Aggiornato il 4 Maggio 2023
Elenco delle deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti
Il presente articolo certo non può dirsi un’analisi esaustiva dell’argomento ma offre spunti ed un elenco interessante di deduzioni dei costi, detrazioni e chiarimenti alle domande dei lettori su specifiche voci di spesa che possono “scaricare dalla tasse” i titolari di partita IVA e non solo i professionisti. Per i dovuti approfondimenti si può fare riferimento oltre alle disposizioni normative anche agli articoli correlati che trovate in fondo o nella parole evidenziate in azzurro.
Chi effettua le detrazioni: l’ambito soggettivo di applicazione delle deduzioni o detrazioni Irpef
Iniziate con il fare i conti con chi può portarsi in deduzione o detrazione questi costi sono coloro che sono titolari di partita Iva ossia che esercitano mediante un numero di partita iva un’attività abituale e continuativa che hanno diritto ha detrarsi i costi che sono stati indispensabili al raggiungimento della propria attività, ossia sono costi strumentali ad essa. Già da questo primo paragrafo potremmo approfondire diversi concetti basilari del diritto tributario ma in questa sede vorrei darvi solo una sintesi delle detrazioni lasciando a voi la possibilità di approfondire con l’aiuto degli altri articoli.
L’ambito oggettivo di applicazione delle deduzioni e detrazione Irpef: quali sono le detrazioni
Come anticipato prima non tutti i costi sono detraibili dal reddito imponibile del professionista ma lo sono solo i costi strumentali all’attività che svolge.
Il criterio di detrazione dei costi di impresa
I costi sostenuti possono essere portati in detrazione dai ricavi del professionista nella stragrande maggioranza dei casi secondo un criterio di cassa ossia al momento del loro effettivo sostenimento o esborso finanziario; per farla breve quando li pagate, a nulla rilevando la data di emissione della fattura o la competenza del costo.
I costi che possono essere portati in detrazione dall’IRPEF del professionista devono essere strumentali all’attività ossia devono essere realmente sostenuti per generare quei ricavi ricavi o onorari.
Uso promiscuo dei beni strumentali e personali
Aggiungo un altro concetto relativo ai costi promiscui, ossia a quei costi che servono per acquistare beni o servizi che sono potenzialmente in grado di soddisfare sia le esigenze dell’attività di lavoro autonomo sia di interesse personale del medesimo soggetto persona fisica. Il legislatore fiscale non sarebbe in grado di verificare analiticamente soggetto per soggetto quale parte di costo sia effettivamente destinato all’attività di lavoro autonomo e quale al consumo personale pertanto interviene definendo delle percentuali forfettarie massime di deducibilità, come nel caso dei telefoni cellulari o dell’abitazione destinata ad abitazione e studio del professionista.
Costi amministrativi della partita Iva
Ai fini della detrazione facciamo degli esempi per capire quali spese sono deducibili e quali detraibili dal reddito imponibile del libero professionista titolare di partita Iva. E’ il caso per esempio dei costi sostenuti per l’apertura della partita Iva, francobolli, marche da bollo, cancelleria, per consulenza iniziale ad un commercialista, per la fattibilità di una iniziativa o la semplice assistenza per la tenuta della contabilità o il disbrigo iniziale delle pratiche amministrative, come l’apertura della partita Iva mediante la trasmissione telematica del modello di inizio cessazione o variazione d’attività.
Uso dell’Ufficio o canoni di affitto di studio (e di casa)
Proseguendo possiamo immaginare che il professionista prenda in affitto un ufficio o uno studio i cui canoni mensili potranno essere portati in detrazione sempre secondo un criterio di cassa. Se invece si opta per l’abitazione principale i costi potranno essere dedotti in modo promiscuo supponiamo al 50%, anche se in questo caso è solo un problema di rappresentazione nella dichiarazione in quanto sapete che il reddito prodotto dall’abitazione principale non è tassato per cui in questo senso si tratterà di indicare il 50% della rendita catastale dell’immobile come non tassabile ai fini del reddito della persona fisica ai fini Irpef e l’altro 50% non tassato perchè detratto come costo professionale: in pratica la differenza è nulla.
