Trasformazione Contratto Determinato a Tempo Indeterminato: durata massima, numero proroghe

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Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge Dignità n. 87/2018 aumentano i casi di possibile trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato. Nel seguito vediamo quali sono i casi di proroga e rinnovo e quando  si può incorrere nella trasformazione automatica, come funziona la richiesta e quando scatta.

Novità dalla legge di Bilancio 2021: cosa cambia

Il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2021 introduce alcune novità in merito al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato. Più precisamente la Manovra finanziaria 2021 prevede che fino al 31 marzo 2021 i contratti potranno beneficiare di una proroga di 12 mesi purchè esercitata massimo fino alla scadenza del 31 marzo 2021. Fino a tale data i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati fino a massimo altri 12 mesi una sola volta anche in assenza delle condizioni particolari nel seguito riepilogate. Parliamo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. In sostanza si prevede una modalità semplificata di estensione della durata del contratto a tempo determinato la cui facoltà tuttavia spetterà sempre al datore di lavoro. La durata massima fino all’entrata in vigore del Decreto Dignità 2018 era di 36 mesi. Il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato riduce tale termine di 12 mesi. Questa e gli altri chiarimenti o novità che leggerete si applicano  ai contratti stipulati dal 13 Luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità 2018. Oggi, la durata massima di un contratto a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore anche per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Esistono tuttavia le eccezioni a questa regola che sono le proroghe ed i rinnovi che spostano questo termine più in avanti e nel rispetto di alcune condizioni e in base alla tipologia di attività come meglio specificato nel seguito.

Casi ammessi di proroga del contratto a tempo determinato

Come definito dall’articolo 21 modificato a far data dal 12 agosto 2018 dal Decreto Dignità il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni previste qui di seguito: Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi (24 mesi), solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  • a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; Non dovete pensare che basti inventarsi un aumento di lavoro non preventivato per giustificare ma sarà necessario portare elementi oggettivi, dimostrabili in un ipotetico giudizio a seguito di vertenza del dipendente.
  • b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Fanno eccezione le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui trovate l’elenco in calce. I contratti di lavoro aventi ad oggetto attività stagionali possono conseguentemente essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
Oltre alle attività altri casi di eccezione possono essere disciplinate dai contratti collettivi specifici della vostra attività (metalmeccanico, bancario, assicurativo, chimico, etc). Nel seguito trovate l’elenco dei CCNL nazionali
  • Agricoltura ed Allevamento
  • Alimentari
  • Altri vari
  • Chimica
  • Credito ed Assicurazioni
  • Edilizia e Legno
  • Enti ed Istituzioni Private
  • Enti Pubblici
  • Marittimi
  • Meccanici
  • Poligrafici e Spettacolo
  • Terziario e Servizi
  • Tessili
  • Trasporti
Solo per fare un esempio nel CCNL UNICO per i dipendenti del Settore ARTIGIANATO viene previsto che l’azienda, nel caso di rapporti a tempo determinato, può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
I limiti previsti per le proroghe o i rinnovi non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

Proroghe e Rinnovi: quando sono possibili

Partiamo subito con il dire che la proroga è ammessa ma soggiace ad una disciplina che diviene più formale all’aumentare del periodo di durata del contratto e su questo nulla questo a mio modesto avviso. Durante i primi 12 mesi di contratto questo potrà essere rinnovato anche solo con una lettera o comunicazione scritta al lavoratore. E’ omessa e valida la consegna della lettera a mano anche se si consiglia sempre una firma per accettazione o per presa visione della lettera. Documentazione sempre da tenere agli atti. Per contratti di durata superiore a 12 mesi è necessario indicare le particolari esigenze, motivazioni o  causali alla base alla richiesta di proroga.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Segnatevi quindi le condizioni da rispettare che possono far cadere il datore di lavoro dell’azienda per la quale lavorate nella trappola esponendola così alla trasformazione obbligatoria:
  1. Obbligatorio avere il consenso del lavoratore per cui il datore di lavoro deve effettuare una proposta ed il lavoratore deve accettarla altrimenti non ha effetto
  2. Numero massimo proroghe ammissibili
  3. Periodi minimi di interruzioni obbligatorie tra un rinnovo e l’altro
Se le proroghe sono maggiori di 4 si avrà l trasformazione obbligatoria dal giorno successivo alla tipula della quinta proroga

