Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nei giorni previsti per la compilazione del 770 infatti stanno correndo tutti per la quadratura del 770 da presentare entro il 31 luglio (salvo la solita proroga ad agosto che quest’anno dovrebbe slittare al 22 agosto), e spesso emerge che i dati presenti nelle certificazioni uniche non sono coerenti con quelli indicati nelle fatture dei fornitori, siano essi lavoratori autonomi e non. Da una parte il sostituto di imposta si accorge di aver commesso degli errori e per questo vediamo cosa è possibile fare per porvi rimedio.
Nel caso di ricezione della certificazione Unica Errata so dovrà richiedere la correzione al proprio cliente in modo da averne una corretta in tempo per poter essere inserita nella propria dichiarazione dei redditi. Dal lato del soggetto che ha sbagliato la CU invece si dovrà procedere non solo ad una nuova compilazione ma anche alla correzione del flusso telematico inviato all’agenzia delle entrate. A questo si aggiunge una piccola sanzione da calcolare one shot che spieghiamo come si calcola nel seguito anche con l’ausilio del ravvedimento operoso o sanzione ridotta.
Come al solito l’entità della sanzione dipende dal momento in cui vi ravvedete e la correggete.
Le sanzioni previste per la certificazione unica sbagliata
Le nuove sanzioni amministrative pecuniarie, o multe che dir si voglia, sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e si sostanziano nell’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione sbagliata. Tale invio dovrà essere effettuato però al più entro cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria del 7 marzo per cui parliamo che un termine stretto che coincide con il 12 marzo al lunedì successivo se il giorno della scadenza è festivo.
La scadenza ordinaria del 7 marzo come sapete non riguarda tutti i contribuenti ma solo quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della dichiarazione dei redditi modello 730 pre compilato.
Per sbagliato deve intendersi sia il caso di errore nella compilazione non solo nei dati numerici ma anche quelli anagrafici o comunque tali da influenzare le risultanze sia della anagrafe tributaria sia della dichiarazione del contribuente.
A titolo di esempio un errore sul codice fiscale per esempio crea questi problemi al pari di una ritenuta indicata in valore inferiore o superiore a quello corretto. Questo perché per esempio può anche essere sbagliato. A tale proposito il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente valido ma anche corretto e presente nei registri presenti dell’anagrafe tributaria.
Per Correzione intendo sia una già precedentemente inviata e da rettificare sia una omessa nel primo invio entro la scadenza ordinaria per cui da inviare ex novo.
Per ogni CU omessa o errata si applica una sanzione di 100 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta e anno, senza possibilità di ravvedimento e cumulo giuridico.
Correzione entro 5 giorni dal precedente invio
Entro il termine di cinque giorni dalla scadenza ordinaria del 7 marzo 2019 e quindi entro il 12 marzo sarà possibile effettuare la correzione delle Certificazioni Uniche già trasmesse senza l’applicazione di sanzioni. Trascorsi i 5 giorni si ricadrà nella scadenza ordinaria di 100 euro per singola CU.
Correzione entro 60 giorni dalla scadenza: invio tardivo
Se procedete alla correzione entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria per cui entro il 7 maggio 2019 sarà possibile beneficiare della riduzione di un terzo (1/3) della sanzione ordinaria di 100 euro. Questo significa che dovrete pagare solo 33,33 euro se procederete ad un nuovo flusso entro il 7 maggio.
Correzione dopo 60 giorni
Dopo il 7 maggio sarete obbligati a versare la sanzione piena di 100 euro per singolo pezzo sbagliato e fino ad un importo massimo applicabile a ciascun sostituto d’imposta pari a 50.000 euro. È stata inoltre prevista la possibilità di una certificazione unica cosiddetta tardiva se inviata entro 60 giorni dalla termine previsto per l’invio ordinario del 7 marzo di ogni anno. In questo caso la sanzione massima scende ad un terzo di quella ordinaria e pari a 20 mila euro.
Nel caso di Certificazione unica ritrasmessa entro 60 giorni dal 7 marzo si avrà una sanzione pari a 33,33 euro per ogni singola certificazione errata con un limite visto sopra di 20 mila euro per singolo sostituto di imposta.
Tabella sanzioni correzione Certificazione Unica CU
Tipologia Errore | Sanzioni / Multe |
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2018, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni | nessuna sanzione |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2018, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Purtroppo non sarà più possibile fruire dell’istituto del ravvedimento operoso per l’applicazione di questa tipologia di sanzioni, in quanto tale opportunità è stata data solo nel primo anno di applicazione per cui parliamo delle certificazioni uniche degli anni precedenti al 2015.
