Fringe Benefit 2021: cosa sono, deduzione fiscale Ires e tassazione per le imprese

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rimborso chilometrico fringe benefitPer fringe benefit si intende qualsiasi reddito in natura, bene, servizio, corrisposto al dipendente dal datore del lavoro e che può avere un differente trattamento fiscale a seconda si tratti di erogazioni liberali, autovetture concesse in uso ai dipendenti, rimborsi spese per trasferte o omaggi e altri casi come mense, asili nido trasporto pubblico o altro.

Vediamo anche come cambia la tassazione nel 2020, dopo la conversione in legge della Manovra di Bilancio 2019.

Cosa sono i fringe benefits

Come detto precedentemente, sono tutte quelle componenti di reddito come beni o servizi o qualsiasi altra cosa suscettibile di avere una valutazione economica che viene data al dipendente e che in base al principio di omni comprensività dovrebbero essere assoggettate a tassazione in busta paga al dipendente ma che, come vedremo nel seguito, godono di regimi di esenzione. La differenziazione è molto importante perché serve a capire:

  1. Correttezza dell’imposizione in busta paga
  2. Correttezza della deduzione in capo alla società
  3. Correttezza delle ritenute da applicare nella busta paga del dipendente
  4. Determinazione della base imponibile ai fini INPS

Trattamento fiscale del Fringe benefit

Detto questo si tratta di analizzare il trattamento fiscale che può avere nella busta paga del dipendente il fringe benefit ed il trattamento relativo alla possibile deduzione ai fini Ires per il datore di lavoro. Partiamo con il dire che il principio generale prevede una correlazione stretta tra tassazione in capo al dipendente del fringe benefit e deduzione del costo da parte dell’impresa. A questo è necessario introdurre un secondo livello di analisi che permetterà la corretta deduzione del costo ai fini ires ed il perimetro entro cui effettuare la valutazione della deducibilità del costo sostenuto a titolo di fringe benefit. Dovete infatti sempre cooridnare due articoli tra loro che sono l’articolo 95 e l’articolo 100 del Tuir.
Tuttavia vi sono diverse eccezioni che registrano da una parte la non tassazione o la limitata tassazione fiscale in busta paga e altre norme che disciplinano la parziale o totale indeducibilità del costo sostenuto per il fringe benefit ai fini ires.

Il trattamento fiscale del fringe benefit parte dall’assunto che non è altro che il reddito in natura corrisposto al dipendente e che rappresenta un costo deducibile Ires per l’azienda ed un reddito tassabile Irpef in busta paga del dipendete. Prevale possiamo dire una norma che riconosce la piena deducibilità del costo solo se è prevista la piena tassazione in busta paga.

In questo articolo parliamo dei fringe benefit e della loro tassazione in capo all’impresa ai fini Ires che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 95 del Tuir e dell’articolo 51 che definiscono rispettivamente le spese per prestazioni di lavoro deducibili per l’impresa e le componenti che entrano nella determinazione del reddito dipendente tassabile in busta paga.

I fringe benefit più classici: le auto concesse in uso promiscuo al dipendente

Abbiamo più vole parlato della deducibilità legata ai costi delle auto concessi ai dipendenti ma non della tassazione applicata in capo al dipendente che nel caso delle auto assume una quantificazione forfettaria calcolata come il 30%  della percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri stabilita dall’ACI per quel tipo di auto. In pratica si prendono le tabelle ACI si calcola pa percorrenza di 15 mila chilometri e si prende il 30%: il valore sarà il reddito che aumentarà le voci retributive che troverete in busta paga ogni mese. Se l’azienda vi applica una decurtazione o vi fattura l’utilizzo dell’auto quella quota che pagate andrà a decurtare il fringe benefit tassato in busta paga al pari di una detrazione (Cfr Circolare AE 1 del 2007).

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al Calcolo dei rimborsi chilometrici dove troverete anche i casi in cui l’indennità corrisposta al dipendente è imponibile in busta paga ala dipendente.

La Manovra di Bilancio 2019 ha inoltre aumentato la tassazione dal primo gennaio 2020 sulle auto aziendali incrementando la percentuale di reddito imponibile attribuito all’utilizzo promiscuo. Vediamo quanto potrebbe valere l’aumento della tassazione delle auto in busta paga considerando stipendi diversi.

La Manovra  determina il reddito imponibile derivante in misura non più pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI ma in misura pari al doppio per cui al del 60 per cento dell’importo. La modifica interviene sull’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR.

Quanto vale l’aumento della tassazione auto 2020 2021

A titolo di esempio se prendiamo un lavoratore dipendente con autovettura aziendale concessa in uso promiscuo, prendiamo come esempio un’auto che secondo le tariffe ACI ha un costo chilometrico basato sulla percorrenza annua media convenzione di 15.000 km pari a 0,5 euro per KM . Il fringe benefit a vecchie regole sarebbe pari a 2.250 euro in quanto si prende il costo chilometrico, lo si moltiplica per 15.000 e si ricava il 30% pari alla quota tassabile.