Periodo di interruzione obbligatoria tra un contratto e l’altro

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività.
In sintesi budini i periodi di interruzione minima si dividono in:
  • contratti con durata inferiore di 6 mesi: interruzione minima 10 giorni;
  • contratti con durata superiore di 6 mesi: interruzione minima 20 giorni.
Laddove si contravvenga a tale limite la trasformazione del contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei 12 mesi.
La proroga di un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto deve contenere in caso di rinnovo, la specificazione delle particolari esigenze che hanno spinto al rinnovo del contratto. In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
Nel Decreto Dignità 2018 viene previsto che se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza iniziale o anche dopo la proroga il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
La trasformazione in un contratto a tempo indeterminato si avrà:
  • Dopo il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi;
  • Dopo il cinquantesimo giorno negli altri casi.
Dal trentesimo giorno successivo e in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Rapporto tra sanzione della trasformazione e prosecuzione di fatto Dall’analisi degli articoli 19, 21 e 22 del Testo Unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015), non sembra sempre possibile applicare l’istituto della prosecuzione di fatto. Più nello specifico sono espressi dubbi sulla possibilità di continuare di fatto il rapporto dopo la scadenza del termine – anche se entro il limite stabilito dal Legislatore – qualora il contratto sia stipulato per la durata di 12 mesi e, quindi, in assenza delle nuove causali giustificatrici, in quanto il superamento dei dodici mesi necessiterebbe dell’indicazione delle causali pena la trasformazione dalla data del superamento. Al contrario, alla luce della circolare n. 13/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene ancora ammissibile la prosecuzione di fatto in caso di superamento del limite dei 24 mesi per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti.

Elenco Attività Stagionali Ministero del Lavoro

L’elenco delle attività considerate stagionali e che risultano in un certo verso penalizzato perchè non beneficiano del termine fisso di 12 mesi di durata del contratto sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963:
  • 1) Sgusciatura delle mandorle;
  • 2) Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
  • 3) Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);
  • 4) Raccolta e spremitura delle olive;
  • 5) Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
  • 6) Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso;
  • 7) Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
  • 8) Lavorazione del falasco;
  • 9) Lavorazione del sommacco;
  • 10) Maciullazione e stigliatura della canapa;
  • 11) Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
  • 12) Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino;
  • 13) Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
  • 14) Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
  • 15) Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
  • 16) Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
  • 17) Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
  • 18) Smorzatura del sughero;
  • 19) Salatura e marinatura del pesce;
  • 20) Pesca e lavorazione del tonno;
  • 21) Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
  • 22) Lavorazione delle carni suine;
  • 23) Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
  • 24) Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
  • 25) Produzione di liquirizia;
  • 26) Estrazione dell’olio dalle sanse e sua affinazione;
  • 27) Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
  • 28) Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele;
  • 29) Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
  • 30) Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco;
  • 31) Spiumatura della tiffa;
  • 32) Sgranellatura del cotone;
  • 33) Lavatura della paglia per capelli;
  • 34) Trattura della seta;
  • 35) Estrazione del tannino;
  • 36) Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
  • 37) Cave di alta montagna;
  • 38) Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
  • 39) Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all’aperto;
  • 40) Cernita e insaccamento delle castagne;
  • 41) Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
  • 42) Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
  • 43) Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
  • 44) Lavaggio e imballaggio della lana;
  • 45) Fiere ed esposizioni;
  • 46) Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
  • 47) Spalatura della neve;
  • 48) Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
  • 49) Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell’art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. Tale legge è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma sulla scorta dell’interpello n. 6/2014 del Ministero del Lavoro si deduce che per le deroghe ove si fa riferimento al DPR n. 1525/1963 si deve tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione dello stesso decreto per cui le deroghe possono trovare applicazione con riferimento all’attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio);
  • 50) Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
  • 51) Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
  • 52) Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

Fonte normativa

D.Lgs. n. 81/2015

Casi particolari

Nella circolare n. 17 del 2018 il Ministero del lavoro ha avuto modo di chiarire che è possibile continuare il rapporto di lavoro in caso di superamento del limite dei 24 mesi per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti. Contratti a tempo determinato: come funziona Trasformazione contratto da determinato a tempo indeterminato: superamento della durata o dei rinnovi, quando scatta Nuovo contratto di apprendistato Licenziamento per giusta causa: quando scatta secondo la legge e esempi pratici Domanda di congedo parentale a Ore: quando si ha diritto, quali requisiti e quanto dura  Contratto a tempo determinato per coloro che hanno oltre venti anni di contribuzione

5 Commenti

  1. Sono una dipendente Asl sono stata assunta con contratto a tempo determinato di 4 mesi, poi ho avuto un primo rinnovo della durata di 7 mesi che scade a settembre 2022. Mi hanno assicurato un altro rinnovo fino a dicembre 2022. C’è possibilità di passare da determinato a indeterminato?

  2. Un contratto a tempo determinato di può trasformare in un contratto a tempo indeterminato prima della scadenza di 6 mesi ? Per esempio : io chiedo al datore di lavoro di trasformarlo in indeterminato dopo 3 mesi dal assunzione.Lui è d’accordo.Legalmente è possibile ? Grazie.

  3. Lavoro interinale 11 mesi continuativi senza pause con infortunio a fine contratto quali tutele ho!? Grazie

  4. Mi fa piacere che lo abbia apprezzato. Quel pulsante dovrebbe funzionare, grazie della segnalazione

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