Nella compilazione della dichiarazione dei redditi 730 o modello Redditi PF o Mod. Unico è possibile portare in detrazione fiscale dall’Irpef i premi di assicurazione pagati nell’anno precedente acquistando così un risparmio significativo ma nel rispetto di determinati limiti e requisiti che deve avere la polizza assicurativa. Vedremo anche con l’ausilio di un foglio di calcolo in excell come si calcola e quanto vale la detrazione fiscale a partire da un reddito imponibile annuo lordo. Un esempio semplice e pratico per capire come funziona.
Prima di tutto sarà necessario fare una distinzione tra la tipologia di polizze ammesse alla detrazione fiscale in quanto il legislatore, con il D.lgs. n. 47/2000 ha introdotto alcune modifiche che hanno interessato la detrazione fiscale inserendo alcune caratteristiche nuove che il contratti assicurativo deve avere per consentire lo sfruttamento del beneficio fiscale.
In sintesi per le polizze stipulate entro la data del 31 dicembre 2000: premi assicurativi pagati su polizze che coprono il rischio infortuni o morte che devono avere durata almeno pari a 5 anni che non consentano la concessione di prestiti durante la durata minima.
La detrazione dopo l’intervento del legislatore fiscale con la finanziaria del 2000 viene modificata e per quelle stipulate o rinnovate dopo il primo gennaio 2001 e viene consentita solo per i contratti stipulati o rinnovati che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per una percentuale non inferiore al 5%.
Inoltre viene concessa la detrazione fiscale del premio assicurativo avente ad oggetto la copertura del rischio per il conducente nelle polizze RC auto.
La detrazione fiscale valevole ai fini Irpef che sarà indicata nel modello di dichiarazione dei redditi 730, o Redditi PF o Mod. Unico. La detrazione fiscale sarà proposta nel 730 pre compilato se utilizzate questo quando accederete alla vostra area riservata del 730. Questo avviene perchè le compagnie di assicurazione sono obbligate alla trasmissione telematica dei premi incassati dai contribuenti con la distinzione di quelli che consentono una detrazione fiscale ai contribuenti.
Quando vale la detrazione fiscale
Per i premi relativi alle polizze di assicurazioni che coprono il rischio sulla vita e contro gli infortuni la legge consente quindi una detrazione fiscale ai fini IRPEF nella misura del 19 per cento, dei premi versati nell’anno oggetto di calcolo delle tasse (chiamiamole imposte mi raccomando e non tasse):
Le polizze che danno diritto alla detrazione sono quelle sulla sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Anche le polizze stipulate o rinnovate dal 2001 possono essere portate in detrazione fiscale a patto che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
Detrazione Polizze assicurative: Limiti massimo detrazione fiscale
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. L’importo pari a 530 euro è il nuovo limite introdotto a partire dal 2014.
Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 36. Dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000
La detrazione fiscale che inciderà direttamente in riduzione dell’Irpef sarà pari al 19% dell’importo pagato nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione e fino ad un massimo di spesa di 1.291,14 euro limitatamente alle assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per completezza vi riporto il testo delle lettere che interessano la detrazione fiscale e dei premi assicurativi in modo da vere un quadro completo. Saranno detraibili infatti i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Saranno detraibili anche i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
L’importo del premio detraibile va calcolato al netto dei premi corrisposti dal contribuente a fronte di polizze aventi ad oggetti la copertura del rischio di morte o invalidità permanente.
In presenza di più contratti di assicurazioni, come spesso accade per coloro che hanno una polizza del datore di lavoro e personale si dovrà pendere il cumulo delle voci indicate nella certificazione Unica CU ai punti d 341 a 352 oltre a quelle pagate personalmente dal contribuente. Il limite massimo del premio detraibile sarà comunque pari a 530 euro. 530 euro è il premio imponibile su cui calcolare il 19% e non è la detrazione massima spettante per cui purtroppo so che molti penseranno che stiamo parlando di pochi euro di risparmio. Però sempre meglio che niente giusto?!
