Aggiornato il 4 Maggio 2023
Vediamo quando e chi deve effettuare il versamento ed il calcolo dell’acconto Irpef per i contribuenti minimi titolari di partita Iva che si troveranno a dover capire dove materialmente reperire la base di calcolo per il versamento ed indicarlo nel modello F24: qui cerco di darvi qualche indicazione e chiarimento per chi avesse qualche domanda o fosse semplicemente la prima volta con la quale ci si cimenta.
In calce trovate anche approfondimento sul versamento degli acconti di novembre 2020 per coloro che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021.
Chi deve versare l’acconto Irpef per i contribuenti forfettari minimi
I titolari di partita Iva che aderiscono ai seguenti regimi forfettari dei contribuenti minimi nel seguito riepilogati, al pari di quanto avvenuto in sede di pagamento del saldo di giugno dovranno corrispondere la restante parte dell’acconto (se dovuto). parliamo dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno esercitato opzione per l’adesione ad uno dei due regimi:
- regime delle nuove iniziative produttive ex art. 27 D.L. 78 del 2011;
- regime forfettario dei minimi ex articolo 1, co. 64, della Legge 190 – Legge di Stabilità per il 2015.
Ma come vedremo non tutti sono obbligati perché esistono delle casistiche legate agli importi minimi da versare o al momento di permanenza dal regime. Questo vale sia nell’ipotesi in cui aderiate al regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 sia nell’ipotesi in cui accediate al nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% ex Legge n.190 del 2014 poi modificato dalla legge di stabilità 2016.
Nulla cambia rispetto alle modalità di calcolo che saranno le medesime pur essendo diversa l’aliquota applicabile.
Per adempimenti si intendono quelli successivi alle dichiarazioni di inizio attività con cui avrete aperto la partita Iva e esservi iscritti alla gestione separata INPS o alla vostra Cassa di appartenenza di un Ordine o Albo.
Scadenza naturale del versamento
Come abbiamo anticipato la scadenza naturale, anche per via della volontà di semplificare, segue quella del versamento dell’Irpef per cui parliamo del versamento del 30 giugno (o 16 luglio con la maggiorazione) per il primo acconto e del 30 novembre per il secondo acconto.
Proroga Acconto Irpef Ires IRAP 2021
Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Sospensione Acconti novembre 2020: Novità 2020 2021 per il COVID
Vediamo anche chi gode dell’esenzione e la sospensione dal pagamento degli acconti per effetto delle disposizioni introdotte dai Decreti Cura Italia e Decreto Ristori 2020.
Per i soggetti ISA che avevano già beneficiato della sospensione dei primi acconti di giugno nel caso in cui avessero dimostrato un calo di fatturato rispetto all’anno precedente viene prevista una nuova sospensione anche sui secondi acconti.
Per gli acconti di novembre i soggetti che sono soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale ISA viene sospeso il versamento del secondo acconto (IRPEF compreso) di novembre da versare per le imposte sui redditi e IRAP.
In calce trovate il DL 137 del 2020 con l’elenco delle attività interessate.
Il versamento viene sospeso fino al 30 aprile 2021.
La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
La sospensione viene prevista anche per l’IRAP.
Per le attività che sono state sospese per apposta previsione normativa o perchè rientranti nella zona rossa o nella zona arancione i versamenti delle imposte, delle ritenute, delle addizionali regionali o comunali e dell’Iva relative a novembre sono sospese fino al Un altro slittamento, questa volta al 16 marzo 2021. La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
IMPORTANTE: non è sufficiente rientrare in una delle categorie individuate dall’allegato 1 o 2 al decreto Ristori o Ristori BIS. E’ necessario altresì essere soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati per quest’anno.
Sospensione Acconti regime Forfettario e dei Minimi
Rientrano nella sospensione anche i soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato forfetario dei contribuenti minimi o anche coloro che sono nel regime dei minimi o in quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Rientrano anche i lavoratori in mobilità
Calcolo dell’acconto per i contribuenti minimi
I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione) oppure nel quadro CM (in caso di regime dei minimi) o nel quadro LM (in caso di regime forfettario).
Base imponibile ai fini del contributo INPS
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (v. Principi): è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese, secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50).
