Licenziamento causa Facebook: quando è possibile e come proteggersi?

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Facebook e Twitter: i loghiL’uso di facebook è un’abitudine ormai consolidata e diffusa, ma altrettanto consolidata è diffusa è anche la giurisprudenza che ha ad oggetto proprio l’abitudine di usare il famoso social network Facebook in rapporto al lavoro svolto. Oltre ai classici casi di divorzio a causa di tradimenti virtuali, vecchi amori che spuntano, conseguenze rilevanti si hanno anche nel rapporto dipendente/datore di lavoro, infatti molti sono stati i casi di licenziamento causa facebook. Nel prosieguo saranno delineati i tratti dei casi in cui è possibile licenziare un dipendente a causa di facebook e di conseguenza come evitare questo rischio. Siamo sulla linea di un altro articolo   che abbiamo pubblicato dedicato al licenziamento per la pausa caffè. La prima cosa da sottolineare è che non c’è un solo motivo per il licenziamento a causa di facebook, i casi sono stati già diversi ed è facile immaginare che con il tempo la casistica potrebbe aumentare.

Offese su Facebook: posso denigrare il mio datore di lavoro?

La prima analisi riguarda i dipendenti che su Facebook denigrano il proprio datore di lavoro, o parlano male dell’azienda. Si parte dal presupposto che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di lavoro con l’azienda, inizia anche il rapporto fiduciario e l’obbligo di fedeltà contenuto nell’articolo 2105 del Codice Civile. In particolare l’articolo prevede il divieto per il lavoratore di divulgare notizie riguardanti l’organizzazione o i metodi di produzione, inoltre vieta di farne uso in modo che possa recare danno all’azienda. Di conseguenza denigrare l’azienda presso la quale si lavora su facebook integra questa tipologia di illecito e può portare al licenziamento. Nei casi esaminati a nulla è valsa la scusante del dipendente che ha affermato di avere un profilo privato e pochi amici perché la Cassazione ha comunque equiparato facebook ad un giornale e quindi è considerato pubblico, di conseguenza non può essere ritenuto come un diario segreto. Ciò vuol dire che impostare il profilo di facebook come privato non è un modo efficiente per proteggersi dal licenziamento a causa di facebook anche perché non è possibile controllare l’ulteriore diffusione delle cose affermate. Il secondo caso che ha fatto scuola ha riguardato una dipendente di una mensa scolastica e madre di una bambina nella stessa scuola, che insieme ad altri genitori ha criticato proprio i prodotti della stessa mensa. In questo caso la signora a sua difesa ha affermato che la sua critica era in qualità di madre e quindi di persona che usufruiva del servizio (tramite il figlio) e non in qualità di dipendente. Tra l’altro la donna non ha citato espressamente l’azienda, ma nonostante questo il licenziamento vi è stato. Simile la vicenda di un dipendente di Parma che su facebook aveva lamentato il comportamento vessatorio dei datori di lavoro che costringono a lavorare anche di domenica. In questo caso la difesa ha puntato sull’assenza di riferimenti al proprio datore di lavoro, infatti, il dipendente intendeva criticare solo l’organizzazione generale del lavoro. Anche in questo caso il tribunale di Parma ha confermato il licenziamento e lo ha condannato al pagamento delle spese pari a 1500 euro. Il comportamento particolarmente severo del giudice è stato “giustificato” con lo svolgimento di mansioni di responsabilità del dipendente verso il personale e quindi da una sorta di rapporto fiduciario “rafforzato” con il datore di lavoro. Altro caso che ha portato al licenziamento è stato quello del dipendente che mentre era in malattia postava foto delle vacanze al mare. Anche in questo caso è stato leso il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. I casi sono molti, infatti, già nel 2012 un dipendente era stato licenziato perché aveva usufruito di un permesso per eccessivo stress e nello stesso giorno aveva postato foto del concerto di Madonna. Il datore di lavoro ha ritenuto incompatibile lo stato di stress psico-fisico che lamentava il dipendente con la presenza ad un concerto con 40.000 persone in una serata afosa. Un caso ben più noto è stato quello reso noto dalla trasmissione Le Iene e riguardante dipendenti pubblici intenti a godersi la vacanze durante il periodo di malattia. Vi è, infine, una terza tipologia di licenziamento per giusta causa per colpa di comportamenti su Facebook ed è quello della dipendente che distrae tempo alle sue attività professionali per stare sul noto social network. Questo caso, e la relativa sentenza, sono molto importanti perché oltre a chiarire che il rapporto fiduciario non deve essere leso, precisa anche i limiti posti alla possibilità di invocare la lesione della privacy. Il caso è stato trattato con la sentenza 782 del 2016 del tribunale di Brescia. Riguarda una dipendente di uno studio medico che trascorre molto tempo in rete ed in particolare su facebook. In questo caso al datore di lavoro è bastato controllare la cronologia della navigazione, operazione molto semplice, e stamparla. Questo dato ha permesso di rilevare oltre 6000 accessi ad internet in 18 mesi e di questi 4500 erano a facebook. Facendo un semplice calcolo è emerso che in circa 3 ore di lavoro vi erano giornalmente in media 16 accessi. La dipendente ha basato la sua difesa su diversi punti, il primo era che trattasi di un licenziamento dovuto alla precedente richiesta di usufruire dei benefici della legge 104, ma ciò che qui più preme è che la dipendente ha censurato il comportamento del datore di lavoro che avrebbe violato la sua privacy con tali controlli. Il giudice ha, invece, stabilito che il controllo della cronologia degli strumenti di lavoro non costituisce violazione della privacy in quanto per eseguire tale semplice controllo non è necessario installare un dispositivo di controllo, ma basta usare una funzione prevista da ogni computer. Sempre secondo il giudice non si tratta di un controllo sulla produttività ed efficienza vietato dall’articolo 4 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori). Anche in questo caso il giudice ha sottolineato che il comportamento della dipendente era idoneo ad incrinare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro con sottrazione costante di tempo all’attività lavorativa e distrazione delle risorse messe a disposizione per il lavoro (computer), approfittando della mancanza di controlli da parte del datore di lavoro.