Leggi anche: qui potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla deduzione dei costi degli immobili dei professionisti.
Vi consiglio sempre di ragionare sulla percentuale di costi che potete portare in detrazione rispetto alla casa adibita promiscuamente a studio in quanto sono dell’avviso che debbano essere difendibili in sede di accertamento dell’agenzia delle entrate la percentuale di costi che portiamo in detrazione, ossia creare un criterio (per esempio basato sull’orario di lavoro destinato all’attività di impresa in casa) e seguirlo. La contestazione poi sarà in capo all’agenzia delle entrate che dovrà trovare i mezzi per disconoscerlo o di trovarne uno maggiormente condivisibile.
Invece quello che sento spesso è che il 50% dei costi dell’abitazione lo porto in detrazione indicando una percentuale forfettario che almeno personalmente mi troverei a disagio in sede di contenzioso o di accertamento a dover difendere.
Avremmo anche eventuali spese di ristrutturazione edilizia o ammodernamento ristrutturazione o manutenzione che potranno essere essere dedotte dal reddito nella misura del 50% per immobili destinati promiscuamente all’attività libero professionale di lavoro autonomo. Lo steso vale le stesse spese sostenute su immobili di terzi siano essi condotto in affitto o in leasing.
Tra i costi sostenuti per lo studio o l’ufficio vi rientrano anche i costi per le utenze telefoniche, internet, luce, elettricità, acqua, gas, spese condominiali, spese per le pulizie, spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria (approfondisci con il post dedicato alla detrazione delle spese immobili per i professionisti con partita Iva) se in locazione quelle straordinarie sono a carico del proprietario in realtà, salvo diversa pattuizione tra le parti).
Costi per mobili e arredi dei titolari di partita Iva
Anche i mobili e gli arredi, librerie, attaccapanni, scrivanie sedie e poltrone, nonché divani per la stanza di ricevimento sono deducibili dal reddito imponibile secondo un criterio di cassa qualora impiegati nell’esercizio della vostra attività professionale.
Inoltre potrete fare (e forse è consigliabile) fare una destinazione tra la parte di casa che destinate all’attività professionale e la parte di casa che state destinando al consumo e alla vita personale in quanto in sede di accertamento, ispezioni, verifica ecc potranno visionare solo quella destinata all’attività professionale. Questo ragionamento ovviamente si deve rispecchiare anche nelle spese che vi portate in detrazione pertanto almeno personalmente non mi porterei mai in detrazione le spese sostenute per la cucina per intenderci.
Costi per hardware e software
Dalle dotazioni immobiliari e mobiliari passiamo alla detrazione delle dotazioni informatiche come PC, dei Monitor, tablet, smartphone, cabinet, software utilizzati per l’attività professionale o anche per la gestione amministrativa e contabile della stessa, le attrezzature minute e le componenti sostituite a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono compresi anche eventuali palmari, telefoni e blackberry, compresi anche i costi a questi connessi secondo le disposizioni del TUIR.
Il costo del cellulare è deducibile dal reddito imponibile professionale nella misura dell’80% fino a 516,46 euro di costo unitario. Al di sopra di tre valore andrà ammortizzato in quote costanti per cui la deduzione sarà uguale in valore assoluto ma spalmata in più esercizi. Stesso dicasi per la linea adsl e la telefonia fissa.
Assicurazioni professionali
Anche le spese sostenute per le assicurazioni professionali, tanti più che per alcune categorie sono ormai diventate anche obbligatorie, sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta. Quindi parliamo della responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio della professione ma escluderei per esempio quella per l’assicurazione dello Studio. Includerei invece quella per rischio di furto o incendio della documentazione presente. La stessa deducibilità si applica anche i fini Irap e per quello che concerne l’Iva si rileva la totale inerenze del costo per cui la detrazione Iva è al 100%.
