Guida Ticket Licenziamento: come funziona, calcolo, versamento F24 con codice tributo

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Potete leggere una guida gratuita per vedere come funziona il ticket di licenziamento della Riforma Fornero introdotto con la Legge n. 92 del 2012, quanto vale e quali sono i casi in cui è dovuto anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

La Riforma Fornero non solo ha introdotto delle spiacevoli novità per i lavoratori ma ha anche introdotto alcuni strumenti per disincentivare, seppur in modo a mio modesto avviso poco significativo, il ricorso al licenziamento attraverso un contributo economico da riconoscere al fondo indennità NASPI ogni qualvolta per effetto del licenziamento il lavoratore fruisce della NASPI. L’intento è quello di disincentivare con un piccolo costo aggiuntivo il ricorso al licenziamento.

Vediamo nel seguito come funziona e cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2018.

Come si calcola

Annualmente il Ministero del Lavoro può variare le aliquote percentuali da applicare al massimale stabilito per la Naspi o trattamento di disoccupazione che può variare, come sapete non solo in virtù dell’adeguamento agli indici ISTAT.

Le aziende che hanno contratti a tempo determinato dovranno corrispondere un contributo economico per ogni interruzione del rapporto di lavoro limitatamente alle casistiche avrebbero dato luogo alla NASPI e  che trovate riepilogate nel seguito riepilogati:

  • licenziamento per società che versano in stato di crisi;
  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
  • licenziamento del lavoratore con contratto a chiamata o intermittente;
  • licenziamento collettivo, in assenza di un accordo sindacale;
  • mancata trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante la maternità;

risoluzione consensuale con conciliazione obbligatoria effettuata presso la Direzione Territoriale del lavoro. In caso contrario il valore del contributo da erogare viene moltiplicato per tre volte.

Quando non scatta il ticket di licenziamento: casi di esclusione

Il ticket di licenziamento non scatta nel caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore, indipendentemente che siano state firmate a seguito di un accordo con la società ove lavora il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il Ticket non si applica anche nel caso di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro se non nel caso di procedure siglate presso una divisione territoriale del lavoro.

Non si applicherà altresì nel caso di trasferimento del lavoratore ad una sede diversa distante più di 50 km dalla residenza anagrafica del lavoratore e\o “mediamente raggiungibile” in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

  • licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL ed interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento dell’attività̀ e chiusura del cantiere;
  • decesso del lavoratore;
  • interruzioni di rapporti di lavoro per intervenuta scadenza del contratto a tempo determinato;
  • licenziamenti di collaboratori domestici, di operai agricoli o di operai extracomunitari stagionali.

 Quanto vale il ticket di licenziamento

Il datore di lavoro dovrà pagare una somma pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità̀ aziendale del lavoratore maturata negli ultimi 3 anni di servizio. Tre anni rappresenta il limite massimo indipendente dal fatto che il lavoratore abbai per esempio oltre 3 anni di anzianità. In caso di interruzione prima dei 12 mesi sarà necessario considerare solo il rateo di competenza o quota parte proporzionale.

Al momento il massimale NASPI fissato per il 2018 è pari ad euro 1.221,44 euro il che si traduce nel seguente ticket sanitario. E’ necessario tuttavia verificare quale è il massimale NASPI sul sito dell’INPS.

1.221,44 x 41% = 500,79

Nel caso 3 anni di anzianità quindi contributo massimo a titolo di ticket di finanziamento sarà pari a 1.502,27euro.

Legge di bilancio 2018: cosa cambia e quali le novità

La Legge di Bilancio 2018 introduce alcune novità come nel seguito riepilogate:

A decorrere dal 10 gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”. Nel caso di licenziamenti collettivi pertanto il contributo del 41% viene raddoppiato attestandosi così all’82% del massimale NASPI qualora si applichi la CIGS.

Riprendendo l’esempio di prima il massimale che potrete andare a pagare a livello di ticket di licenziamento sarà pari a 3.004,71 euro nel caso di tre anni di anzianità.

Come e quando effettuare il versamento del ticket di licenziamento

Il versamento andrà effettuato mediante modello F24 entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto il licenziamento. entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo  codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>,  la nuova causale “M401”  avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento<SommaADebito> l’importo da pagare.

Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena  (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011.

La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.

Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) – introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).

Stante il già richiamato disposto di cui all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.

Riferimenti giuridici, legge di riferimento e prassi a supporto

Legge 92/2012
Legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla GU n.302 del 29/12/2012 – S.O. n. 212
Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017)
Circolare Inps n. 44/2013

 

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/sanzioni-disciplinari-richiamo-verbale-licenziamento-sospensione-lavoro-stipendio/42665/

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