Aggiornato il 4 Maggio 2023
Il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente
C’è un principio immanente nel diritto tributario per quello che concerne la tassazione delle somme come reddito da lavoro dipendente che è quello di omnicomprensività, per cui qualsiasi bene o servizio o somma di denaro attribuito al dipendente deve passare nella busta paga in base all’articolo 51 del Tuir.
E’ importante definire anche la tassazione o meno in capo al dipendente del singolo fringe benefit in quanto anche il datore di lavoro avrà la responsabilità di operare la ritenuta alla fonte in busta paga e determinare correttamente anche i contributi dovuti ai fini INPS. Per cui prestate attenzione anche ai casi di esclusione dalla tassazione in quanto leggendo la busta paga potreste scoprire che vi assoggettano ad imposizione delle voci che potrebbero essere invece escluse.
E’ interessante notare come così come esistono delle regole per il calcolo del valore convenzionale degli autoveicoli nello stesso comma alla lettera c) vi sono anche le regole per il calcolo della concessione dei fabbricati concessi in uso al dipendente (comma 4, lettera c).
Requisiti per la detassazione in busta paga
Affinchè valori, beni o servizi siano esclusi dal reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente è necessario che siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni così definite dall’articolo 51, comma 2 lettera f).
Le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti
o di categorie di dipendenti.
Le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro.
Le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale o culto.
Clausola di esonero per valori inferiori ai 258,23 euro dei fringe benefit
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati il cui valore risulta inferiore complessivamente ai 258,23 euro corrisposti nel medesimo anno di imposta, non concorrono a formare il reddito del dipendente. Se il valore è superato l’intero importo diventa reddito imponibile tassato in busta paga. Quando dico TUTTI significa che devono essere conteggiati nell’insieme dei 258,23 euro tutti quelli avuti nell’anno anche da datori di lavoro differenti.
Il limite di € 258,23 è stabilito con riferimento all’intero periodo di imposta solare o, se inferiore, il numero di giorni in cui è stato in servizio. Ai fini del calcolo del limite è necessario considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro. E’ il caso per esempio di dipendenti che si trovano a lavorare nelle funzioni commerciali e cambiano anche lavoro da un anno all’altro ottenendo diversi fringe benefit da diversi datori di lavoro.
Fonte Normativa Fringe benefit auto
L’articolo 51 ci dice che “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54 , comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente”. Nella pratica quello che leggete sopra significa che il beneficio derivante dalla concessione ad uso promiscuo di auto o motocicli viene assoggettato a tassazione un importo forfettario determinato come sopra che vedremo in pratica come si calcola dopo.
Esclusioni dalla tassazione e dalla contribuzione
Sono esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano nemmeno oggetto di base imponibile INPS:
- I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS ed INAIL versati, sia per quello che concerne le quote a carico del datore di lavoro sia quelle versate dal lavoratore come anche i contributi versati all’Enpals, INPGI o altro istituto in base a norme di legge;
- Stesso dicasi per i contributi versati per l’assistenza sanitaria fino ad un importo di euro 3.615,20 euro annuo;
- Sopra abbiamo visto anche il benefit della mensa aziendale erogata alla generalità dei dipendenti presso la società a nulla rilevando la differenza se organizzate da terzi, interne o esterne, card aziendali, buoni pasto ticket o simili purché di importo inferiore giornalmente a 5,29 euro e le indennità sostitutive.
- Servizi di trasporto collettivo dei dipendenti dal luogo di abitazione alla sede di lavoro e ritorno anche in questo caso a nulla rilevando se il pullman è dell’azienda o se l’azienda si serve, come posso immaginare, di società terze con un contratto in outsourcing;
Esempi di fringe benefit
Entriamo tuttavia nel merito delle voci che subiscono una tassazione irpef piena in busta paga, quali omaggi ai singoli dipendenti, erogazioni liberali di beni e servizi in natura, le feste di fine anno, le mense aziendali, la somministrazione di vitto e alloggio, i prestiti personali, gli affitti di case ai dipendenti, o anche semplicemente la vendita di prodotti dell’azienda al dipendente e per finire il più classico ossia l’autovettura aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo. Non avevate pensato rientrassero tutti nel computo dei fringe benefits, vero? :-)
Alloggi dati in uso al dipendente
Il valore che dovrà essere tassato in busta paga sarà dato dalla differenza tra la rendita catastale o il valore vincolato o di mercato più tutte le spese inerenti al fabbricato che viene abbattutto del 70% se il fabbricato è utilizzato anche per attività strumentale lavorativa con l’obbligo di dimorare nell’alloggio. Se l’alloggio è concesso a più dipendenti il suo valore deve essere diviso.