Spese formazione professionale, corsi di aggiornamento e perfezionamento, master ecc
Anche i costi che sosterrete Spese di formazione, convegni master, compresi anche i costi di vitto e alloggi (articolo di approfondimento sulla detrazione delle spese per corsi di aggiornamento per liberi professionisti).
Poi potreste detrarvi anche le spese per la vostra formazione professionale per corsi di aggiornamento, master, corsi di specializzazione avanzata, convegni e cc sempre che siano attinenti alla vostra attività e nella misura del 50% delle spese sostenute a cui andrete ad aggiungere anche le eventuali spese di alloggio e trasporto connesso alla frequentazione del corso.
A questi costi detraibili potrete aggiungere anche eventuali costi per giornali o riviste specializzate sempre che siano attinenti inerenti l’attività svolta.
Le spese potranno essere sostenute anche all’estero sempreché siate in grado dimostrare l’effettivo sostenimento del costo per cui potete mantenere una copia dell’originale della fattura e la movimentazione finanziaria sarà documentabile con l’estratto conto bancario la cui copia nel cassetto o in una cartella sul PC fa sempre comodo e dovrebbe sempre essere conservata.
Detrazioni Interessi passivi su finanziamenti
V’è anche la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto di beni strumentali all’attività di impresa e nei limiti di quanto contenuto nel TUIR, comprese anche le spese bancarie dei conti correnti su cui transitano le movimentazioni relative all’attività del libero professionista.
Spese di trasporto, carburante, biglietti aerei, treno
Rispetto ai costi sostenuti per il trasporto potete mantenere copia anche delle ricevute o delle fatture per l’acquisto di un mezzo di locomozione destinato all’attività di impresa che destinate all’attività compresi anche i costi di assicurazione, marche da bollo, pedaggi autostradali, ricordando che dovrete destinare solo uno all’attività e solo i costi a questo connesso potranno essere detratti dal reddito imponibile del professionista. A questi anche i costi relativi al carburante (ricordo che con il DL sviluppo 2011 la compilazione della scheda carburante è stata esclusa nel caso di pagamento del e di tracciabilità della spesa mediante carta di credito).
Nel caso delle auto prendete sempre in considerazione che qualsiasi spesa attinente sono è deducibile dal reddito imponibile Irpef nella misura massima del 20% del costo sostenuto per cui anche eventuali spese per carburante, benzina, lubrificanti, tagliandi auto, ricambi, etc. L’Iva è detraibile al 40% e la restante parte sarà deducibile come costo.
Potete leggere anche l’ultimo articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi su leasing auto per i liberi professionisti. Presto avrete a disposizione un vademecum per le detrazioni dei professionisti in modo anche da farvi un’idea delle possibili deduzioni ed avere anche un riscontro pratico ed immediato di quanto sopra riportato.
Se avete dei contenuti da aggiungere e che possono essere utili anche agli altri professionisti potete lasciare i vostri commenti :-) o le vostre esperienze scrivendo e pubblicando la vostra storia.
Altre spese minori come viaggio e trasporto e rimborsi in fattura
Spese di vitto e alloggio deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi ma se se sono sostenute dal committente e riaddebitate, la deducibilità è integrale, mentre se sono sostenute dal professionista e riaddebitate si torna alla regola generale.
Spese di rappresentanza deducibili al 75% nel limite dell’1% sui compensi incassati nell’esercizio. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alla deduzione delle spese per abiti da lavoro, borse, giacche, cravatte
Non i perdete nemmeno la guida alla deduzione delle spese di formazione e partecipazione a convegni che comprendono anche l’alloggi e le spese di trasporto dedicato all’evento formativo.
Costi per beni strumentali ad uso promiscuo devono essere prese al 50% (autoveicoli e motoveicoli esclusi che hanno percentuali diverse (20% per un solo autoveicolo).
