Cosa sono le ferie collettive?
Le “ferie collettive” sono il periodo di riposo che l’azienda deve concedere, ai propri dipendenti per mezzo della chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni.
Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109), dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.
Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie. Tale periodo minimo può essere aumentato dalla contrattazione collettiva.
Il codice civile all’art. 2109 prevede che il periodo annuale di ferie retribuito sia “possibilmente continuativo”, quindi pone un limite al datore di lavoro nella scelta del periodo di ferie dei propri lavoratori e tutela il vero scopo del periodo di riposo, vale a dire l’effettivo recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Il nostro ordinamento specifica anche delle regole ben precise per i tempi di fruizione:
- se richieste dal lavoratore, la società deve concedere 2 settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione;
- altre 2 settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro e non oltre 18 mesi dalla conclusione dell’anno in cui sono state maturate, ma possono esserci ulteriori giorni che potrebbero essere stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in modo frazionato, secondo i contratti o gli usi aziendali.
Che vantaggi porta una chiusura collettiva?
La decisione dell’impresa di chiudere l’azienda in uno specifico periodo dell’anno, impone di fatto ai dipendenti di andare in ferie durante quel periodo, senza che questi possano in alcun modo contestare la scelta dell’azienda.
Nel determinare i periodi di ferie dei vari dipendenti, il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalla normativa in materia, quindi ad esempio deve consentire al dipendente, qualora questi lo richieda, di fruire di almeno due settimane continuative di ferie.
Cosa succede se ci sono lavoratori neoassunti o che non abbiano ancora maturato le ferie?
Va sottolineato che, nel caso in cui vi siano di lavoratori neoassunti lavoratori che ancora non abbiano maturato un ammontare di ferie sufficiente a coprire l’intero periodo di chiusura aziendale per ferie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati. Di norma le aziende preferiscono pagare al lavoratore l’intero periodo e registrare un saldo negativo di ferie maturate.
Ferie e Contributi
Entro il 31 maggio di ogni anno, il datore di lavoro può presentare domanda di differimento degli adempimenti contributivi in corrispondenza della fruizione delle ferie collettive aziendali: in caso di accoglimento da parte dell’INPS, è possibile rimandare il pagamento fino alla riapertura delle attività, senza sanzioni.
La richiesta di autorizzazione è limitata ai versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. In questo caso il differimento degli adempimenti viene applicato alla mensilità in cui ricade la maggior parte del periodo feriale.
L’importo dei contributi oggetto di versamento differito deve essere maggiorato degli interessi di dilazione al tasso in ragione d’anno vigente al momento del pagamento dei contributi.
Qualora non vi sia un espresso divieto all’interno dei contratti collettivi, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di giustificato motivo: in questo caso, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento.
Malattia e ferie collettive
In caso di malattia il lavoratore può sospendere la fruizione delle ferie.
In particolare:
- nel caso in cui la malattia dovesse intervenire prima dell’inizio del periodo feriale, determinando la mancata fruizione delle ferie, che verranno godute successivamente:
- nel caso in cui la malattia dovesse intervenire durante le ferie, il lavoratore avrebbe diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda sempre nel caso in cui la malattia occorsa rappresenti un impedimento talmente grave per l’effettivo riposo e quindi non permetta il pieno godimento delle ferie.
Ferie e maternità
La Corte di Cassazione ha in più affermato che le ferie, così come altre legittime assenze delle lavoratrici, non possono sovrapporsi con i periodi di congedo di maternità.
La lavoratrice in congedo deve poter fruire in un periodo diverso delle ferie, anche in caso di coincidenza fra il congedo di maternità e la chiusura dell’azienda per ferie collettive.
Anche in caso di malattia di figli minorenni, che necessitano di essere ricoverati in ospedale, si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
Per concludere, possiamo affermare, che le aziende possono imporre ferie per mezzo delle chiusure aziendali, ma che bisogna fare molta attenzione e tenere sempre sotto controllo le ferie a disposizione dei lavoratori.
Cosa rischia l’azienda se i lavoratori non fruiscono delle ferie?
Molto spesso ci si imbatte in situazioni nelle quali i lavoratori abbiano molte ferie arretrate.
La chiusura aziendale è un ottimo metodo sia per poter concedere almeno 2 settimane continuative di ferie ai lavoratori come previsto per legge, sia per permettere all’azienda di far utilizzare le ferie arretrate ai lavoratori che ne dispongono.
Va sempre tenuto conto che, salvo i casi in cui la legge e la normativa europea lo permetta, né il lavoratore può rinunciare alle proprie ferie né l’azienda può chiedere ai propri dipendenti di farlo.
Il mancato rispetto del periodo di ferie maturato espone il datore di lavoro a gravi sanzioni.
Ad oggi, resta infatti valido quanto stabilito già dalla legge di bilancio 2019, per cui sono inflitte sanzioni:
- da 120 euro a 720 euro per violazioni che riguardano fino a 5 lavoratori per un periodo massimo coincidente con l’anno solare;
- da 480 a 1.800 euro per violazioni che riguardano più di 5 lavoratori verificatesi per due anni totali;
- da 960 euro a 5.400 euro per violazioni che riguardano più di 10 lavoratori e che si sono verificate in almeno 4 anni.
Tali sanzioni, a ben vedere, sono previste anche nel caso in cui il periodo feriale non sia stato riconosciuto ma pagato dall’azienda.