Nel caso di compagnie di assicurazioni estere che prevedono il versamento del premio all’estero aventi ad oggetto il rischio contro la vita e gli potranno sempre essere detratti dalla dichiarazione.
TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE ASSICURAZIONI
Data di stipula o rinnovo del contratto |
Oggetto del contratto |
Condizioni richieste |
Limite di spesa |
Fino al 31.12.2000 |
Assicurazione vita e infortuni |
Contratto: – di durata non inferiore a 5 anni – che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima |
Codice 36 € 530 |
Dal 01.01.2001 |
Assicurazione |
Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% |
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Dal 01.01.2016 |
Assicurazione |
Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave |
Codice 38 € 750 |
Non rileva la data |
Assicurazione |
– Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana – La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto |
Codice 39
€ 1.291,14 |
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice: —La somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750; — La somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14 Es.: Importo con codice “36” = 530 Importo con codice “38” = 500 ricondotto ad € 220 Importo con codice “39” = 1.000 ricondotto ad € 541 (1.291 – 530 – 220)
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Novità 2018: polizza assicurative calamità naturali
Solo per darvi una notizia Falsa e se volte potete scrivermi in privato la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione fiscale anche per i costi sostenuti per il premio annuale pagato per la stipula di Polizze assicurative sulle calamità naturali; Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Questa novità la trovate nella nuova lettera f-bis dell’articolo 15 del Tuir o Testo Unico Imposte sui redditi.
Quanto è possibile portarsi in detrazione nella dichiarazione dei redditi
Sarà possibile detrarre dalla dichiarazione dei reddito un importo massimo di 1.291,14 e anche non necessariamente facenti parte della stessa tipologia di rischio o con la stessa compagnia e l’agevolazione vale anche nel caso di assicurazione contratte per familiari a carico.
Prima abbiamo fatto una distinzione in quanto le assicurazioni contro la vita e gli infortuni sono detraibili se rispettano alcune condizioni tra cui devono avere una durata superiore ai 5 anni e non deve essere prevista una concessione di prestiti nel medesimo di imposta di 5 anni.
Importante: Familiari a carico
Sovente accade che una persona stipuli una polizze assicurativa anche per i familiari a carico (figlio, geoidi, moglie marito o coniuge). Fermo restando che se pigiate – come dicono in toscana – sulla parola in celeste salate all’articolo di approfondimento, sappiate che la detrazione fiscale sul premio assicurativo pagato per le tipologie di assicurazioni sopra descritte, vale anche nel caso in cui stipuliate polizze che coprono da eventi anche i vostri familiari a carico.
Novità dal 2015 per le detrazioni sulle assicurazioni
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha modificato il previgente regime fiscale di detrazione sui prmei pagati per assicurazioni su vita e infortuni intervenendo sulle assicurazione contro il rischio di morte e di invalidità permanente e contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ossia le “Long Term Care” discilinando che pe soglie massime di detrazione sono pari:
- per il 2013: euro 630;
- per il 2014 e annualità successive: euro 530 e di euro 1.291,14 per le polizze LTC;
cumulando anche i premi per le assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
Differenza tra contratti stipulati prima e dopo il primo gennaio 2010
Contratti stipulati o rinnovati DOPO del primo gennaio 2001
Se avete stipulato un contratto di assicurazione dopo tale data avrete diritto solo se la polizza copre:
- il rischio di morte;
- il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Cosa si intende per assicurazioni che coprono atti della vita quotidiana dovete fare riferimento al DM 22.12.2000 dove troverete che si intende “l’assunzione degli alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. La non autosufficienza sussiste anche quando il soggetto è in grado di espletare le citate attività ma necessita di sorveglianza continua in quanto non è più in grado di autodeterminarsi.”