Esistono anche altre spese minori come la cancelleria, bolli, iscrizione ad albi professionali, premi di assicurazioni per polizze RC professionali e tanti altri che sono deducibile al 100% dal reddito imponibile.
Acquisto di studio o immobili strumentale o ufficio
La deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali vale solo se per gli acquisti prima del 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-2009 (cfr risoluzione 13 del 2010). Magra consolazione è la deduzione del 30% dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
E’ consentita solo se il contratto prevede una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale che nel caso di beni immobili prevede una deduzione del costo (e non detrazione) per un periodo non inferiore a dodici anni; questo avviene dal 29 aprile 2012.
Per i costi dell auto aziendali presi in leasing
La deduzione sui canoni di leasing ha subito importanti modifiche negli ultimi anni per cui potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla tassazione del leasing per i professionisti.
Per il leasing sugli automezzi la deducibilità è pari al valore delle rate annuali nella misura del 20 per cento per gli anni 2013, 2014 e 2015 e con un limite massimo di 3.615,20 euro l’anno. La deducibilità è diminuita in quanto prima sfiorava il 40% cento. Ulteriore condizione per la deducibilità del costo per i professionisti del leasing auto è che il periodo di leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto per il bene.
In caso di riscatto dell’auto alla fine del leasing, dal primo gennaio 2014 è stata eliminata l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), che resta dovuta solo in caso di riscatti a terzi che non siano stati perfezionati in precedenza con il subentro nel contratto di leasing.
In Sintesi non sono deducibili i costi di locazione e di noleggio che eccedono:
– euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
– euro 774,69 per i motocicli;
– euro 413,17 per i ciclomotori.
Come nella locazione finanziaria, i limiti devono essere ragguagliati ad anno per cui se la disponibilità del bene avviene supponiamo il 30 giugno dell’anno queste soglie andranno ridotte del 50%.
Vi consiglio di leggere però anche l’articolo dedicato al trattamento fiscale e deducibilità del noleggio a lungo termine delle auto in quanto lo potrete trovare più conveniente del Leasing auto
Interessi passivi sugli automezzi
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 47/2008) l’art. 164 costituisce una disciplina di carattere speciale anche rispetto all’art. 96 del TUIR (recante i limiti alla deducibilità degli interessi passivi), applicabile a qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli, ivi compresi gli interessi passivi.
Gli interessi passivi sostenuti a fronte dell’acquisto degli automezzi di cui all’art. 164 sarebbero, dunque, deducibili al 20% per i veicoli utilizzati dai professionisti.
Compensi a familiari
La tentazione di dare rigirare i compensi ai propri familiari con un reddito più basse per abbassare l’aliquota marginale per via degli scaglioni più bassi vedo che tra i clienti è forte; tuttavia ricordo che l’art. 54 co. 6-bis del TUIR disciplina un regime stringente per la tassazione di questi compensi: sono infatti indeducibili i compensi corrisposti dal professionista a fronte del lavoro prestato o dell’opera svolta nei confronti del professionista da:
- coniuge;
- figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- ascendenti (es. genitori).
La disposizione non si applica, tuttavia, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale, in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “lavoro prestato” con riferimento al lavoro dipendente e “opera svolta” con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale
Importante: la detrazione IVA per i professionisti
Vi ricordo inoltre oltre alla deduzione del costo potrete portarvi, se rispettate il criterio dell’inerenza, anche l’Iva assolta sulle fatture di acquisto per cui quando vi trovate a calcolare quanto vi costa effettivamente un bene o un servizio calcolate che dovrete lvare le % di deduzione sull’imponibile che trovate in fattura (a cui aggiungerete l’Iva indetraibile) e l’Iva detraibile.