Dal primo gennaio 2020 scordatevi la decurtazione del 70% per cui si passerebbe a tassarlo integralmente per cui da 2.250 si andrebbe a finire addirittura a 7.500. Il differenziale per una macchina di valore medio quali sono quelle abitualmente date al dipendente ad uso promiscuo sarebbe pari a parità di costo chilometrico a 2.250 – 7.500 = 5.250 euro (Differenza da trattenuta sul netto in busta paga a titolo di maggiori imposte)

Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Significa che se spalmiamo questi soldi su 13 mensilità avremo uno stipendio minore di 403 euro !!! al mese. una follia tutta italiana. Per non parlare delle modifiche che stanno interessando anche il regime forfettario dei minimi. Non sappiamo più dove attingere per aumentare le tasse.

L’incremento della tassazione tuttavia non dovrebbe interessare agenti e rappresentanti di commercio in quanto loro non generano reddito da lavoro autonomo ma di impresa che, al momento sarebbe escluso dalla previsione normativa.

Alcune indiscrezioni quindi parlano di un aumento solo per le vetture super inquinanti ma dovremmo stare attenti a comprendere tra i migliaia di emendamenti quali lasceranno e quali resteranno in vita producendo solo in incremento della tassazione.

Nulla cambia invece rispetto alla deducibilità dei costi delle auto concesse ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta che resta al 70% come definito dall’art. 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR.

Costi deducibili comunque ex articolo 95 del Tuir: gli omaggi ai dipendenti

Sono beni e servizi comunque deducibili Ires per l’impresa indipendentemente dal fatto che siano successivamente tassati nella busta paga del dipendente: parliamo delle erogazioni liberali e degli omaggi distinguendo questi ultimi dal fatto sono deducibili nel limite di 258,23 euro l’anno, al pari di quanto non sono tassati in busta paga.

Le erogazioni liberali che seguono il criterio della deduzione impresa – tassazione in busta paga

Per le erogazioni liberali abbiamo qualche requisito da rispettare per mantenere la piena deducibilità e consiste nel fatto che possono essere effettuate alla generalità dei dipendenti o anche a singole categorie purchè nei limiti del 5 per mille del costo del personale emergente dalla dichiarazione dei redditi. Per l’individuazione del montante su cui calcolare il 5 per mille potete fare riferimento anche al bilancio di esercizio. Tali erogazioni possono essere quei beni e servizi offerti in occasione di festività o ricorrenze aziendali, ma possono anche consistere nelle più comuni somministrazioni di alimenti o bevande o pasti in occasione di mense o nella erogazione di buoni pasto, purchè il loro valore non sia superiore a 5,29 euro al giorno. Se ci fate caso infatti nella vostra busta paga i buoni pasto al di sotto di quella soglia moltiplicati per il numero di giorni lavorativi non sono tassati; se ne prendete di più siete tassati ai fini Irpef sulla parte eccedente intesa tanto in numerosità di buoni pasto (ex mi danno due buoni pasto al giorno) tanto nell’importo unitario (esempio buoni pasto da 6 euro).
Oppure potreste erogare (se siete gli imprenditori) servizi di trasporto diretti ai dipendenti (esempio pullman per i residenti fuori dal territorio comunale). Ulteriore erogazione liberale potrebbe essere quella legata alla erogazione di sussidi per gli studi per i figli, o anche per il pagamento delle rette per asili nido o colonie climatiche.

Possiamo dividere i fringe benefit in astratto in tre categorie: quella per cui si prevede un limite di importo e riconducibile ad omaggi concessi al personale dipendente, quelli che indipendentemente dall’importo sono deducibili perché sono al tempo stesso tassati in capo al dipendente in busta paga e quelli che subiscono una differente tassazione per via della loro specifica natura come il caso per esempio delle auto).

Da un punto di vista generale i beni in natura o i servizi o denaro e qualsiasi bene suscettibile di quantificazione monetaria erogato alla generalità dei dipendenti (ossia non ad uno specifico ma a categorie omogenee) è deducibile per l’impresa ma nei limiti di quanto disciplinato dall’articolo 100 del Tuir che limita appunto la deducibilità al fatto che tali costi devono comunque essere inferiori al 5 per mille dei costi del personale dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Occhio quindi a confrontare sempre questi articoli per coordinarli tra di loro in modo da mettere in un insieme quel paniere di voci che alimenta il limite del cinque per mille sulla base dei fringe benefit definiti dall’articolo 100 del tuir

Fattispecie che seguono regole proprie: le auto aziendali

Un esempio tipico che potrebbe anche essere oggetto di variazioni proprio in questi giorni è proprio la deduzione fiscale dei costi per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta che ora consente la deduzione Ires nei limiti del 90%. Per’approfondimento si rimanda all’articolo dedicato alla tassazione dell’auto aziendale. In questo potrete vedere anche come viene tassata l’auto aziendale nella busta paga del dipendente (vi anticipo sinteticamente in misura pari al 30% della percorrenza media convenzionale da tabella ACI).

