Nel seguito le Aliquote contributive e di computo per l’anno 2022 e quelle degli anni immediatamente precedenti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
In calce trovate anche il nuovo articolo dedicato al calcolo del contributo INPS da versare alla gestione separata con il file editabile in xls.
Aliquote contributive 2023
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,80% | 23,28% |
La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) | € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) | € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) | € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) | € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 gennaio 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 48.279,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 22,80% | 23,28% |
superiore a € 48.279,00 | 23,80% | 24,28% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 (cfr. il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) | € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 18.667,88(48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) | € 19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) | € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) | € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%) |
Compilazione Modello F24 Contributi INPS Gestione IVS e gestione Separata (articolo dedicato)
Normativa di riferimento
1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012 – “All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018»
2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 – Suppl. Ordinario n. 57) Art. 1 comma 165
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.