Lo stesso decreto ministeriale consente la detrazione semprechè il contratto non preveda il recesso e preveda la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato o l’intera durata del rapporto di lavoro per le polizze collettive stipulate direttamente dal datore di lavoro a favore dei dipendenti e riaddebitatevi in busta e paga (e tassate laddove superino la quota detraibile di 3.615 euro come ampiamente trattato nell’articolo dedicato alla detrazione dei premi assicurativi dopo il rimborso delle assicurazioni). La stessa previsione normativa si applica nel caso di rinnovo del contratto e non solo di nuova polizza
Nel caso di copertura di eventi lei a rischi di invalidità superiore al 5% anche questi saranno detraibili. Tuttavia per esempio nel caso di % inferiori si dovrà scomporre il premio e farsi dire dall’assicurato quale quota di premio lo sarà.
Contratti stipulati o rinnovati PRIMA del primo gennaio 2001
Anche in questo caso sarà possibile continuare a fruire della detrazione sui premi pagati nell’anno di imposta oggetto della dichiarazione 730 o modello Unico relativi a rischio morte o infortuni purché però la polizza abbia una durata non inferiore a 5 anni dalla data di stipula e non preveda la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.
Contratti di assicurazione contro il rischio morte e assicurazioni con contratto misto
Anche i premi pagati nel corso dell’anno per le assicurazioni che danno diritto ad una rendita nel caso di morte ma anche nel caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto. Per i contratti di tipo misto solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione.
Contratti di assicurazione contro l’invalidità permanente
Queste assicurazioni danno comunque diritto alla detrazione del premio nella dichiarazione dei redditi dando un risparmio del 19% relativamente al premio corrisposto nell’esercizio di imposta prevedono. La natura del rischio assicurato deve essere riferito alla copertura di situazioni di invalidità permanente derivante da “qualsiasi causa”, a prescindere dunque se è causata da infortuni o da malattia ma a patto che sia una invalidità permanente e che sia superiore al 5% In caso di contratto misto sarà consentita la detrazione solo della quota parte di premio riferito alla copertura dell’invalidità superiore al 5%.
Contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza degli atti della vita quotidiana
Per non autosufficienza si intende si intendono i fatti quotidiani come l’assunzione degli alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e il bisogno di essere sorvegliati quotidianamente o anche semplicemente indossare gli indumenti. Anche in questo caso sono previste le detrazioni del premio pagati nell’anno di imposta dalle tasse e nella misura del 19% e sempre nel limite dei 1.291,14 euro.
Fattispecie particolari
Per le polizze assicurative stipulate o rinnovate prima del primo gennaio 2001 classificate come viste ossia che all’interno coprono diverse garanzie o rischi per esempio infortuni e malattia dovrete farvi dire dal vostro assicuratore qual è la quota di premio detraibile riferita ovviamente agli infortuni in quanto la malattia è fuori dall’agevolazione fiscale:
Polizza Casa sulle calamità naturali: nuova detrazione fiscale
Nel seguito trovate la guida alla detrazione fiscale sulle calamità naturali e catastrofali per la casa.
So che per molti di voi potrà sembrare strano ma i cambiamenti climatici fanno sentire il loro vigore con ripercussioni dirette su zone che prima erano considerate sufficientemente sicure. Sappiamo quanto sia grande il valore di una casa oggi in un epoca dove lo stipendio mensile riesce a malapena a coprire le spese mensile per la gestione ordinaria della famiglia. Diviene quindi importante ragionare sull’opportunità di attivare una polizza assicurative per esempio in zone terremotate o dove il dissesto idrogeologico è considerato un fattore di rischio.
RC Auto infortuni guidatore e conducente
Nel caso di premio assicurativi stipulati o rinnovati prima del primo gennaio 2001 sono detraibili anche i premi assicurativi relative alle cosiddette polizze RC auto che coprono gli infortuni del guidatore e conducente.
Dove indicare i premi di assicurazione in dichiarazione
I premi andranno indicati nel quadro RE se presentate il 730 o nel quadro RP se trasmettete telematicamente il modello unico.
