;
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2) Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
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3) Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);
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4) Raccolta e spremitura delle olive;
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5) Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
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6) Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso;
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7) Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
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8) Lavorazione del falasco;
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9) Lavorazione del sommacco;
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10) Maciullazione e stigliatura della canapa;
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11) Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
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12) Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino;
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13) Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
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14) Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
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15) Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
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16) Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
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17) Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
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18) Smorzatura del sughero;
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19) Salatura e marinatura del pesce;
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20) Pesca e lavorazione del tonno;
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21) Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
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22) Lavorazione delle carni suine;
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23) Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
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24) Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
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25) Produzione di liquirizia;
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26) Estrazione dell’olio dalle sanse e sua affinazione;
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27) Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
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28) Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele;
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29) Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
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30) Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco;
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31) Spiumatura della tiffa;
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32) Sgranellatura del cotone;
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33) Lavatura della paglia per capelli;
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34) Trattura della seta;
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35) Estrazione del tannino;
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36) Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
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37) Cave di alta montagna;
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38) Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
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39) Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all’aperto;
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40) Cernita e insaccamento delle castagne;
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41) Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
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42) Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
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43) Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
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44) Lavaggio e imballaggio della lana;
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45) Fiere ed esposizioni;
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46) Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
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47) Spalatura della neve;
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48) Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
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49) Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell’art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. Tale legge è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma sulla scorta dell’interpello n. 6/2014 del Ministero del Lavoro si deduce che per le deroghe ove si fa riferimento al DPR n. 1525/1963 si deve tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione dello stesso decreto per cui le deroghe possono trovare applicazione con riferimento all’attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio);
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50) Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
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51) Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
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52) Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.