Deduzione Contributi previdenziali INPS versati alla Cassa liberi professionisti: integrativo e maternità

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contributi inps gestione separataVediamo un’altra deduzione per i liberi professionisti iscritti ad albi che versano i contributi previdenziali alla propria cassa di appartenenza: quali sono, come si fa a dedurli e quanto valgono.

Table of Contents

Il versamento alla propria cassa di previdenza dell’Albo

Quasi tutti gli albi hanno anche una loro cassa di previdenza previdenziale, le cui norme di regolamentazione sono proprie come anche i contributi e le tipologie che sono versate. Cassa a cui ricordo che non è obbligatorio essere iscritti (ci mancherebbe!), per cui potete sempre scegliere di optare per aderire alla gestione separata INPS lavoratori autonomi.

Quanto posso dedurre rispetto a quello che versato alla cassa

I professionisti versano diverse tipologie di contributo, che possiamo sintetizzare nel modo seguente:

  • Contributo soggettivo obbligatorio
  • Contributi integrativo
  • Contributo integrativo volontario
  • Contributo maternità

Deduzione del contributo previdenziale INPS obbligatorio soggettivo

Non esistono limitazioni dettate per i liberi professionisti iscritti all’Albo, ossia tutto quello che versano nell’anno di imposta andrà a decurtare il reddito imponibile, senza alcun limite. Tuttavia se non esistono limitazioni in termini di importo ne esistono in termini di natura del contributo che, se obbligatorio, lo potrete dedurre sempre… anche nell’ipotesi in cui aderite ad uno dei regimi dei minimi attualmente vigenti.

Deduzione Irpef del Contributo Integrativo facoltativo e non

Il contributo integrativo è quello che solitamente appare nelle fatture dei professionisti prorio all’inizio della fattura, nella misura del 4 per cento o anche del 2% , e che risulta a carico del contribuente.

Contributo integrativo volontario

A questa sorte scappa invece il contributo integrativo volontario versato dal professionista alla cassa proprio in virtù del discorso fatto prima, in quanto non essendo riaddebitato al cliente, è un vero e proprio costo, per cui sarà deducibile ai fini Irpef.

La fonte normativa della deduzione del contributo previdenziale IRPEF

La possibilità di dedurlo dal reddito trae origine dall’articolo 10 del Tuir, alla lettera e) del comma 1, disciplina che saranno deducibili dal reddito imponibile: “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Deduzione versato per il riscatto degli anni di laurea

a qualsiasi titolo (riscatto degli anni di laurea, prosecuzione volontaria di versamenti contributivi, ricongiunzione di diversi periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie). La norma del Tuir, infatti, prevede la deducibilità dei contributi versati facoltativamente all’ente pensionistico obbligatorio di appartenenza e, di conseguenza, ne possono beneficiare anche coloro che continuano a effettuare volontariamente versamenti alla cassa poiché si tratta, in ogni caso, di versamenti finalizzati al conseguimento del diritto alla pensione. Sempreché i contributi integrativi minimi obbligatori siano effettivamente rimasti a carico del contribuente.

Le modalità di deduzione di tale specifica quota versata la trovate nell’articolo di approfondimento dedicato proprio alla deduzione dei contributi INPS per il riscatto degli anni di laurea dove troverete molti chiarimenti in merito a quanto e come portarli in deduzione dalla vostra Irpef. Lo stesso non può dirsi per il contributo previdenziale cosiddetto integrativo che non potrà essere dedotto dal reddito imponibile.

Deduzione per i contibuenti minimi

Anche i contribuenti che hanno aderito al regime dei inimi potranno portare in deduzione i contributi versati all’INPS o alla Cassa eccetto quelli integrativi. Ricordo poi che sui contributi integrativi ossia quelli addebbitati in fattura al clinete non si applica la ritenuta d’acconto come previsto dall’articolo 16 del D.L. 41 del 1995) a meno che non stiamo parlando di clienti esteri anche se atal propisito vi consiglio di approfnidre la questione della territorialità contenuta nell’articolo 7 e 12 del DPR 633 del 1972.

Quali sono le casse previdenziali per i liberi professionisti

Vi segnalo quali sono nel frattempo le casse attualmente presenti per i professionisti, che ricordo non sono i titolari di partita Iva (che possiamo definire come lavoratori autonomi), ma coloro che sono iscritti ad un albo di appartenenza.
Nel seguito avremmo le seguenti casse:

  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati;
  • Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti;
  • Cassa Nazionale di previdenza ad assistenza per i geometri;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli infermieri professionali (ENPAPI);
  • Cassa Notariato;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi (ENPAP);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei chimici, dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi (ENPAB);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

Acconto INPS

potete leggere l’articolo di approfondimento legat al versamento dell’acconto INPS e quello dedicato alla gestione separats INPS

Le altre deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti

Potete poi approfondire l’argomento andando a curiosare anche tra le altre deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti titolari di partita Iva (valide anche per i professionisti).

Aliquote 2018

Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Periodo
Imponibile
IVS
Malattia, Maternità, ANF
Maternità
DIS-COLL
Totale
Committente (2/3)
Collaboratore (1/3)
Fino a
1A, 1E – Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1B – Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1C – Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
1D – Liquidatore di società
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
02 – Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
03 – Partecipante a collegi e commissioni
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
04 – Amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
05 – Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da…
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
06 – Co.co.co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
07 – Venditore porta a porta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
09 – Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
11 – Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
12 – Rapporti di Co.co.co. Prorogati
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
13 – Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
14 – Formazione specialistica
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
33,72
22,48
11,24
17 – Consulente parlamentare
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
18 – Collaborazioni coordinate e continuative – d.lgs. n. 81/2015
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
33,00
0,50
0,22
0,51
34,23
22,82
11,41
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
24,00
24,00
16,00
8,00
Liberi professionisti
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Periodo
Imponibile
IVS
Malattia, Maternità, ANF
Maternità
DIS-COLL
Totale
Fino a
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
25,00
0,50
0,22
25,72
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
Dal 1.1.2018
€ 101.427,00
24,00
24,00

 

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/riscatto-laurea-inps-agevolato-rateizzazione-come-funziona-costo-convenienza-calcolo/41545/

http://www.tasse-fisco.com/incentivi/riscatto-anni-laurea-inps-figli-familiari-carico-deduzione-detrazione-irpef-costo-calcolo-e-convenienza/41589/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/deduzioni-detrazioni-liberi-professionisti-partita-iva-autonomo-irpef/6306/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/acconto-inps-calcolo-versamento-codici-tributo-f24/4087/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/riduzione-contributi-inps-regime-forfettario-minimi-domanda-modello-compilazione-richiesta/42031/

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