Vediamo quali sono alcune delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, in vigore dal 1° gennaio 2024.
Sconto contributivo dipendenti
La legge di Bilancio 2024 ha previsto la proroga, per il solo anno 2024, dello sconto dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, relativamente ai periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
L’esonero è riconosciuto nella seguente misura:
– di sei punti percentuali, se la retribuzione imponibile INPS, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692,00 euro al mese;
– di sette punti percentuali, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923,00 euro al mese.
L’esonero è previsto su base mensile, pertanto nel caso in cui in un mese si superi la soglia sopra indicata, per quel mese non si avrà diritto al beneficio. Non è previsto un sistema di conguaglio a fine anno. In tal modo i lavoratori beneficeranno di un aumento del netto percepito.
Premi di produttività
Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2024. Le condizioni per beneficiare di tale misura sono:
– esistenza di un accordo aziendale o territoriale in cui vengano individuate parametri di produttività, qualità, efficienza ed innovazione da conseguire per un determinato arco temporale;
– conseguimento, alla fine del periodo, dei parametri indicati nell’accordo;
– l’importo del premio per ogni singolo lavoratore non può superare gli euro 3.000,00 e può essere erogato solo a favore di lavoratori con un reddito di lavoro dipendente che l’anno precedente non abbia superato euro 80.000,00.
Congedo parentale
La legge di bilancio 2024 prevede che l’indennità per congedo parentale Inps è riconosciuta, in alternativa ad uno dei due genitori, nella misura dell’80% della retribuzione:
– per la durata massima complessiva di due mesi, solo per il 2024;
– fino al sesto anno di vita del bambino (ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Le altre mensilità continueranno ad essere retribuite nella misura del 30% della retribuzione.
L’articolo 34, comma 1, come modificato dall’ultima Legge di bilancio opera, tuttavia, per i soli lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Per il biennio 2025-2026 la seconda mensilità verrà retribuita al 60%.
Fringe benefit
La soglia di fringe benefit esenti da tassazione viene innalzata, per il solo anno 2024, per tutti i percipienti reddito da lavoro dipendente ed assimilati a 1000,00 euro, rispetto al tetto ordinario attuale di 258,23 euro.
Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, la soglia è fissata a 2000 euro.
Sono considerati fringe benefit, e come tali ricompresi nella soglia, anche il rimborso delle seguenti spese:
– utenze energetiche domestiche (acqua, gas ed energia elettrica e gas naturale);
– affitto prima casa;
– mutuo prima casa.
In caso di superamento di tali soglie, tutte le somme erogate verranno assoggettate ad imposizione e contribuzione.
Decontribuzione lavoratrici madri
La legge di bilancio 2024 prevede altresì, per l’anno 2024, l’annullamento dell’obbligo di contribuzione a carico delle lavoratrici madri con almeno due figli minorenni e contratto a tempo indeterminato.
L’esonero ha una durata differenziata:
– per le lavoratrici con due figli, l’esonero contributivo dura fino al compimento del 10° anno di vita del secondo figlio solo per il 2024;
– per il biennio 2025-2026, l’esonero è previsto per le lavoratrici con 3 o più figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Il taglio riguarda solo la quota a carico della lavoratrice con un massimo di 3000 euro annui. Lo sgravio non si applica alle lavoratrici domestiche.
Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata del beneficio varia in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice;
– 12 mesi dalla data di assunzione per i contratti a termine;
– 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato:
– 24 mesi se l’assunzione avviene a tempo indeterminato.
Riforma aliquote fiscali
Per il solo anno fiscale 2024 le aliquote Irpef, che ridurranno gli scaglioni da quattro a tre, saranno le seguenti:
– 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro;
– 35% per i redditi tra 28.001,00 euro e 50.000,00 euro;
– 43% per i redditi oltre i 50.000,00 euro.
Viene, inoltre, aumentata la detrazione minima pari da euro 1.880,00 ad euro 1.955,00 così da ampliare la No Tax Area ai redditi imponibili fino ad euro 8.500,00 equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.
Compensazione crediti INPS-INAIL
Dal 2024 eventuali crediti Inps-Inail potranno essere compensati solo al termine delle seguenti tempistiche:
– 15 giorni dalla scadenza del termine per l’invio della relativa dichiarazione;
– 15 giorni dall’invio della relativa dichiarazione, qualora quest’ultima venga inviata oltre i termini;
– 15 giorni successivi all’invio della nota di rettifica passiva.
Detassazione spese di lavoro dipendente per nuove assunzioni
Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023, la novità consiste nell’incremento del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, in caso di incremento occupazionale rilevato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Trattamento integrativo settore turismo
Ulteriore misura confermata per l’anno 2024 è il trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (legge n. 85/2023) a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Requisiti:
• Prestazioni rese nel periodo dal 01 gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
• Reddito percepito dal lavoratore non superiore ad € 40.000,00 annui.
Il credito verrà erogato su richiesta del lavoratore e compensato in F24.