Direttamente dalle istruzioni al 730
Dovrete inserire nel rigo del quadro RE relativo agli oneri e le spese il codice proprio che trovate nelle istruzioni al modello 730 per l’anno (i codici possono variare annualmente eper cui sempre meglio rifarsi direttamente alle istruzioni) per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda: per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L’importo non deve complessivamente superare 630,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.
- Codice ‘36’ per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda: per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- Codice ‘38’ per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
- Codice ’39’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 37.
Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21
Per il 2018 vi riporto la tabella con i codice delle detrazioni da indicare nel quadro E
Da sapere che potete scaricarvi fiscalmente anche con il codice 21 del quadro RE – Contributi previdenziali e assistenziali in Colonna 1 (Contributo S.S.N. – R.C. veicoli) l’importo dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2013 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Dagli anni successivi non è più prevista tale possibilità.
Elenco delle detrazioni fiscali da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico
Per continuare vi segnalo l’articolo dedicato all’elenco delle detrazioni e deduzioni nel 730
Detrazione Interessi Passivi Mutuo
Guida alla compilazione del modello Unico
Novità 2013
Con il Decreto IMU di Agosto 2013 tuttavia il tetto massimo di detraibilità consentita delle polizze vita scende a 630 euro per il 2013 contro i precedenti 1.291,14 e a soli 230 euro a decorrere dal periodo d’imposta 2014 così come stabilito dall’articolo 12 del D.L. n. 102 del 2013 recante le “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di CIG e di trattamenti pensionistici”. In pratica per togliere l’IMU si interviene su coloro che si sono fatti la polizza vita.
CODICE | DESCRIZIONE | RIGO | CODICE | DESCRIZIONE | RIGO |
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1 | Spese sanitarie | E1 | 21 | Erogazioni liberali alle societa ed associazioni sportive dilettantistiche | da E8 a E12 |
2 | Spese sanitarie per familiari non a carico | E2 | |||
3 | Spese sanitarie per persone con disabilita | E3 | 22 | Erogazioni liberali alle societa di mutuo soccorso | |
4 | Spese veicoli per persone con disabilita | E4 | 23 | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale | |
5 | Spese per l'acquisto di cani guida | E5 | |||
6 | Totale spese sanitarie per le quali e' stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | E6 | 24 | Erogazioni liberali a favore della societa di cultura Biennale di Venezia | |
7 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale | E7 | 25 | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico | |
8 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili | da E8 a E12 | 26 | Erogazioni liberali per attivitu00e0 culturali ed artistiche | |
9 | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | 27 | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo | ||
10 | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale | 28 | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale | ||
11 | Interessi per prestiti o mutui agrari | 29 | Spese veterinarie | ||
12 | Spese per istruzione diverse da quelle universitarie | 30 | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi | ||
13 | Spese per istruzione universitaria | 31 | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado | ||
14 | Spese funebri | 32 | Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico | ||
15 | Spese per addetti all'assistenza personale | 33 | Spese per asili nido | ||
16 | Spese per attivitu00e0 sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) | 35 | Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato | ||
17 | Spese per intermediazione immobiliare | 36 | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni | ||
18 | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | 37 | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza | ||
20 | Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamitu00e0 pubbliche o eventi straordinari | 99 | Altre spese detraibili |
Calcolo detrazione Spese mediche oggetto di rimborso assicurativo
Elenco Spese detrazioni e deduzioni fiscali
Detrazione Fiscale per i figli a carico: quando vale e quanto si risparmia
Polizza Assicurative per la famiglia: quali scegliere
Polizze vita e caso morte, miste: come funzionano e quale conviene
Nel seguito il file di calcolo se vi volete esercitare con questo calcolo molto semplice partendo dal reddito loro annuo imponibile fino ad arrivare all’imposta netta post detrazione fiscale.
La Legge di bilancio 2018 introdotto una nuova detrazione fiscale sui premi pagati per polizze contro i rischi di calamità naturali.
La nomra dice questo: f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal
contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a
decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi
aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con
decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta
C’è scritto nell’articolo….
Si sono indicati nell’articolo