Deduzione Irpef dei contributi previdenziali versati all’INPS o alla cassa
Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo di approfondimento sulla deduzione dei contributi previdenziali obbligatori per i liberi professionisti. Saranno deducibili anche i contributi previdenziali INPS pagati a terzi per prestazioni di lavoro dipendente, coordinati e continuativi nonché i relativi contributi assistenziali pagati all’INAIL nonché le eventuali voci di spesa del personale come oneri sociali, TFR, accantonamenti per indennità di fine rapporto etc…
Deduzioni e detrazioni per le persone fisiche (Anche senza partita Iva)
Il fatto che deduciate costi dal vostro reddito professionale vi ricordo che non esclude il fatto che potete fruire anche delle classiche deduzioni e detrazioni come persone fisiche come (lavori di ristrutturazione, spese mediche, deduzioni contributi previdenziali, assicurazioni, familiari a carico ecc) e che trovate riassunte nell’articolo dedicato all’elenco delle deduzioni e detrazioni Irpef.
Vi ricordo sempre che le deduzioni sono riduzioni del reddito imponibile (quel valore a cui si applicano le percentuali degli scaglioni Irpef o imposte sostitutive se siete in un regime forfettario di determinazione dell’imposta mentre le detrazioni agiscono direttamente sull’imposta). Lo dico per chi non lo dovesse sapere
Alcune imposte e tasse sono deducibili dal reddito imponibile
Vi indico anche l’articolo dedicato a quali imposte e tasse sono deducibili dal reddito delle società e dei professionisti. Alcune infatti rappresentano dei veri e propri costi di cui il professionista resta incisa mentre in altri casi sono deducibili dal reddito imponibile per cui il loro impatto si riduce in base all’aliquota media calcolata sui vostri scaglioni di reddito.
Beni Immobili
Le spese sostenute dal professionista per l’acquisizione di beni immateriali (es. marchio, brevetti, invenzioni, pubblicazioni, diritti d’autore, etc) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto
Minusvalenze sulla vendita di beni mobili
Ai sensi dell’art. 54 co. 1-bis) e 1-ter) del TUIR, concorrono a formare il reddito del professionista anche le minusvalenze relative a beni strumentali, mobili e immobili.
Altre Spese
Sono interamente deducibili tutte le altre spese inerenti alla professione delle quali i commi da 1 a 6-bis dell’articolo 54 del Tuir non limitino la deducibilità.
TFR pagato o corrisposto a dipendenti o collaboratori
Ai sensi dell’art. 54 co. 6 del TUIR, le quote di TFR e di indennità di fine rapporto dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi accantonate sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d’imposta.
La deducibilità per cassa è, dunque, limitata alla parte pagata nell’anno (ivi comprese le anticipazioni) e non accantonata in precedenza.
Vi segnalo poi il nuovo articolo dedicato alle procedura da adottare per lo smaltimento di toner, stampanti, cartucce e e altri rifiuti speciali la cui inosservanza potrebbe portare a multe salata che vanno partono da 2 mila euro. In alcuni casi prevedono anche la reclusione ma solo per casi limite o quando giocate con il plutonio in pausa pranzo :-)
Guida alla fatturazione
Guida Modello Unico Persone fisiche
Detrazione Spese corsi aggiornamento Master, ecc
Grazie mille, chiarissimo come sempre.
E’ un consiglio che nasce da una delle tante intepretazioni di questa norma. Allora potrei risponderle che se lei la apre nel 2011 si brucia subito uno dei 5 anni per un solo mese di reddito.
Ma poi ragionando non esiste un consiglio per aprore la partita iva, ossia non è facoltativo aprirla. Se lei sta lavorando in modo abituale e conitnuativo da oltre un mese, 30 giorni è obbligato in linea teorica ad aprirla.
Io al momento, per deontologia professionale non posso che sposare la tesi restrittiva che impone una interpretazione letterale della norma e che ha anche una sua ragione ossia quella che vede il compimento dei 35 anni come limite al di sopra del quale si diventa ordinari.
Tuttavia in assenza di espliciti chiarimenti in tal senso la apra se sta già lavorando.
Alcuni mi consigliano di aprirla entro il 31 dicembre 2011, così da essere ancora nell’anno del 34esimo. E’ un consiglio sensato per poter usufruire di almeno 4 anni di regime agevolato dei superminimi? Grazie dei consigli.