Gli omaggi ai dipendenti (anche questi sono fringe benefits)
L’esempio più classico sono gli omaggi ai dipendenti o anche dette rogazioni liberali che subiscono una detassazione in busta paga se l’importo complessivo erogato durante l’anno di imposta è inferiore ai 258,23 euro. Le erogazioni liberali possono essere di varia natura anche in denaro. Un pò ricorda il cesto aziendale di fine anno o anche un semplice sconto concesso al dipendente, ma di esempi ce ne sono tantissimi per cui sarà più importante per voi che vi dia lo strumenti per riconoscerli ed i parametri per gestirli.
Le mense aziendali o i servizi di trasporto pubblico
Anche l’erogazione di cibo e vitto al dipendente offerto alla generalità dei dipendenti è tassato in busta paga ma solo se l’importo giornaliero a lui corrisposto è superiore ai 5,29 euro, franchigia entro la quale il buono che voi vedete transitare in busta paga se ci fate caso non subisce la tassazione, ossia non alimenta la colonna degli importi imponibili Irpef.
Stesso discorso nel caso di somme corrisposte dall’azienda per predisporre per esempio il servizio bus o navetta o pullman per i dipendenti che abitano fuori dal comune per portarlo in ufficio. Queste per esempio godono della detassazione integrale dal reddito da lavoro dipendente in busta paga senza alcuna franchigia. La condizione per la deducibilità in capo all’azienda e non tassazione in busta paga del trasporto in capo al dipendente è che il trasporto deve essere svolto direttamente dall’azienda o che l’azienda stipuli un contratto di appalto con terzi. L’importante insomma è che non sia il dipendente che entri in rapporto diretto con chi effettua il trasporto.
Lo stesso tuttavia non può dirsi per esempio per i costi sostenuti dall’azienda, per esempio per il trasporto ferroviario o l’auto concessa al dipendente ad uso promiscuo, o i prestiti personali ai dipendenti o anche un canone di locazione o una casa messa a disposizione. La quantificazione di queste fattispecie per determinare il valore tassato in busta paga subisce una disciplina a sè.
Ora per il trattamento delle autovetture potete leggere l’articolo dedicato al trattamento fiscale dell’auto e fringe benefit, dove viene affronto ed approfondito il tema della concessione dell’auto aziendale al dipendente ed i diversi modi per portarla in deduzione e quantificare il valore norma a fine anno di imposta. Fra i fringe benefits è forse il più complesso da comprendere.
Fringe benefit sotto forma di prestiti o finanziamenti a lavoratori dipendenti
Per quello che concerne il prestito personale al dipendente invece il fringe benefit da tassare in busta paga sarà pari all’effettivo costo sostenuto dall’azienda ossia il differenziale preso per il solo 50% tra tasso di interesse concesso al dipendente e quello ufficiale di sconto ossia quello mediamente praticato e spuntabile sul mercato al momento della stipula o alla fine di ciascun anno. La stessa regola si applicherà ai prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Se dovessimo fare un esempio: se abbiamo un TUR del 2% e il tasso applicato al prestito dell’1% il fringe benefit o reddito inserito e tassato nella busta paga sarà dato dal 50% della differenza tra il 2% e l’1% ossia lo 0,50%.
Oneri di utilità sociale offerti alla generalità dei dipendenti
Questi sono detassati in busta se offerti ai dipendenti in generale o anche ai loro familiari (questa volta purchè a carico fiscalmente), se aventi ad oggetto costi sostenuti per finalità educative, di istruzione, di ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, o per finalità di culto anche per motivi sanitaria come la frequentazione di colonie climatiche.