- Se il rigo LM42 della dichiarazione dei Redditi riporta una somma pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro non si dovrà procedere al versamento dell’acconto di giugno né di novembre.
- Se il valore è compreso tra 52 e 257 euro l’acconto può essere interamente versato in un’unica soluzione entro il primo dicembre.
- Se il valore è pari o superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 60 per cento.
Per il calcolo non dovrete fare altro che prendere il quadro LM rigo 42 o meglio il cosiddetto “rigo differenza” ossia la tra ricavi e costi incassati e sostenuti nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione e versamento dell’acconto. Il rigo potrà magari anche cambiare di anno in anno ma l’importante che voi sappiate che si chiama rigo differenza in modo che ve lo potete anche cercare da soli senza chiedere niente a nessuno. L’acconto in questo caso si paga sul 100 per cento di questo importo (non come per esempio la cedolare che calcola il 95%).
Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso.
E’ interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo
Casi di esenzione dall’acconto per via dell’importo contenuto
Al pari di quanto avviene per il calcolo dell’Irpef anche qui esistono delle soglie di versamento al di sotto delle quali il versamento dell’Irpef non sarà da effettuare secondo la modalità acconto di giugno e saldo ma direttamente in sede di saldo. Oppure altri casi in cui scatta l’esenzione non solo dell’acconto ma anche del saldo.
Se dal calcolo che avete effettuato nel paragrafo precedente viene un valore inferiore a 52 euro allora non sarete obbligati al versamento dell’acconto.
Se invece l’importo sarà compreso tra 257,52 euro e 52 euro allora dovrete versare sia il primo sia il secondo acconto direttamente a Novembre (la scadenza è sempre fissata entro il 30 precisamente).
La rateizzazione degli importi dovuti a titolo di acconto per i contribuenti minimi
Prima di tutto anche qui vale il discorso rispetto all’inizio del versamento dell’acconto in quanto la scadenza naturale come visto sopra è il 16 giugno ma se iniziate a versarlo dal 16 luglio a questi importi che vedrete sotto dovrete applicare una base imponibile aumentata dello 0,40%.
Dove dovete indicare il saldo e l’acconto nel modello Unico
Il calcolo dell’acconto e del saldo Irpef se avete un normale programma di contabilità o software sarà fatto in automatico per cui non sarà troppo complicato effettuarlo. Solitamente poi lo stesso predispone anche il modello F24 per il versamento dell’acconto per gli aderenti al regime dei minimi. Il rigo differenza importante che sappiate dve si trova ossia nel rigo LM 14 cosiddetto rigo differenza.
Versamento acconto con modello F24
Una volta effettuato il calcolo purtroppo lo dovrete anche versare secondo le scadenze viste sopra utilizzando il modello F24 ed i codici tributo che nel seguito vi espongo.
Codice Tributo primo acconto
Per verificare le modalità di versamento concreto del modello F24 potete leggere nel seguito ed eventualmente se qualcosa non vi è ancora chiaro anche andare nell’articolo di approfondimento dedicato proprio ai codici tributo dei contribuenti minimi.
Nel frattempo vi anticipo che i codici tributo sono
- “1793” per il versamento dell’acconto di Giugno
- “1794” per il versamento del secondo acconto da versare entro il 30 novembre successivo
- “1795” per il saldo da versare a giugno
Cosa accade per gli ex minimi ai fini dell’acconto Irpef
Chi esce dal regime dei minimi nel medesimo anno di imposta non dovrà versare l’acconto Irpef. Magra consolazione per il fatto che accederete ai ben più cari scaglioni Irpef.
Ravvedimento se siete in ritardo, omesso o parziale pagamento nel pagamento
Leggete l’articolo dedicato al nuovo ravvedimento operoso qualora siate in ritardo o parziale pagamento dell’acconto o anche del saldo per abbattere le possibili sanzioni ed anticipare la cartella di Equitalia o agenzia della riscossione.
Se invece non rientrate in alcun regime agevolativo allora dovrete comunque versare l’acconto Irpef a meno di casi di esenzione. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato al calcolo dell’Acconto Irpef
Novità 2020
Proroga Acconti Novembre
Inizialmente il decreto di agosto DL Agosto n.104/2020 – Art.98 aveva prorogato la scadenza al 30 aprile 2’021 solo per i soggetti che avevano un ISA approvato e che hanno subito nel primo semestre 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno di imposta 2019.