Questo è uno dei casi su cui alcuniprofesionisti risponderebbero che si può fare. IO personalmente rispondo che nel silenzion della norma e considerando un’interpretazione letterale del testo il compimento del 35esimo anno è vincolante e preclusivo all’opzione per il nuovo regime dei minimi.
Sono qusi certo comuqnue che presto avremo dei chiarimenti in tal senso dall’agenzia delle entrate che dirà la sua.
Non è proprio così: cerchiamo di fare ordine: Prima di tutto è fondamentale che tu possa utilizzare il motore di ricerca interno al sito ossia la funzione di ricerca in cui digiti le parole che ti interessano e sono sicuro che come per magia troverai gli articoli che ti interesseranno e sono anche sicuro che ne troverai altri che non ti saresti aspettata e che ti potranno essere utili o dare qualche spunto. Fallo…così evito di riscirvere in poche righe risposte alle tue domande che ho già scritto in modo più approfondito. Però ti rispondo uguale a patto che vai a cercare poi.
Per la casa si, se destinata ad uso promiscuo vale la regola del 50%. nel tuo reddito personale invece confluirà solo il 50% della rendita catastale. Per i beni invece di valore inferiore ai 516 euro (il vecchio milione di lire) vale il valore unitario ossia se acquisti 1 milione di lampadine per la tua scrivanie del valore di 10 centesimi le puoi dedurre tutte nell’esercizio….se ti compri invece la lapada di flos da 1.500 euro invece quello è un bene da ammortizare quindi abbatterrà il tuo reddito non per 1.500 euro nell’anno in cui lo compri masolo per singole quote di ammortamento ( se non erro in 4 anni).
Se l’auto è utilizzata per un uso promiscuo la detrazione la dtrovi nell’articolo scritta alla detrazione auto per liberi professionisti….mannaggia!!! Presentaci poi qualche amico e segnalaci :-)
No, ritengo di no.
Buongiorno vorrei sapere se da impiegato di assicurazione a tempo inderminato svolgo l’attivita’ da libero professionista come subagente viene considerata prosecuzione di attivita’ e quindi rientare oppure no nei regimi minimi
Ottimo articolo, uno dei migliori qui pubblicati, ma mi restano dei dubbi:mi avevavo detto tutti che l’appartamento ad uso promiscuo si deduce sempre al 50% ma mi sembra di aver capito che non è vero, giusto?
i beni strumentali si deducono subito fino a 516 euro, è così? Quindi, se prendo un computer da 500 euro me lo detraggo subito tutto, ma se,ad esempio, compro 5 sedie da ufficio con una sola fattura che, singolarmente, valgono di meno ma,nel complesso, costano di più, che succede?
E’ vero,poi, che se l’auto aziendale è usata in promiscuo con un dipendente la percentuale di detrazione aumenta?
Compio 35 anni a febbraio 2012. Se mi iscrivo a gennaio 2012 è possibile rientrare nel regime dei superminimi e per quanto tempo? Per 5 anni?
Grazie
Mauro
I contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibili per i contribuenti minimi mentre non lo sono per coloro che hanno optato per le nuove iniziative produttive ex articolo 13 della L.388 del 200
La p. Iva dovrò aprilrla a gennaio 2012 e il mio dubbio si riferisce ai costi che i contribuenti minimi possono dedurre dall’imponibile. I contributi inps pagati abbassano la base imponibile su cui si calcolerà l’irpef?
Grazie
MI stai chiedendo se dall’imponibile irpef si detraggono i contributi previdenziali pagati? Sei titolare di partita Iva?
Salve, vi sottopongo un dubbio circa il regime dei minimi dal 2012.
Considerando un contribuente iscritto alla gestione separata inps, un reddito lordo di 15000 euro, vorrei sapere se è corretto il seguente calcolo per ottenere l’imponibile irpef netto:
15000 – (15000 x 27,72%) = imponibile irpef netto
Grazie
è un piacere. Segnalaci anche ai tuoi amici!
