Antiriciclaggio ed obblighi comunicazione e segnalazione dei Professionisti: nuovi indicatori di anomalia

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Nell’ambito delle attività finanziarie relative alla normativa Antiriciclaggio entrano in vigore del 18 maggio 2010 le nuove norme del d.lgs. 231 del 2007 a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. 151 del 2009  che prevedono obblighi di segnalazione e di comunicazione a carico dei professionisti contenenti la descrizione delle operazioni oggetto di attività ispettiva in attuazione della direttiva comunitaria 2005.

Il fine della norma resta la prevenzione delle manovre di riciclaggio di denaro sporco, attività criminali e atti di terrorismo relativa alla prevenzione dell’integrità del sistema finanziario

Quali le novità nella normativa antiriciclaggio

È stato introdotto il nuovo Testo Unico con indicazione degli indicatori di anomalia al presentarsi delle quali scatteranno gli obblighi di comunicazione e segnalazione alla UIF – Unità di informazione finanziaria costituita presso la Banca d’Italia a carico dei soggetti coinvolti e con questi intendiamo i professionisti che prestano la propria attività professionale in qualità di periti, consulenti, avvocati, notai, revisori. Questi infatti si trovano spesso al centro di interessi economici e finanziari che li portano a prendere parte ad operazioni finanziarie ed immobiliari  di gestione di denaro, amministrazione di società di capitali e di persone, trust

Quali sono gli indicatori di anomalia

I nuovi indicatori di anomalia al centro dell’attività ispettiva ed investigativa, si dividono in due categorie e saranno soggetti ad aggiornamento periodico: quelli relativi alla documentazione fornita dalla propria clientela che può essere falsa, artefatta o anche vale la pena di segnalare anche la semplice difficoltà ad ottenere la documentazione e la seconda categoria riferita invece all0oggetto dell’attività svolta che può essere spesso non coerente con l’attività svolta in relazione ad operazioni finanziarie che per natura e valori non sembrano inerenti o congrue rispetto all’attività ordinariamente svolta dal proprio cliente.

Come anche bisognerà fare attenzione alle modalità di pagamento proposte e all’uso del contante o di valuta estera o anche l’utilizzo di certificati azionari, titoli di deposito al portatore o simili.

Si dovrà anche fare attenzione alla struttura societaria del cliente e alla presenze di schermi di società fiduciaria rapporti di controllo o di collegamento con società estere e così via, ricordandoci che quello che è sempre più caro è il mattone e spesso si cerca di investire ed impiegare il riciclaggio di denaro in attività immobiliari.

Sarà importante anche valutare non solo la natura delle operazioni immobiliari o finanziarie poste in essere ma anche la frequenza con cui sono poste in essere seppur l’obbligo di comunicazione e di segnalazione nasca prima del ripetersi consuetudinario dell’evento sospetto che ricordiamo per

Le sanzioni in caso di assenza di comunicazioni

Le sanzioni amministrative in caso di mancata comunicazione sono care e prevedono una multa che può andare dall’1% al 40% del valore dell’operazione oggetto di segnalazione e spesso ricordiamoci che quando si trasgredisce non si fa per piccoli importi.

Tuttavia quello che deve preoccupare è la possibilità che il professionista sia considerato coinvolto nell’attività criminosa con profili di responsabilità che sconfinano nell’ambito del diritto penale.

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