Ne esistono alcune che sono calcolate in automatico dal datore di lavoro sia nel caso di lavoro dipendente sia nel caso di percezione di redditi di pensione, esistono detrazioni di imposta che vi consetiranno in automatico di abbattere il reddito imponibile e di pagare meno tasse.
Partiamo dalla detrazione fiscale sul lavoro dipendente
Forse no lo sapevate ma già per il solo fatto di essere un lavoratore dipendente godrete di una agevolazione fiscale in relazione al periodo di imposta di effettivo servizio durante l’anno solare.
reddito complessivo fino a 8.000 €: 1.840 €, con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € e b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15 mila: 1.338 € più l’importo derivante dal seguente calcolo: 502 € X (15.000 – reddito complessivo) / 7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000: 1.338 € per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: (55.000 – reddito complessivo) / 40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi del reddito complessivo
- compreso tra 23.001 e 24.000 euro > 10 euro
- compreso tra 24.001 e 25.000 euro > 20 euro
- compreso tra 25.001 e 26.000 euro > 30 euro
- compreso tra 26.001 e 27.700 euro > 40 euro
- compreso tra 27.701 e 28.000 euro > 25 euro
La detrazione fiscale non può essere comunque inferiore a 690 euro o a 1380 se parliamo di contratti a tempo determinato.
Altre detrazioni fiscali
A titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché, nel limite di euro 3615,20, i contributo di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti prestabiliti, aventi esclusivamente fine assistenziale. L’articolo di approfondimento lo trovate nella detrazione fiscale dei contributi per la previdenza complementare
- Esenzione dall’IRPEF (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, della relativa indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale
- Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell’Unione Europea e negli stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo
- Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
- Detrazione sulle indennità di fine rapporto.
- Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR
Riduzione dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa - Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 euro – frontalieri
- Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni
- Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone
- Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252 del 2005 nell’interesse dei familiari a carico
- Esenzione dall’IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti
- Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche
- Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettoriali
Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione deglla società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni
Esenzione dall’IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
- Assoggettamento a tassazione separata dell’indennità per perdita dell’avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare
- Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili
Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni - Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b) f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni
- Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all’art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione
- Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva, se non rientranti tra le indennità indicate all’art. 17, comma 1, lett. a)
- Detassazione ai fini Irpef e esenzione Irap sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali spettano per tre periodi di imposta
- Esenzione dalla tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione
- Assoggettamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente
- Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente
- Assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo
Non concorrono a formare il reddito le somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di euro 5,29
Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.
Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili.
Non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 100.
Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza, da parte dei familiari del dipendente, di asili nido, colonie climatiche nonché per borse di studio
Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a euro 2065,83
Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro.
Non concorrono a formare il reddito le manche percepite dai croupiers nella misura del 25% dell’ammontare percepito nell’anno
Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell’anno euro 258,23
Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate ciascun anno
Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi
Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso
Ai fini della determinazione del fringe benefit per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l’ammontare corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.
Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazioni e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale ed euro 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest’ultimo….
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50%.
Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali
I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%
Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a colore che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell’imposta sostitutiva è prevista nella misura del 15% – ridotta di 0,30 punti percentuali all’anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 23%
Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a euro 9296,22 al netto del reddito derivante dall’abitazione principale, si applica sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede euro 2098,74, l’aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti
Esenzione dall’IRPEF dei redditi derivanti dall’esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia
Assoggettamento a tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme
Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell’imponibile per le lavoratrici e i lavoratori
Applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001
Per approfondimenti potete scrivere all’indirizzo di posta elettornica e chiedere ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione.
Vi segnalo poi l’articolo dedicato alla compilazione del 730 per i lavoratori dipendenti
Si se rientrano nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo altrimenti se non ha partita Iva valgono le considerazioni che trovate nei vari articoli che trovate dedicati alla detrazione fiscale delle spese scolastiche.
i corsi di formazione e/o aggiornamento professionale sono detraibili o deducibili?
Buongiorno,
mio figlio, dipendente indeterminato, nel corso dell’anno fiscale 2015 (e forse anche nel prossimo 2016) ha seguito alcuni corsi di formazione e aggiornamento relativi al suo lavoro e mansione. Avrei bisogno di sapere se (se sì in qual misura) possono essere presentati ai fini delle tasse. Attualmente presenta il modello 730, come dipendente, per poter inserire ai detrazione/deducibilità tali fatture deve compilare Unico?anche se non è libero professionista? e (come dipendente) senza partita IVA?
Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione e la risposta