Gli asili nido per i dipendenti ma anche le rette versate dall’azienda per gli asili esterni possono rientrare nella detassazione.
La vendita di beni dell’azienda al dipendente
Altro principio che potete utilizzare se vi trovate nella situazione in cui l’azienda eroghi un bene ad un dipendente ma non ne sa quantificare il valore, è quella determinazione del valore normale. Nel caso di beni prodotto dall’impresa questo valore sarà pari al prezzo praticato dall’azienda al grossista. Questo valore entrerà nella busta paga del dipendente.
Tuttavia resta il problema della tassazione fiscale in busta paga per la formazione del singolo dipendente.
Laddove vi fosse la possibilità offerta alla generalità del dipendente o ad una categoria singola dell’azienda non vi sarebbero problemi in quanto la voce di spesa verrebbe esclusa dall’attrazione del principio di omnicomprensività e verrebbe ricompresa nell’ambito dell’articolo 100 dedicato agli oneri di utilità sociale che soggiacciono tuttavia al limite del 5 per mille parametrato alle spese per il personale risultanti da bilancio o dal modello Unico. Per questo anche in linea teorica una possibilità di frequentare un corso di specializzazione ad un dipendente la cui materia sia attinente con business della società resta deducibile per la società sicuramente al 100% e detraibile l’Iva assolta in fattura per il 100% perchè inerente.
Comportamento prudenziale per i corsi di formazione al singolo dipendente
In assenza di un chiarimento esplicito in tal senso (io non sono riuscito a trovarlo, ma forse un lettore saprà darmi le giuste coordinate, basta scrivere nei commenti sottostanti), fare ricomprendere tale costo nella busta paga del singolo dipendente ai fini Irpef mentre in capo all’azienda manterrei la deducibilità del costo ai fini IRES senza farla ricomprendere tra gli oneri di utilità sociale in quanto quello è un costo puro che la società nella sua persona giuridica non potrebbe mai sostenere se non per il tramite dei suoi dipendenti. La formazione dell’azienda del resto non è altro che la formazione dei suoi dipendenti.
Il principio che mi sento di sposare tuttavia proprio in virtù di quanto detto sopra, è quello di far prevalere l’interesse della società a far per esempio frequentare un corso di specializzazione o un master ad un singolo dipendente e come tale non fare poi ricadere l’onere di questa scelta nella busta paga del dipendente nonostante il dipendente sarebbe nelle possibilità di abbandonare la società anche l’anno successivo facendo perdere alla società quel beneficio pagato al dipendente.
Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo
Sono l’esempio più classico di fringe benefici dopo il telefono aziendale e sono concessi ad uso promiscuo (per servizio e per uso privato) e che devono entrare nella busta paga come un benefit calcolato come come il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e della Finanza che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme (computate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) al dipendente e rapportato al periodo dell’anno di utilizzo.
Esempio calcolo Fringe Benefit in busta paga
Prendiamo ad esempio il caso tipico del dipendente a cui viene concessa la macchina aziendale ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta. Per semplicità immaginiamo che questo periodo coincida con l’anno solare (per facilitarci nei calcoli del fringe benefit).
Sul sito dell’ACI trovate la tariffa per costo chilometrico vigente nell’anno di imposta.
Moltiplichiamo la tariffa che immaginiamo essere di 0,50 euro per Km per la percorrenza convenzionale di 15 mila km e otterremo il risultato di 7.500 euro.
Il fringe benefit annuale sarà dato dalla seguente formula 7.500 x 30 : 100 =2.250 euro
Importo indennità aggiuntiva da inserire nella busta paga sarà pari all’importo annuo diviso le mensilità tassate in busta paga. Se queste sono 12 avrete che in busta vi sarà inserita una voce pari a 187,5 e confluisce nel reddito imponibile del dipendente da tassare in busta paga. Questo per dirvi che per l’utilizzo dell’auto pagherete anche una piccola quota di imposte (che vi piace tanto chiamarle tasse) sui 187,50 euro sulla base degli scaglioni irpef vigenti. Se immaginiamo una tassazione media intorno al 30% significa che per l’utilizzo promiscuo dell’auto pagherei anche di tasca vostra qualcosa come 40/50 euro al mese.