Facebook e la Corte di Cassazione

Un allarme in più per i dipendenti che amano i social network e proprio non riescono a staccarsi da essi arriva anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 10955/15. In questo caso i giudici sono arrivati a stabilire che non vi è violazione della privacy quando il datore di lavoro, al fine di condurre indagini difensive nei confronti dei dipendenti fannulloni, decide di creare un profilo falso o di dare a terzi l’incarico di controllare le presenze del dipendente sui social network attraverso contatti fake. Il caso riguarda un addetto alle stampanti che era stato contattato da una donna su un social network, tramite questa amicizia è stato possibile verificare che il dipendente durante l’orario di lavoro era poco concentrato sulle sue mansioni al punto da trascurare una lamiera incastrata in una pressa perché intento a messaggiare, ovviamente con il capo. Naturalmente l’addetto licenziato ha provato a “criticare” dal punto di vista legale il comportamento del datore di lavoro, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che il profilo fake non costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede, ma è una semplice sollecitazione del dipendente che ha consapevolmente aderito sapendo di distrarre attenzioni al lavoro. Insomma avesse chattato inconsapevolmente con il datore di lavoro fuori dall’orario di lavoro, non ci sarebbero stati problemi, facendolo nell’orario di lavoro ha accettato il rischio. Resta da dire che il comportamento del datore di lavoro è scaturito comunque da mancanze già accertate in quanto diverse volte il dipendente era stato sorpreso a telefono lontano dalla pressa. Ciò vuol dire che non ogni invasione del datore di lavoro nella vita privata del lavoratore è tollerata dal diritto, ma occorre guardare al singolo caso. Dopo aver enucleato i casi più strani e curiosi di licenziamenti a causa di facebook occorre delineare qualche regola. Deve essere precisato che l’uso dei telefonini e della chat durante i momenti di pausa è lecito, ma al di fuori di questi casi vi può essere tolleranza solo per accessi sporadici e sempre che gli stessi non creino pericolo per utenti o altri addetti. Non mancano casi in cui l’uso dei telefonini è vietato proprio perché, per la tipologia di lavoro, anche una semplice distrazione può mettere in pericolo colleghi o terzi soggetti. Un secondo possibile avvertimento è quello di non usare strumenti di lavoro per connettersi, infatti la cronologia di un cellulare privato non potrebbe essere controllata dal datore di lavoro… Altra buona abitudine sarebbe quella di non rendere pubblica esattamente ogni attività che si compie perché facebook è tutt’altro che uno strumento privato. Se proprio non si riesce a resistere almeno si potrebbe evitare di pubblicare foto quando si è in malattia, in questo caso si tratta di semplice furbizia! Infine, l’ultimo consiglio, che somiglia un po’ ai consigli della nonna: meglio non dare confidenza agli sconosciuti. ;-) Uso personale del PC aziendale: Nuova sentenza Corte di Cassazione 2021  Una recente sentenza della corte di Cassazione del 2021 ha sancito udue principi molto importanti per quello che riguarda il diritto del datore di lavoro al controllo delle attività del dipendente e il rispetto della sua privacy. Più precisamente nel caso di specie a causa dell’uso personale del pc aziendale una dipendente aveva importato un virus nella rete aziendale producendo dnani e fuga di informazioni. Ne era stato richiesto il licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione ha affermato che è lecito il controllo del datore di lavoro sulle attività del dipendente. Tuttavia solo successivamente all’emersione del sospetto basato su dati oggettivi. In altre parole non si possono controllare i dipendenti H24 per vedere quello che fanno ma è necessario che si configuri un elemento oggettivo di su cui basare il sospetto e avviare le indagini interne. Inoltre il controllo, che, ricordiamolo, deve essere finalizzato alla tutela degli interessi aziendali deve essere bilanciato correttamente rispetto alle esigenze di protezione degli interessi propri del lavoratore e dei beni aziendali. Si devono rispettare quindi le libertà di iniziativa economica e la dignità e la riservatezza del lavoratore. Smart Working e visite fiscali: cosa cambia Smart Working: pause, orari, disconnessione, diritti e doveri Articoli utili ad avere una visione più completa:

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