Le trasferte dei dipendenti ed i rimborsi a piè di lista

Lo stesso però avviene per altre tipologie di costi come anche le spese per le trasferte che generano i cosiddetti rimborsi a piè di lista deducibili al 100% mentre in capo al dipendente non sono affatto tassabili e non ne vedrete evidenza se non attraverso una indennità di trasferta che tuttavia ha altra natura. Tuttavia come sapete sono previsti dei limiti di giornalieri di spesa per le trasferte nazionali che sono pari a 180,76 euro al giorno a titolo di vitto e alloggio, mentre salgono a 258,23 nel caso di trasferte all’estero.

Trasferte con metodo analitico – Spese non documentabili

Italia

15,49

Estero 

25,82

Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio

15,49

25,82

Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio rimborsati

30,99

51,65

Trasferte con metodo forfetario

46,48

77,47

Leggi anche: Spese viaggio deducibili ai fini Ires

Prestito concesso ai dipendenti

Un altro caso che permette la deduzione Ires del fringe benefit da una parte e che prevede diverse regole per la determinazione del fringe benefit tassabile in busta paga del dipendente che ne fruisce è il prestito concesso ai  dipendenti che saranno tassati in busta paga solo per il differenziale tra tasso di interesse concesso dall’impresa rispetto a quello di mercato in quanto si riconosce questo come effettivo beneficio concesso al dipendente.

Fabbricati concessi in uso al dipendente

Ma si potrebbe avere o i fabbricati concessi in locazione al dipendente e che per il dipendente sono ma rappresentano delle fattispecie ben meno ricorrenti per cui si invita chi è interessato a richiederne un approfondimento a seconda della sua fattispecie. Vi rientrano anche le spese straordinarie di manutenzione e anche quelle ordinarie ma solo per energia elettrica luce e gas, riscaldamento, spese condominiali e anche la tares o tarsu o tia.

Regali ai dipendenti

Esiste comunemente anche il caso di azienda che regala o offre prodotti ai dipendenti che sono al di sopra della franchigia. Il loro valore sarà calcolata secondo le indizioni della norma in misura paria l prezzo mediamente praticato al grossista nelle cessioni aziendali. Chiarisco inoltre che i regali ai dipendenti non sono classificabili come spese di rappresentanza.

Ulteriore precisazione è che per fringe benefit si intende anche tutto quanto sopra descritto e anche altro che viene però erogato al coniuge del dipendente o anche ai suoi familiari, indipendentemente dal fatto che siano a carico o meno.

Esclusioni dalla tassazione come fringe benefit

Non sono considerati fringe benefit e pertanto non dovranno essere soggetti  a tassazione e ritenute in busta paga le seguenti voci:

  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS ed INAIL versati, sia per quello che concerne le quote a carico del datore di lavoro sia quelle versate dal lavoratore come anche i contributi versati all’Enpals, INPGI o altro istituto in base a norme di legge;
  • Stesso dicasi per i contributi versati per l’assistenza sanitaria fino ad un importo di euro 3.615,20 euro annuo;
  • Sopra abbiamo visto anche il benefit della mensa aziendale erogata alla generalità dei dipendenti presso la società  a nulla rilevando la differenza se organizzate da terzi, interne o esterne, card aziendali, buoni pasto ticket o simili purché di importo inferiore giornalmente a 5,29 euro e le indennità sostitutive.
  • Servizi di trasporto collettivo dei dipendenti dal luogo di abitazione alla sede di lavoro e ritorno anche in questo caso a nulla rilevando se il pullman è dell’azienda o se l’azienda si  serve, come posso immaginare, di società terze con un contratto in outsourcing;

Tuttavia queste problematiche non lo nascondo sono varie per cui eventuali fattispecie che esulano da queste dovrebbero essere analizzate caso per caso.

Legge di Bilancio 2020: cosa cambia

L’articolo 78 riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.

In particolare, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 60 per cento (invece del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100 per cento dell’importo.

L’articolo 78 modifica l’articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell’anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti, il comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell’articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 – codice della strada), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

L’articolo 78, comma 1, del disegno di legge in esame dispone che, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 60 per cento (in luogo del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, e il 100 per cento in caso di emissioni superiori.

Il nuovo articolo 51 del TUIR definisce dunque tre differenti insiemi di autoveicoli ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.  La determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all’importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

  • il 30 per cento, per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio; e per i veicoli diversi da questi
  • il 60 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro;
  • il 100 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio superiori a 160 grammi per chilometro.

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Altro esempio ricorrente riguarda l’erogazione in busta paga di contributi sugli interessi pagati sul mutuo per l’acquisto di una casa o per la sua ristrutturazione. Nel seguito vi segnalo il relativo articolo di approfondimento gratuito che descrive come funziona la tassazione in busta paga del contributi aziendale per gli interessi pagati sul mutuo di casa.

Tassazione del fringe benefit in capo ai dipendenti

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1 commento

  1. Non mi è chiara una cosa, la voce in busta paga di un fringe benefit ad esempio di 100 euro, è soggetta poi a delle trattenute?

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