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Sprint | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | |
Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1) | 1/8 | 3,75% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/7 | 4,29% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/6 | 5% |
Ordinario | Dopo Procezzo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Se vi accorgete quindi di aver versato una ritenuta in misura ridotta si potranno avere diversi casi in quanto:
- Versamento ritenuta inferiore rispetto a quella dovuta. Il fornitore dovrà versare l’Irpef o ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi in quanto il suo sostituto cliente non l’ha fatto per lui. Questo significa che lo ha pagato di meno di quello previsto per cui dovrà andare a bussare alla porta del suo cliente per avere la restante parte.
Dal lato opposto il cliente/committente della prestazione sarà soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che nella maggior parte dei casi potrà essere del 10% prima se non vi provvede diventerà del 30%. Tuttavia vi ricordo che il cliente potrà sempre fare riferimento all’istituto del ravvedimento operoso che consente di abbattere notevolmente le sanzioni previste.
La tipologia di errori che si riscontra consiste nel mancato versamento della ritenuta o nell’errata indicazione di dati nella certificazione.
Spesso poi capita che ci si accorge della certificazione errata e si scriva al cliente o datore di lavoro per modificarla e non si riceva risposta così si rischia di o dover pagare per esempio minori maggiori imposte perché il cliente ne ha indicate di meno o pagarne di meno in modo errato perché la certificazione ne ha indicate di più di quelle effettivamente dovute o applicate.
la situazione non è semplice perché nel caso in cui abbia indicato maggiori ritenute di quelle applicate sarà principalmente un problema suo e al più ci richiederà indietro dei soldi.
Nel caso contrario invece ci fa esporre all’applicazione di una avviso di accertamento ex articolo 36/bis, Dpr 600/73 in quanto dai controlli incrociati questo dato emergerà e dovrà giustificare le risultanze della propria dichiarazione dei redditi da quelle inviate dal datore di lavoro a cui si può rimediare portando le buste paga se trattasi di errore del proprio datore di lavoro o le fatture emesse con il registro iva vendite alla mano (se lo compilate) nel quale emergono gli importo fatturati al cliente e l’indicazione delle ritenute a lui applicate.
Altri tipico errore consiste nelle ritenute a cavallo d’anno ossia quelle relative a fatture emesse per esempio a dicembre e pagate a dicembre la cui ritenuta è stata versata a gennaio dell’anno successivo. Questo perché assistiamo ad una non coincidenza dei criteri applicati tra lavoratore autonomo e professionista/fornitore e quello delle società che fungono da sostituti di imposta per cui sarà necessario andare a verificare l’effettiva data di incasso del provento e la data di maturazione della ritenuta che scatta al 16 del mese successivo per cui a gennaio e a dicembre ci potrebbero essere delle incongruenze.
Vi ricordo infatti che la certificazione Unica CU Lè consegnata al percipiente di redditi di lavoro dipendente/assimilato o autonomo/provvigioni entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di versamento, mentre la Cu ordinaria è quella che deve essere trasmessa telematicamente alle Entrate entro il 7 marzo. Tuttavia alcuni, soprattutto avvocati, sono soliti chiederla appena dopo che hanno visto ricevere il versamento sul conto corrente. Vi dico che quella certificazione non è dovuta per attendessero come tutti il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il compenso si considera sempre incassato nel giorno in cui è disponibile e risultante dall’estratto conto. Anche eventuali fondi spese, se non fatturati, non hanno rilevanza nel computo dei compensi percepiti.
Dal 2015 inoltre le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi ha visto l’introduzione di nuovi campi in cui esporre i contributi dovuti per prestazioni professionali varie come quelle dei medici e infermieri. Ogni anno comunque ne introducono di nuovi per cui la parassi è sempre quella di prendere le istruzioni e leggere se vi sono campi nuovi da inserire per evitare di dover gestire gli scarti del sistema l’ultimo minuto oppure dover rettificare la certificazione unica inviata al fornitore e trasmessa all’agenzia delle entrate.
Chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 46 del 2015 pervengono ulteriori chiarimenti sull’erroneo/omesso invio della certificazione unica.
Domanda
Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?
Risposta
I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
Infatti, la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.
Vi segnalo comunque una serie di articoli correlati al tema delle certificazione uniche o più ampiamente delle ritenute d’acconto.
Omessa certificazione delle ritenute d’acconto
Certificazione Unica sbagliata con effetti sulla dichiarazione dei redditi
Altro elemento su cui riflettere potrebbe però riguardare la dichiarazione dei redditi presentata: qualora la certificazione unica determini un errore nella dichiarazione dei redditi appena presentata e qualora infatti vi accorgiate di questo vi ricordo che potreste aver bisogno di procedere all’annullamento. nel seguito trovate come si effettua l’annullamento del 730, quali sono i termini entro cui procedere e come si effettua in pratica.