Qualora il valore non ecceda Euro 258,23, questo è escluso dalla tassazione come definito dall’articolo 51, c. 3, DPR 917/86 anche se lo dovrete sommare ad altri fringe benefit di varia natura.
Laddove invece il veicolo non sia concesso in uso promiscuo ma esclusivo si utilizza il valore normale. Se prendiamo una macchina dalle tabelle ACI prendiamo il seguente calcolo come segue:
Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,7795 x 30% = Euro 3.507,83
Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a Euro 3.507,83 (Euro 292,32 mensili). Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di Euro 100 (Iva compresa):
Il reddito imponibile annuo è pari a Euro 2.307,83 (3.507,83 – 1.200,00); il reddito mensile sarà Euro 192,32.
Tassazione auto al dipendente come fringe benefit
Per approfondire tale argomento potete leggere l’articolo appositamente dedicato ai fringe benefit sulle auto dei dipendenti: la tassazione in busta paga in quanto sono diverse le modalità con cui viene assegnata l’auto al dipendente e la tassazione può variare sia in capo a questo sia in capo all’azienda. Può esserci il caso di utilizzo promiscuo o esclusivamente strumentale e potrà essere per la maggior parte del periodo di imposta o meno. La tassazione dipenderà inoltre anche dalla tipologia id mezzo che vi assegnano.
Fringe benefit: trattamento fiscale in capo all’impresa
Nell’articolo precedente potete leggere anche della tassazione fiscale del fringe benefit per l’impresa. Come sopra definito nell’articolo troverete i casi in cui l’azienda può portarsi in detrazione fiscale il 100% del costo o altre percentuali inferiori che variano in base a diversi parametri.
Come funziona la tassazione in busta paga del telefono aziendale
Verificate inoltre, ancor prima dell’assegnazione e dell’accettazione del telefono aziendale come funziona la tassazione del telefono aziendale in busta paga anche al fine di verificare quali siano eventuali costi che indirettamente potrete trovarvi a sostenere non sapendolo.
Buonasera, in merito alla tassazione del fringe benefit “mutui agevolati” in presenza di mutuo cointestato a non dipendente, fiscalmente non a carico, la quota di fringe benefit si calcola sulla sola quota di mutuo del dipendente?
Mi sta chiedendo se vi sono esenzioni riguardante l’ambito soggettivo di applicazione del principio?
Nel Contratto collettivo di lavoro elettrico è previsto, sin dalla notte dei tempi, il riconoscimento ai Lavoratori la tariffa elettrica agevolata per un consumo limitato nell’anno e al quale viene applicato il controvalore IRPEF e le trattenute INPS e INAIL.
Il principio della ” omnicompresività” stabilisce che questa componente rientra nel “reddito da lavoro dipendente”.
Chiedo cortesemente se tale affermazione di Diritto è a tutti gli effetti nessuno escluso.
In tale attesa ringrazio e saluto cordialmente.
Buongiorno
il suo articolo è quanto di più preciso io abbia trovato in merito alle tassazioni dei benefit extra stipendiali.
Le pongo una domanda, se può rispondere: un sussidio erogato dall’ente in cui lavoro, previsto a rimborso delle spese funebri è da tassare in busta paga?
Ho sostenuto (con fattura a me intestata) metà delle spese funebri per il funerale di mio padre. L’altra metà l’ha sostenuta mia madre (con fattura a lei intestata). Mia madre porterà in detrazione le spese, io non lo farò stante i limiti previsti dall’A.d.E. che sono fissati “per decesso”.
L’Ente per cui lavoro ha previsto nel fondo assistenziale per tutti i dipendenti, un sussidio, una tantum, a ristoro delle spese sostenute.
Il sussidio (circa 1500 euro) viene ora parificato a un compenso accessorio, incluso nel reddito e come tale tassato.
E’ corretto secondo lei?
Io avevo visto l’art. 51 comma 2 del tuir o in subordine l’art. 15 c. 1 lett d) o art. 17 c. 1 lett n.bis) che supportano l’ipotesi di non tassazione in quanto sussidio o quantomeno di una tassazione separata. Mi sa dare qualche indicazione?