Aliquote INPS 2022 Gestione Separata per Contributi Previdenziali IVS, DIS-COL (Tabella)

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Le nuove aliquote INPS 2020 dovuti dai lavoratori autonomi con partita Iva, collaboratori e professionisti iscritti ad albi da versare alla gestione separata sono in aumento rispetto all’anno come riportato nella tabella seguente e varrà per i contributi maturati per l’anno precedente. Con questi sono stati ridefiniti i contributi dovuti e non dovuti in base ia limiti minimali o massimali di reddito o contributo INPS versato. Vi anticipo che non assistiamo mai ad una buona notizia su questo versante.

Il contributi INPS sarà a carico del lavoratore nella misura di un terzo mentre per la parte residuale a carico del datore di lavoro o committente.

Aliquote Contributive 2020 

 

Aliquote contributive 2019

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 34,23%

(33,00 +

0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 33,72%

(33,00 +

0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

(25,00 IVS +

0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione contributi INPS tra datore di lavoro e lavoratore

Aziende committenti

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019

L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).

Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

Contributo Minimo INPS e Massimo 

Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;

–  € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.878,00 24% € 3.810,72
€ 15.878,00 25,72% € 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00 33,72% € 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00 34,23% € 5.435,04 (IVS € 5.239,74)

Anni precedenti

Lavoratori autonomi o professionisti

I lavoratori autonomi titolari di partita iscritti esclusivamente alla Gestione separata l’aliquota INPS da applicare al reddito previdenziale (segue altri criteri rispetto alla base imponibile Irpef infatti) è pari al 25,72% La stessa gode di una riduzione laddove il lavoratore autonomo sia iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria. In questo secondo caso scende al 24,72%.

Collaboratori

I collaboratori o altri lavoratori assimilati obbligati al versamento della contribuzione DIS-COL saranno soggetti ad una aliquota del 34,23% costituito dall’aliquota ordinaria del contributo IVS più uno 0,72% aggiuntivo + ulteriore 0,51. Nel caso gli stessi siano iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria allora vale la stessa regola vista sopra per i professionisti ossia si assiste ad una riduzione di un punto percentuale, ossia il 33,72%.
Come al solito gli aumenti sembrano quasi impercettibili ma si sommano, sommano, sommano……la spiegazione è che il buco dell’INPS qualcuno lo dovrà pur ripagare per cui a botte di piccoli aumenti ci si arriverà.
Allarga la base imponibile di la, ritocca le addizionali di li, aumentato il contributivo integrativa da qui…ed ecco che un lavoratore autonomo si trova a pagare oltre il 50% di tasse.
In pratica la sensazione che si ha è che la differenza tra un impiegato di primo livello e un lavoratore autonomo, professionista avviato con un proprio portafoglio clienti, di piccole o medie dimensioni la differenza come netto percepito mensilmente sia esigua tanto da non compensare.
Ma non è che lo Stato ci voglia tutti rientranti nella fascia di dipendenti a basso costo??!!

Tabella Aliquote INPS 2018

Soggetto

Aliquota

2018

Collaboratori assimilati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Collaboratori e figure assimilate per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Pensionati 24%
Liberi professionisti 25,72%
Liberi professionisti, titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 24%

Minimali e massimali INPS

Il massimale INPS 2018 ossia il limite al di sopra del quale il contributo INPS non è dovuto è pari ad euro 101.427,00.
Il minimale invece è lo stesso di quello previsto per i contributi INPS previsti dalla gestione commercianti e pari ad euro 15.710,00.

Aliquote 2018

Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Periodo
Imponibile
IVS
Malattia, Maternità, ANF
Maternità
DIS-COLL
Totale
Committente (2/3)
Collaboratore (1/3)
Fino a
1A, 1E – Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1B – Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1C – Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1D – Liquidatore di società
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
02 – Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
03 – Partecipante a collegi e commissioni
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
04 – Amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
05 – Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da…
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
06 – Co.co.co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
07 – Venditore porta a porta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
09 – Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
11 – Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
12 – Rapporti di Co.co.co. Prorogati
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
13 – Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
14 – Formazione specialistica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
17 – Consulente parlamentare
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
18 – Collaborazioni coordinate e continuative – d.lgs. n. 81/2015
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
24,00
24,00
16,00
8,00
Liberi professionisti
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Periodo
Imponibile
IVS
Malattia, Maternità, ANF
Maternità
DIS-COLL
Totale
Fino a
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
25,00
0,50
0,22
25,72
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
24,00
24,00

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