Poi sono intervenuti il Dl ristori 2020 e il DL ristori Bis che hanno ulteriormente ampliato la platea ricomprendendo anche i soggetti ISA operanti nei settori economici individuati negli Allegati
1 e 2 del DL Ristori e Ristori Bis. Questi soggetti devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse.
I ristoranti che sono nelle zone arancioni godono della stessa proroga
Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce quasi una rivoluzione copernicana in quanto la storica proporzione del 40% 60% viene cambiata a sfavore (tanto per cambiare) del contribuente in quanto viene previsto che dal 40%-60% si passi al 50%-50%. Come disciplinato infatti dall’art. 58 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ,nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Viene prevista, in sostanza, la rimodulazione delle percentuali relative alla prima e seconda rata, che passeranno dal 40% + 60% al 50% + 50%.
Questo incide sulla modalità di versamento del primo acconto che potrà essere versato in misura inferiore in quanto potrete versare a novembre 2019 non più il 60% ma il 50%
Per quello che concerne i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi si ritiene di debba applicare la rimodulazione sopra citata anche se la norma non fa un esplicito riferimento anche a questi soggetti. tale interpretazione deriva dal fatto che già in precedenza l’agenzia delle entrate ebbe modo di chiarire come nella circolare n. 64 del 2019 che in occasione della proroga nei versamenti delle imposte per coloro che applicavano gli ISA. Sarebbe comunque gradito un chiarimento esplicito in tal senso onde evitare di incorrere in sanzione per versamenti parziali e insufficienti.
Proroga Versamento 2020
Chi gode dello slittamento del saldo e degli acconti
Il saldo 2019 e il primo acconto IRPEF 2020 potranno essere posticipati al prossimo 20 luglio senza pagamento di maggiorazioni aggiuntive. Per effetto della proroga della scadenza naturale del pagamento la rata con la maggiorazione sarà posticipata al 20 agosto pagando il solito 0,40% in più.
Chi gode della proroga:
La proroga si applica solo ai contribuenti per i quali risultano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario” e con un volume di ricavi o compensi inferiore al limite stabilito dalla tabella che definisce i limiti di accesso.
Nell’ambito soggettivo di applicazione pertanto potranno rientrare potenzialmente anche i contribuente che sono ancora nel regime fiscale di vantaggio o che determinano il reddito imponibile con metodi forfettari o che pur avendo un proprio un codice ISA approvato ne sono esclusi per altre ragioni.
Sono esclusi invece i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro annui.
Per quali Tasse, Imposte o Tributi è possibile fruire della proroga?
Sia l’IRPEF sia l’IRAP sia l’imposta sostitutiva dei contribuenti che hanno aderito al regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi non solo le imposte sui redditi ma anche l’IVA, mentre non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell’IRAP.
Si presume, comunque, che si verifichi il classico “effetto trascinamento”, per cui dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive e l’IRAP, tenendo conto che, per quest’ultima imposta, è previsto l’abbuono del versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Nuova rateizzazione dopo la proroga
Per effetto della modifica le nuove scadenze sono nel seguito riportate in sintesi per agevolarvi nella definizione del piano scadenze.
Piano rate senza maggiorazione
- rata: 20 luglio;
- rata: 20 agosto
- rata: 16 settembre;
- rata: 16 ottobre;
- rata: 16 novembre.
Piano rate con maggiorazione dello 0,4%:
- rata: 21 agosto;
- rata: 16 settembre;
- rata: 16 ottobre;
- rata: 16 novembre.
Novità 2020
Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, l’articolo 20 recita che nel caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non e’ inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Questa disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Posso posticipare il pagamento dell’acconto 2021 al prossimo anno? come devo fare?
No, se non è stato pagato. In entrambi i casi le arriverebbe un avviso bonario perché risulterebbe dai sistemi come non versato
Buonasera, nel caso in cui non sia stato pagato l’acconto irpef scaturito dal modello unico 2015 va indicato lo stesso nel rigo LM 45 del modello unico 2016?