Novità 2017
Le scadenze previste per la consegna ai percettori delle ritenute d’accordo slitta al 31 marzo 2017 mentre il giorno entro cui i datori di lavoro e l’INPS devono inviare i flussi resta il 7 marzo.
Novità 2021
Il Decreto Milleproroghe 2021 ha introdotto una sanatoria certificazioni uniche sbagliate nel periodo 2015-2017 (2017 compreso). Così come previsto dal testo definitivo convertito in legge all’articolo 3, comma 5-bis vengono azzerate le sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).
Chiedere al suo datore di lavoro il pagamento della sanzione e degli interessi mentre lei quello delle minori imposte versate al tempo sarebbe senza dubbio un modo per ripartire equamente l’onere di un errore (non suo in questo caso).
Buongiorno, ho ricevuto da parte dell’agenzia delle entrate conteggio di emulamenti arretrati su lavoro dipendente anno riferimento 2017.
Preciso che : lavoro dipendente a tempo indeterminato al 31.05.2016
Lavoro dipendente tempo determinato dal 01.06.2016 al 31.12.2016
Mi accorgo che il CUD del 2017 relativo al reddito 2016 é errato in quanto gli importi sono relativi a 12 mesi e non 6 di lavoro tempo indeterminato + 6 mesi tempo .
indeterminato. Cosa posso fare?
Non mi sembra essere un problema di natura fiscale ma un problema che affonda le radici nel passato. Non ti stanno pagando quanto ti spetta. Si deve avviare una procedura di recupero credito autonomamente o tramite avvocato. La seconda spesso è più incisiva. A me è bastato più volte ricordare che su quanto non corrisposto matura circa il 9% annuo per farmeli pagare subito.
Ho effettuato una prestazione occasionale che mi è stata pagata attraverso una serie di bonifici bancari per un importo totale di 2564,19 euro..ho sollecitato più volte invio della CU il ritardo è stato imputato al covid..dopo diverse sollecitazioni è arrivata con un imponibile pari a 3510 e una ritenuta acconto di 702 euro..al netto avrei dovuto ricevere 2808 mentre come detto prima ho avuto ,2564,19..ho scritto ancora una volta è senza riscontro..cosa mi consigliate di fare..Grazie
Salve, ho ricevuto una cu ( colf) con un importo di 12.380,00 e giorni di lavoro 299, (sbagliato)
Ho lavorato 2 mesi e per un importo di 1.900,00 euro, cosa devo fare? Grazie
La mia ditta nella quale lavoravo e fallita a novembre 2019 il curatore fallimentare ci ha inviato dei modelli di certificazione unica sbagliati .lo abbiamo informato dell’errore sia da noi operai che dall’avvocato del patronato ma ancora non ci vengono rettificati, come dobbiamo procedere?andare all’ufficio dell’agenzia delle entrate e fare tutte le informazioni per farcelo rettificare,oppure dobbiamo denunciare il fatto alla finanza?
Ma se il lavoratore non ha le competenze per “vedere” l’errore nella CU? Perchè dovrebbe pagare sanzionisu errori del datore di lavoro?
Un caso anomalo in quanto un ipotesi potrebbe essere quella che sta per chiudere la sua società e quindi stanno versamento appositamente meno ritenute tanto dopo non dovranno versare alcunché perché non ne avranno con il rischio che lo dovrà fare lei in quanto in questo caso le parti sono solidalmente responsabili verso l’erario. Altro che si tratti di un errore ripetuto ma mi sembra strano che non reagiscano in quanto la correzione costa 33 euro con ravvedimento o 100 euro con formula piena per cui non stiamo parlando ci cifre proibitive per procedere alla correzione. Mantenga copia scritta delle email che invia ai suoi clienti e delle richieste di correzioni. Mi viene anche in mente che possa essere un modo per versare anche meno contributi. Detto ciò si rinvolga anche all’agenzia di sua competenza spiegano l’accaduto anche se non vorrei che le rispondano di versare lei e poi di rivalersi sul suo datore di lavoro.
Diversi contratti di collaborazione autonoma occasionale per singole giornate, per lavori di promozione per un agenzia. Ha inviato sia l anno scorso per il 2017 che quest anno per il 2018 una CU, nella quale ha dichiarato di aver pagato per me MENO COMPENSI E MENO RITENUTE D ACCONTO VERSATE!!.. PER gli importi netti dei compensi pagati fanno fede i bonifici da me ricevuti, nonché i contratti redatti dall agenzia in cui vengono specificato gli importi pattuiti. Ho scritto all agenzia per avere la correzione della CU 2019. Finora NON m hanno risposto!! Cosa posso fare??… Già l anno scorso ho perso dei soldi delle trattenute, perché loro dichiarano meno!!.. Rispondetemi prima possibile per cortesia. Grazie.