Aggiornato il 4 Maggio 2023
La premessa è che non vi è un vincolo inteso nel senso di limitatezza all’apertura di una nuova attività con partita iva in quanto il fine del legislatore è di sostenere momentaneamente il lavoratore e metterlo in condizioni di reinserirsi anche come nel caso dei titolari di partita Iva, di creare una propria attività di lavoro autonomo. Si incontra però un limite di per quello che concerne il reddito prodotto da tale attività.
Causa di Decadenza Napsi 2017: limite reddito
Il reddito derivante da tale attività o anche più di una attività se state cercando di fare più attività insieme non dovrà essere superiore a 4.800 annui. Per reddito dovrete prendere quello imponibile Irpef che indicherete nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico 2017 se avete una partita Iva.
Il consiglio che vi dò quindi è quello di definire , se siete nelle condizioni di faro, quale potrebbe essere il vostro reddito a fine anno e quando presumibilmente supererete tale limite in quanto potrebbe essere utile capirne la convenienza.
Se ci troviamo infatti di fronte ad un lavoro occasionale o stagionale a mio avviso non ne vale la pena di perdere il beneficio della NASPI per lasciare spazio ad un lavoro che so che non mi darà stabilità né tanto meno introiti che più che compenseranno la perdita dell’indennità di disoccupazione.
Decadenza NASPI e indennità di disoccupazione anche nel caso di lavoro subordinato
Le stesse conclusioni valgono anche nel caso di titolari di partita Iva iscritti ad albi professionali (come avvocati, commercialisti, architetti, geometri, ingegneri, etc).
Anche nel caso di lavoratori parasubordinati o anche nel caso in cui vogliate aprire una società la NASPI di per sé continuerà ad essere erogata solo che dovrete comunicare all’INPS se supererete il limite di 8 mila euro annui. Questi limiti non incidono direttamente sulla NASPI ma sullo stato di disoccupazione che viene meno al superamento di tali limiti.
Stessa conclusione anche nel caso di prestazioni occasionali come chiarito da apposita circolare INPS .
Cosa fare in caso di superamento del limite nel 2017
Entro un mese dall’apertura della partita Iva se l’aprite nel 2017 o entro un mese dalla erogazione della prima mensilità NASPI se ne eravate già titolari nel 2016 dovrete comunicare all’INPS il reddito che prevederete di generare con le tre modalità con cui avete presentato la domanda di accesso alla NASPI indicando la causa di decadenza.
Vediamo come comportarsi in pratica per non incorrere nelle cause di decadenza dal beneficio della NASPI anche nel caso in cui iniziate ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo ordinario o occasionale. Oltre alla causa di decadenza vi segnalo che si potrebbe anche verificare la restituzione della Naspi.
In tal caso l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno e che vi ricalcoleranno al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico.
Nel caso in cui siate esonerati dall’obbligo di presentazione dovrete presentare una dichiarazione sostitutiva in cui indicherete il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se non lo farete dovrete restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento.
Nel caso di dichiarazioni dei redditi 730 o modello Unico 2017 o 2018 integrative o correttive dovrete presentare una nuova dichiarazione all’INPS e loro procederanno al ricalcolo.
Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI nel 2017
A parte la conseguente riduzione dell’80 per cento dell’assegno mensile ogni anno dovrete effettuare la dichiarazione del reddito previsionale e di quello effettivamente prodotto nell’anno precedente comprovato dalla dichiarazione dei reddito o dalla auto dichiarazione entro il 31 gennaio. Se non lo farete l’erogazione della Naspi sarà sospesa.
Questo è quanto chiarito anche nella circolare 94 del 2015 dell’INPS.
http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/naspi-indennita-disoccupazione/23144/