Potremmo anche arrivare a decidere di dire “NO GRAZIE” e dare la reperibilità sul vostro telefono personale al posto di questo benefit aziendale.
Tassazione Irpef sul telefono aziendale
Sempre in virtù del principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente tutti i benefici entrano a diverso titolo nella tassazione delle somme da lavoro dipendente. Dico diverso perché alcune sono degassare e altre concorrono a formare la base imponibile Irpef con criteri forfettari (vedi fringe benefit auto aziendali).
In base infatti all’articolo 51, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 del Tuir “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’ imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.
In questo caso però il dipendente non è legittimato all’uso personale del telefono per cui se lo facesse potrebbe incorrere, come meglio sotto richiamo in un inadempimento o meglio in un comportamento contrario ad una disposizione del proprio datore di lavoro.
In questo caso pertanto non sembra proprio esserci l’estremo per l’applicazione della tassazione come fringe benefit in busta paga, se non nel caso in cui il telefono mobile aziendale sia utilizzato dal dipendente anche per finalità estranee all’ esercizio dell’ attività lavorativa.
In questo casi però si porrebbe il problema di capire come riaddebitare le spese al dipendente in busta paga che potremmo idealmente associare al costo mensile previsto dal piano tariffario stipulato con la compagnia telefonica. Si dovrebbe poi cercare di capire se è prevista una segmentazione della rubrica in base a contatti privati o aziendali e in base a quello calcolare la quota spesa per finalità estraneee e quali per finalità strumentali all’attività aziendali. Solo le prime infatti potrebbero essere tassate in busta paga come fringe benefit.
Quando scatta la tassazione
La tassazione potrebbe scattare in linea teorica solo nell’ipotesi della concessione del telefono anche per fini privati che sia definita con il datore di lavoro e misurandone quanto in termini di traffico chiamate e traffico dati. Mi vien da pensare che l’ipotesi sia alquanto remota ma era corretto fare un passaggio più approfondito per fugare ogni dubbio e dare qualche chiarimento in merito.
Possiamo a tal fine fare degli esempi concreti:
- Caso di telefono utilizzato promiscuamente: se abbiamo un sistema di rendicontazione analitico per rintracciare le telefonate effettuate dal dipendente per fini personali allora questa quota sarà tassata in busta paga. Se non ce l’abbiamo allora possiamo assumere 50% e 50%. In busta paga sarà tassato il 50% del canone come fringe benefit.
- Caso di telefono con doppia scheda: se il datore di lavoro paga solo la scheda aziendale il dipendente non si vedrà tassare alcune in busta paga per l’utilizzo della scheda personale semprechè sia lui a pagare il traffico telefonico e dati.
Regime dei contributi previdenziali INPS
Ai fini INPS come ci comportiamo per l’utilizzo del telefono aziendale in tutti e tre i casi visti sopra?
Per quello che concerne la composizione della base previdenziale su cui calcolare i contributi da versare la posizione appare coerente con quanto sopra per cui in base all’articolo 12, della Legge n. 153 del 1969 assistiamo ad una presa diretta della base imponibile INPS dallo stesso articolo 51 visto sopra. In questo caso quindi se non sarà trattato come fringe benefit non sarà nemmeno assoggettato a contributi previdenziali INPS o INAIL.
Ma non solo pagate: Occhio alla giusta causa di licenziamento
Nel caso in cui il telefono vi sia assegnato al dipendente facendovi firmare un foglio o un rimando ad una policy aziendale in cui viene espressamente vietato di utilizzare il telefono per fini privati e limitandone l’utilizzo esclusivamente per fini relativi all’espletamento delle attività aziendali. A tal proposito potete leggere anche l’articolo dedicato all’uso del telefono aziendale per fini personali: quando scatta la causa di licenziamento
Vi posso segnalare comunque due articoli interessanti legati alla tassazione dei fringe benefit in busta paga.