Cos’è e Quando matura il diritto alla corresponsione del TFR
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro corrisponde obbligatoriamente al lavoratore il TFR o trattamento di fine rapporto ex articolo art. 2120 c.c., comma 1 , ossia le somme che l’impresa ha trattenuto mensilmente dalle sue buste paga e a patto che il dipendente abbia scelto di manenerle in azienda. Vi anticipo già per chi non lo sapesse che non vi è data la facoltà di farvelee accreditare sul conto anche se lo vogliate ma al più potete scegliere se destinare queste trattenute a forme di previdenza complementare.
Abbiamo infatti affrontato già in altra occasione la disputa su cosa sia conveniente fiscalmente fare rispetto alla possibilità offerta dal d.lgs. n. 252 del 2005 di destinare la trattenuta mensile del TFR in azienda o presso altra gestione.
prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (TFR) . Il TFR rappresenta una quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso del rapporto di lavoro.
Come si calcola il TFR
Il fondo del TFR maturato al 31 dicembre dell’anno n-1 (ad esempio nel 2013 sarà il 2012) dovrà essere rivalutato sulla base di un coefficiente fisso pari all’1,5% a cui si aggiunge un coefficiente variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente e che trovate proprio nell’home page del sito dell’Istat qualora lo vorreste andare a consultare.
La base di calcolo a cui applicare questo coefficiente del 13,5% sono tutte le voci della vostra busta paga corrisposto per la vostra prestazione lavorativa oltre altre eventuali somme a voi corrisposto anche in natura o come fringe benefit e ad esclusione di quelle che non sono tassate com per esempio i rimborsi di spese.
Le possibilità relative al TFR
Nella sostanza il trattamento di fine rapporto è una somma che si accumula nel tempo e con la quale potrete decidere di comportarvi come segue Le parole in celeste sono link agli articoli di approfondimento):
- TFR a forme di previdenza complementare
- TFR in azienda
- TFR direttamente in busta paga (novità dal 2015)
- Acconto sul TFR…in tasca
I casi di richiesta di acconto sul TFR
I casi previsti dal Legislatore sono relativi a malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella predetta retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’importo della contribuzione aggiuntiva prevista per il finanziamento del Fondo pensioni (0,50 per cento dal 1° gennaio 1983 da calcolarsi sull’imponibile previdenziale INPS), dall’ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa.
Tassazione del TFR
L’importo erogato a tale titolo è escluso dalla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12). Fiscalmente, invece l’importo erogato a titolo di TFR concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 17 e 51). L’imposta deve essere determinata con aliquota media, secondo le modalità previste per la tassazione separata del TFR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19).
Calcolo del TFR
Se volete sapere oggi quanto varrà il vostro TFR non è facile in quanto dipendente da due variabili che si modificano nel tempo ossia il vostro stipendio mensile e la variazione annua Istat ed il cui calcolo richiede alcune basi della matematica finanziaria che richiederebbero tempo per impararle. Se lo destinate a fondi pensione vi posso dire che vi inviano un prospetto peraltro abbastanza chiar dove è indicato ad oggi quanto prenderete a titolo di trattamnto di fine rapporto.
Tassazione del TFR… IL TFR è tassato?
Per verificare la tassazione a cui saranno sottoposte le somme oggetto di trattamento di fine rapporto potrete fare riferimento all’articolo di approfondimento che spiega come saranno tassate queste somme e in che misura potranno essere richieste (come sopra accennato) a titolo di anticipo sul TFR al ricorrere solo di alcune esigenze personali (sanitarie o per l’acquisto della prima casa) oppure in misura ridotta per altre esigenze di vario genere.
Vi consiglio di leggerlo perchè sono certo che nel corso della vostra vita potreste trovarvi talvolta a doverne fare ricorso (anche in piccole tranche), spero ovviamente non per motivi di salute… intendiamoci.
TFR per i professionisti
Purtroppo per i professionisti come per gli imprenditori il trattamemto di fine rapporto non è previsto ecco per cui è altamente consigliabile procedere con un piano di accumulo in forme di previdenza complementare che siano in grado di tutelare economicamente il soggetto che si troverà probabilmente impossibilitato a continuare a svolgere la propria attività professionale dopo una certa età.
Vi segnalo poi l’articolo dedicato alla valutazione della convenienza sulle 2 diverse modalità di destinazione del TFR: in azienda o a forme di previdenza complementare.
TFR in busta paga, in azienda o in un fondo complementare
A mio personalissimo avviso in un fondo è la miglior cosa a meno che non siate in un’azienda spaventosamente solida che permette di escludere i rischi di fallimento. In busta paga inutile dirvelo che non conviene perchè i furboni che hanno scritto la norma in pratica hanno detto che se vuoi il TFR in busta paga ci paghi sopra l’aliquota marginale che detta in parole povere significa l’aliquota più alta rispetto agli scaglioni di reddito Irpef che hanno interessato il tuo reddito imponibile il che mi sembra veramente irrispettoso dell’intelligenza comune e del senso civico in quanto è come se mi dicessi che se voglio subito i soldi miei ti devo pagare di più di tasse.
Riferimenti Normativi
Legge n. 297 del 1982
[…] di leggere la seguente Legge n. 297 del 1982 in tema di TFR. E il seguente sito in cui sono esplicitate le modalità di calcolo del […]
Quello che si matura mensilmente in busta paga
Se il rapporto di lavoro termina prima di 12 mesi si riceve lo stesso il TFR?