Saluti
Grazie mille della disponibilità.
saluti
Pareri contrastanti di che genere? L’auto se strumentale alla sua attività avrà dei costi deduciibili ed iva detraibile secondo le regole che può trovare riassunte nell’articolo dedicato proprio alla deducibilità auto per i professionisti. In questlo troverà la deducibilità dei costi relativi alle auto e della detrazione iva sulle auto.
Vi sarà anche descritto il caso di utilizzo promiscuo dell’auto a bene strumentale (molto probabilmente è così) per cui è previsto una speciale regime di deducibilità.
Spero di averle dato uno spunto e la invito anche a leggere le categorie accanto che contengono gli approfondimenti per aree tematiche.
Buonasera, sono un agente immobiliare con partita iva, nel regime ordinario.
Vorrei acquistare un auto, ma ho pareri contrastanti per la sua deducibilità.
Mi potete chiarire le idee?
Grazie.
Saluti
Sono un titolare di partita iva, ho due studi in due comuni diversi, vi chiedo se è possibile dedurre i costi di gestione (utenze e costi vari) per entrambi gli studi, considerando che in uno di questi ho la mia abitazione principale.
Cordilmente
Ti rispondo si ad entrambe le domande. Per l’iav sull’acquisto dovreti vedere l’articolo dedicato al trattamento fiscale sulla compravendita di immobili strumentali. In quell’articolo troverai il trattamento fiscale ai fini Iva e qudini anche ai fini della detrazione.
Per la deduzione del costo ai fini irpef invece come hai correttamente rilevato ti porterai in deduzione il costo in ragione del 2% annuo. Se l’immobile è acquistatao ed utilizzato ad uso promisuo solo il 50% della quota annua ti andrà ad ad abbattere il reddito imponibile di ogni anno.
Ulteriore consilgio e spunto che ti do è anche quello di utilizzare il motore di ricerca interno che trovi in alto a destra: nel sito ci sono tantissimi articoli appartenenti alla categoria liberi professionisti.
Sono un Ingegnere, vorrei acquistare un appartamento per utilizzarlo come studio per svolgere la mia attività.
Attualmente sono in affitto presso altro appartamento.
Volevo sapere se è possibile detrarre l’IVA pagata in fase di acquisto, e se posso portare in detrazione il costo di acquisto dell’immobile nella modalità di ammortamento annuale.
Grazie
Sono le stesse che trovi in questo articoli e se hai ancora qualche dubbio scrivi cosa vuoi acquistare e ti do una mano.
Il tuo commercialista sta procedendo correttamente: la deduzione è pari al 50% ma oltre alle spese di formazione sono anche deducibili quelle colegati agli eventi (esempio alloggio e spese di trasporto). Prova a leggere l’articolo dedicato proprio alle spese di formazione dei professionisti.
chiedo scusa ma la mia commercialista mi fa detrarre soltanto il 50% delle spese per corsi fi rmazione professionale (sono una logopedista con regime dei contrib minimi). In virtù di quale articolo, norma, legge o circolare invece c’è la possibilità di detrarre il 100%?
grazie mille!
elena
nel regime dei minimi di prossima entrata in vigore nel 2012, c’è una lista precisa di cosa si può detrarre? come i beni stumentali, come pc e software, è possibile detrarre corsi di formazione e aggiornamento, abbonamenti?
Buongiorno,
tale articolo serve a utti i professionisti indipendentemente dal regime fiscale adottato. pertatno indipendentemente dal fatto che lei adotti il regime dei minimi o per esempio sia in quello delle nuove iniziative imprenditoriali vale.
Saranno poi i singoli regimi a tracciare eventualmente alcune esclusioni di qualche detrazion o deduzione di imposta, ma anche per questo ci sono gli altri articoli correlati.
A titolo di esempoi può leggere quello dedicato al nuovo regime dei minimi.